Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Pertanto,   le
amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  previste  dal
presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata  in  vigore  e
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali
agevolate emanano gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione
delle prestazioni in conformita' con  le  disposizioni  del  presente
decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 14 gennaio 2025 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Meloni 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                              Calderone 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 359