Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal
presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali
agevolate emanano gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione
delle prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente
decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 359