IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                 e  
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo
1, comma 101, ai sensi del quale  «Le  imprese  con  sede  legale  in
Italia e le imprese aventi sede legale  all'estero  con  una  stabile
organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione  nel  registro  delle
imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute  a
stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura
dei danni ai beni di cui  all'articolo  2424,  primo  comma,  sezione
Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente
cagionati da calamita' naturali ed eventi  catastrofali  verificatisi
sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di  cui  al  primo
periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le  inondazioni
e le esondazioni»; 
  Visto l'articolo 1, comma 104, della legge  30  dicembre  2023,  n.
213,  che  dispone,  tra  l'altro,  che  ai   fini   dell'adempimento
dell'obbligo di assicurazione  di  cui  al  comma  101  il  contratto
prevede l'applicazione di premi proporzionali al rischio; 
  Visto l'articolo 1, comma 105, della legge  30  dicembre  2023,  n.
213, ai sensi del quale «Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy
possono essere stabilite ulteriori modalita'  attuative  e  operative
degli schemi di assicurazione di cui ai  commi  da  101  a  107,  ivi
incluse le modalita' di  individuazione  degli  eventi  calamitosi  e
catastrofali suscettibili di indennizzo nonche' di  determinazione  e
adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del  principio  di
mutualita' e, sentito l'IVASS, le modalita' di coordinamento rispetto
ai vigenti atti di regolazione e  vigilanza  prudenziale  in  materia
assicurativa anche con  riferimento  ai  limiti  della  capacita'  di
assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di  cui
al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di  cui  al  comma
104»; 
  Visto l'articolo 1, comma 108, della legge  30  dicembre  2023,  n.
213, ai sensi del quale «Al fine di contribuire all'efficace gestione
del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura
dei danni di cui al comma 101, la societa' SACE S.p.A. e' autorizzata
a concedere a condizioni di mercato, in favore degli  assicuratori  e
riassicuratori del mercato  privato,  mediante  apposita  convenzione
approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura  fino  al
50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti  a  fronte
del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque
non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra  5.000
milioni di euro  e  le  risorse  libere,  al  31  dicembre  dell'anno
immediatamente precedente,  non  impiegate  per  il  pagamento  degli
indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla  contabilita'
della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110»; 
  Considerato  che  SACE  S.p.A.,  ai  sensi  e   per   gli   effetti
dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,  ha
sottoposto per l'approvazione  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy lo schema di
convenzione redatto all'esito delle interlocuzioni  intrattenute  con
l'Associazione nazionale fra le imprese  assicuratrici  (ANIA)  e  in
accordo con essa, contenente le condizioni  generali,  le  condizioni
speciali  e  l'allegato  tecnico  al  cui  rispetto  le  imprese   di
assicurazione aderenti alla  convenzione  si  impegneranno,  ai  fini
dell'ottenimento della garanzia di cui al citato  articolo  1,  comma
108, della legge n. 213 del 2023; 
  Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS); 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 novembre  2024,
n. 1439 e dalla Sezione Prima nella seduta del 9  dicembre  2024,  n.
1501; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
inviata con nota n. 58362 del 30 dicembre 2024 e con nota integrativa
n. 1086 del 10 gennaio 2025; 
 
                              Adottano 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) assicurato: l'impresa con sede legale in Italia e  le  imprese
aventi sede legale  all'estero  con  una  stabile  organizzazione  in
Italia, tenute all'iscrizione nel Registro  delle  imprese  ai  sensi
dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese  di
cui all'articolo 2135 del codice civile, per  le  quali  resta  fermo
quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti,  della  legge
30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) immobilizzazioni:  le  immobilizzazioni  di  cui  all'articolo
2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del
codice  civile,  a  qualsiasi  titolo   impiegati   per   l'esercizio
dell'attivita' di impresa, ossia: 
      1)   terreni:   fondi   o   loro   porzioni,   con   differenti
caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e  alla  loro
conformazione; 
      2) fabbricato: l'intera costruzione  edile  e  tutte  le  opere
murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di  fondazione
o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti  elettrici  fissi,
impianti  di  riscaldamento,  impianti  di  condizionamento   d'aria,
impianti di segnalazione e  comunicazione,  ascensori,  montacarichi,
scale mobili,  altri  impianti  o  installazioni  di  pertinenza  del
fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonche' eventuali
quote spettanti delle parti comuni; 
      3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche  elettroniche
e a controllo  numerico  e  qualsiasi  tipo  di  impianto  atto  allo
svolgimento dell'attivita' esercitata dall'assicurato; 
      4) attrezzature industriali e commerciali: macchine,  attrezzi,
utensili  e  relativi  ricambi  e  basamenti,  altri   impianti   non
rientranti nella definizione  di  fabbricato,  impianti  e  mezzi  di
sollevamento, pesa, nonche' di imballaggio e trasporto  non  iscritti
al P.R.A.; 
    c) imprese di assicurazione: le imprese di  cui  all'articolo  1,
comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,  singole  o  facenti
parte di un gruppo di cui all'articolo 1, lettera r-bis)  del  Codice
delle assicurazioni private (CAP) di cui  al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, abilitate all'esercizio in Italia  del  «ramo
8» di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo  decreto  legislativo
n. 209 del 2005, anche se operanti in regime  di  stabilimento  o  di
libera prestazione di servizi e iscritte agli albi ed elenchi  tenuti
dall'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS),  che
svolgano attivita' di sottoscrizione  di  contratti  assicurativi,  a
livello singolo o di gruppo,  a  copertura  dei  danni  di  cui  alla
successiva lettera d). L'ultima societa' controllante italiana,  come
definita  dall'articolo  210,  commi  2  e  3,   del   Codice   delle
assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, ha facolta' di designare una o piu' imprese del gruppo,
quali soggetti abilitati ad adempiere all'obbligo  di  sottoscrizione
dei contratti assicurativi a copertura dei danni di cui  al  presente
decreto; 
    d)  oggetto  della   copertura   assicurativa:   i   danni   alle
immobilizzazioni di cui alla lettera b), direttamente cagionati dagli
eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto; 
    e)  premio  assicurativo:  l'importo  che  il  contraente,  anche
mediante   la   adesione   a   polizze   collettive,   deve    pagare
all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione; 
    f) franchigia: importo fisso convenuto in polizza,  calcolato  in
valore assoluto o in percentuale sulla  somma  assicurata  e  dedotto
dall'indennizzo in caso di sinistro; 
    g) scoperto: importo convenuto in polizza come limite  minimo  in
termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che
rimane a carico dell'assicurato; 
    h) massimale o limite di indennizzo: importo massimo  corrisposto
per sinistro che esaurisce gli  obblighi  da  parte  dell'impresa  di
assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e  che  puo'
essere minore o uguale alla somma assicurata; 
    i) indennizzo: l'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di
assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno  degli  eventi
inclusi in copertura; 
    l)  valore  di   ricostruzione:   importo   necessario   per   la
ricostruzione  a  nuovo  del  fabbricato  con  beni  equivalenti  per
materiali,  tipologia,  caratteristiche  costruttive,  dimensioni   e
funzionalita'; 
    m) costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i  costi  di
sostituzione dei beni danneggiati con beni della  medesima  utilita',
correntemente offerti sul mercato; 
    n) costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei
lavori di  sgombero,  bonifica  e  ripristino  delle  caratteristiche
meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella
precedente all'evento assicurato; 
    o) grandi imprese: le imprese  che  alla  data  di  chiusura  del
bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: 
      1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 
      2) numero di dipendenti pari o superiore a 500; 
    p) somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso
dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate; 
    q) copertura assicurativa a  primo  rischio  assoluto:  l'impegno
della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino  a
concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato
e'  inferiore  al  valore  effettivo  dei  beni   assicurati,   senza
l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del
codice civile. 
  2. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i  beni  immobili  che
risultino gravati da abuso edilizio  o  costruiti  in  carenza  delle
autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente
alla data di costruzione. 
  3.  La  polizza  assicurativa,  stipulata  ai  sensi  del  presente
decreto, non copre: 
    a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento  attivo
dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati  a  seguito
di eventi; 
    b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti  di  conflitti
armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; 
    c)  i  danni  relativi  a  energia   nucleare,   armi,   sostanze
radioattive,  esplosive,  chimiche  o  derivanti  da  inquinamento  o
contaminazione. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 recante: «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) l'organizzazione del lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli   accordi
          sindacali. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riportano i commi da 101 a 111,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023,  S.O.
          n. 40: 
                «101. Le imprese con  sede  legale  in  Italia  e  le
          imprese aventi  sede  legale  all'estero  con  una  stabile
          organizzazione  in  Italia,   tenute   all'iscrizione   nel
          registro delle imprese  ai  sensi  dell'articolo  2188  del
          codice  civile,  sono  tenute  a  stipulare,  entro  il  31
          dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni
          ai beni di cui  all'articolo  2424,  primo  comma,  sezione
          Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3),  del  codice  civile
          direttamente cagionati  da  calamita'  naturali  ed  eventi
          catastrofali verificatisi  sul  territorio  nazionale.  Per
          eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i
          sismi,  le  alluvioni,  le  frane,  le  inondazioni  e   le
          esondazioni. 
                102.    Dell'    inadempimento    dell'obbligo     di
          assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si
          deve   tener   conto   nell'assegnazione   di   contributi,
          sovvenzioni  o  agevolazioni  di  carattere  finanziario  a
          valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle
          previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. 
                103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale
          copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio,  sia
          in coassicurazione, sia in forma  consortile  mediante  una
          pluralita' di imprese. In tale  ultimo  caso  il  consorzio
          deve essere registrato e  approvato  dall'Istituto  per  la
          vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS)  che  ne  valuta  la
          stabilita'. 
                104.  Ai  fini   dell'adempimento   dell'obbligo   di
          assicurazione di cui al comma 101 il contratto  prevede  un
          eventuale scoperto o franchigia non  superiore  al  15  per
          cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali  al
          rischio. 
                105. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e del Ministro delle imprese e del  made  in  Italy
          possono essere stabilite ulteriori  modalita'  attuative  e
          operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi  da
          101 a 107, ivi incluse le modalita' di individuazione degli
          eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo
          nonche' di determinazione e adeguamento periodico dei premi
          anche tenuto conto del principio di mutualita'  e,  sentito
          l'IVASS, le modalita' di coordinamento rispetto ai  vigenti
          atti di regolazione  e  vigilanza  prudenziale  in  materia
          assicurativa  anche  con  riferimento   ai   limiti   della
          capacita' di assunzione del rischio da parte delle  imprese
          o del consorzio di cui  al  comma  103,  e  possono  essere
          aggiornati i valori di cui al comma 104. 
                106. In caso di accertamento di violazione o elusione
          dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS
          provvede a irrogare  le  sanzioni  di  cui  al  comma  107.
          L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i
          cui beni immobili risultino gravati  da  abuso  edilizio  o
          costruiti in carenza delle autorizzazioni previste,  ovvero
          gravati  da  abuso  sorto  successivamente  alla  data   di
          costruzione. 
                107. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre
          da parte delle imprese di assicurazione e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000  a  euro
          500.000. 
                108. Al fine di contribuire all'efficace gestione del
          portafoglio gestito dalle  compagnie  assicurative  per  la
          copertura dei danni di cui al comma 101, la  societa'  SACE
          S.p.A. e' autorizzata a concedere a condizioni di  mercato,
          in favore degli assicuratori e riassicuratori  del  mercato
          privato, mediante apposita  convenzione  approvata  con  il
          decreto di cui al comma 105, una copertura fino al  50  per
          cento degli indennizzi a  cui  i  medesimi  sono  tenuti  a
          fronte del verificarsi degli eventi  di  danno  dedotti  in
          contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di  euro
          per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non
          superiore all' importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e
          le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno  immediatamente
          precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi
          nell'anno di riferimento e disponibili  sulla  contabilita'
          della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110. 
                109. Sulle obbligazioni della SACE  S.p.A.  derivanti
          dalle coperture di cui al comma 108 e' accordata di diritto
          la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
          la cui operativita' e' registrata  dalla  SACE  S.p.A.  con
          gestione separata. La garanzia dello  Stato  e'  esplicita,
          incondizionata, irrevocabile.  Gli  impegni  assunti  dallo
          Stato ai sensi del presente comma sono  computati  ai  fini
          della verifica del rispetto del  limite  di  cui  al  primo
          periodo del comma 267. 
                110. Per le finalita' di cui ai commi 108  e  109  e'
          istituita nell'ambito del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma  14,  del  decreto-legge  8  aprile  2020,   n.   23,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40, e delle risorse ivi disponibili  alla  data  del  1°
          gennaio 2024, una sezione speciale, con  autonoma  evidenza
          contabile, con una dotazione  iniziale  di  5  miliardi  di
          euro,  alimentata  altresi'  con  le  risorse   finanziarie
          versate periodicamente dalle imprese di assicurazione  alla
          SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali  connessi  alle
          coperture assicurative, come risultanti dalla  contabilita'
          della   SACE    S.p.A.,    salvo    conguaglio    all'esito
          dell'approvazione del bilancio di  esercizio  dell'anno  di
          riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle
          stesse imprese di assicurazione. 
                111. Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non
          si applicano alle imprese  di  cui  all'articolo  2135  del
          codice civile, per le quali resta  fermo  quanto  stabilito
          dall'articolo 1, commi  515  e  seguenti,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1907, 2135, 2188 e
          2424, del codice civile: 
                «Art.   1907   (Assicurazione   parziale).    -    Se
          l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa
          assicurata aveva nel  tempo  del  sinistro,  l'assicuratore
          risponde dei danni in proporzione della parte  suddetta,  a
          meno che non sia diversamente convenuto.». 
                «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. Per coltivazione  del  fondo,
          per selvicoltura e per allevamento di animali si  intendono
          le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un  ciclo
          biologico o di una fase necessaria  del  ciclo  stesso,  di
          carattere vegetale o  animale,  che  utilizzano  o  possono
          utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
          marine.  Si  intendono  comunque  connesse  le   attivita',
          esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». 
                «Art. 2188 (Registro delle imprese). -  E'  istituito
          il registro delle imprese per le iscrizioni previste  dalla
          legge. 
                Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale. Il registro e' pubblico.». 
                «Art. 2424 (Contenuto dello  stato  patrimoniale).  -
          Attivo: 
                  A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti,
          con separata indicazione della parte gia' richiamata. 
                  B) Immobilizzazioni, con  separata  indicazione  di
          quelle concesse in locazione finanziaria: 
                  I - Immobilizzazioni immateriali: 
                    1) costi di impianto e di ampliamento; 
                    2) costi di sviluppo; 
                    3) diritti di brevetto industriale e  diritti  di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno; 
                    4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 
                    5) avviamento; 
                    6) immobilizzazioni in corso e acconti; 
                    7) altre. 
                    Totale. 
                  II - Immobilizzazioni materiali: 
                    1) terreni e fabbricati; 
                    2) impianti e macchinario; 
                    3) attrezzature industriali e commerciali; 
                    4) altri beni; 
                    5) immobilizzazioni in corso e acconti. 
                    Totale. 
                  III - Immobilizzazioni  finanziarie,  con  separata
          indicazione, per ciascuna voce dei crediti,  degli  importi
          esigibili entro l'esercizio successivo: 
                    1) partecipazioni in: 
                    a) imprese controllate; 
                    b) imprese collegate; 
                    c) imprese controllanti; 
                    d)  imprese   sottoposte   al   controllo   delle
          controllanti; 
                    d-bis) altre imprese; 
                    2) crediti: 
                    a) verso imprese controllate; 
                    b) verso imprese collegate; 
                    c) verso controllanti; 
                    d) verso imprese sottoposte  al  controllo  delle
          controllanti; 
                    d-bis) verso altri; 
                    3) altri titoli; 
                    4) strumenti finanziari derivati attivi; 
                    Totale. 
                    Totale immobilizzazioni (B); 
                  C) Attivo circolante: 
                  I - Rimanenze: 
                    1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 
                    2)   prodotti   in   corso   di   lavorazione   e
          semilavorati; 
                    3) lavori in corso su ordinazione; 
                    4) prodotti finiti e merci; 
                    5) acconti. 
                    Totale. 
                  II  -  Crediti,  con  separata   indicazione,   per
          ciascuna voce, degli importi  esigibili  oltre  l'esercizio
          successivo: 
                    1) verso clienti; 
                    2) verso imprese controllate; 
                    3) verso imprese collegate; 
                    4) verso controllanti; 
                    5) verso imprese sottoposte  al  controllo  delle
          controllanti; 
                    5-bis) crediti tributari; 
                    5-ter) imposte anticipate; 
                    5-quater) verso altri. 
                    Totale. 
                  III - Attivita' finanziarie che  non  costituiscono
          immobilizzazioni: 
                    1) partecipazioni in imprese controllate; 
                    2) partecipazioni in imprese collegate; 
                    3) partecipazioni in imprese controllanti; 
                    3-bis) partecipazioni in  imprese  sottoposte  al
          controllo delle controllanti; 
                    4) altre partecipazioni; 
                    5) strumenti finanziari derivati attivi; 
                    6) altri titoli. 
                    Totale. 
                  IV - Disponibilita' liquide: 
                    1) depositi bancari e postali; 
                    2) assegni; 
                    3) danaro e valori in cassa. 
                    Totale. 
                    Totale attivo circolante (C). 
                  D) Ratei e risconti. 
                    Passivo: 
                    A) Patrimonio netto: 
                  I - Capitale. 
                  II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 
                  III - Riserve di rivalutazione. 
                  IV - Riserva legale. 
                  V - Riserve statutarie. 
                  VI - Altre riserve, distintamente indicate. 
                  VII -  Riserva  per  operazioni  di  copertura  dei
          flussi finanziari attesi. 
                  VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 
                  IX - Utile (perdita) dell'esercizio. 
                  X  -  Riserva  negativa  per  azioni   proprie   in
          portafoglio. 
                  Totale. 
                    B) Fondi per rischi e oneri: 
                    1)  per  trattamento  di  quiescenza  e  obblighi
          simili; 
                    2) per imposte, anche differite; 
                    3) strumenti finanziari derivati passivi; 
                    4) altri. 
                    Totale. 
                    C)  Trattamento  di  fine  rapporto   di   lavoro
          subordinato. 
                    D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna
          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 
                    1) obbligazioni; 
                    2) obbligazioni convertibili; 
                    3) debiti verso soci per finanziamenti; 
                    4) debiti verso banche; 
                    5) debiti verso altri finanziatori; 
                    6) acconti; 
                    7) debiti verso fornitori; 
                    8) debiti rappresentati da titoli di credito; 
                    9) debiti verso imprese controllate; 
                    10) debiti verso imprese collegate; 
                    11) debiti verso controllanti; 
                    11-bis)  debiti  verso  imprese   sottoposte   al
          controllo delle controllanti; 
                    12) debiti tributari; 
                    13) debiti verso  istituti  di  previdenza  e  di
          sicurezza sociale; 
                    14) altri debiti. 
                    Totale. 
                  E) Ratei e risconti. 
                Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
          piu'  voci  dello  schema,  nella  nota  integrativa   deve
          annotarsi,  qualora  cio'  sia  necessario  ai  fini  della
          comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
          diverse da quella nella quale e' iscritto. 
                E'  fatto   salvo   quanto   disposto   dall'articolo
          2447-septies con riferimento ai beni e  rapporti  giuridici
          compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai
          sensi  della  lettera  a)  del  primo  comma  dell'articolo
          2447-bis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  515  a  519,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234
          recante: «Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2022 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310  del
          31 dicembre 2021, S.O. n. 49: 
                «515. Nello stato di previsione del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e'  istituito  il
          Fondo mutualistico nazionale per  la  copertura  dei  danni
          catastrofali  meteoclimatici   alle   produzioni   agricole
          causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',  con  una
          dotazione  di  50  milioni  di  euro   per   l'anno   2022,
          finalizzato  agli  interventi  di  cui  agli  articoli  69,
          lettera  f),  e  76  del  regolamento  (UE)  2021/2115  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La
          dotazione finanziaria per l'anno  2022  e'  destinata  alla
          copertura delle  spese  amministrative  di  costituzione  e
          gestione del Fondo e dei costi sostenuti per  le  attivita'
          di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
          realizzazione    dei    sistemi    informatici    e     per
          l'implementazione delle procedure  finanziarie  di  cui  al
          comma  517.  A  tal  fine,  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
          cui  al  comma  516  la  relativa  dotazione   finanziaria.
          L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)  supporta
          le  attivita'  di  sperimentazione  per  la  definizione  e
          implementazione delle procedure di competenza. Con  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali   sono   definite   le   disposizioni   per    il
          riconoscimento, la  costituzione,  il  finanziamento  e  la
          gestione del Fondo. I criteri e le  modalita'  d'intervento
          del Fondo sono definiti annualmente nel Piano  di  gestione
          dei rischi  in  agricoltura,  di  cui  all'articolo  4  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
                516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui
          al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi  per  il
          mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)  che,  al  fine   di
          assicurare  l'adempimento  delle  normative   speciali   in
          materia di redazione dei  conti  annuali  e  garantire  una
          separazione dei patrimoni, e'  autorizzato  ad  esercitarle
          attraverso una societa' di  capitali  dedicata.  La  SIN  -
          Sistema   informativo    nazionale    per    lo    sviluppo
          dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14,
          comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
          all'esito  della  trasformazione   prevista   dall'articolo
          15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  74,  e'
          autorizzata a partecipare alla societa' dedicata.  Al  fine
          di  promuovere  e  di   assicurare   l'applicazione   della
          normativa  in  materia  di  autorizzazione,  erogazione   e
          contabilizzazione  degli  aiuti   e   dei   contributi   in
          agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  e'
          autorizzata  a  partecipare  alla  societa'  dedicata.   Lo
          statuto  della  societa'   dedicata   e'   conseguentemente
          modificato. I sistemi informatici necessari  alla  gestione
          del Fondo sono realizzati mediante il  Sistema  informativo
          agricolo nazionale (SIAN) con  l'acquisizione  dei  servizi
          aggiudicati con la procedura di cui all'articolo  1,  comma
          6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 
                517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, e'  autorizzata
          l'apertura di un  conto  corrente  di  tesoreria  centrale,
          intestato alla societa' di  capitali  dedicata  di  cui  al
          comma 516, sul quale confluiscono  le  somme  destinate  al
          finanziamento del Fondo di cui  al  comma  515.  L'AGEA  e'
          individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote
          di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle
          compensazioni  finanziarie  in  favore  degli   agricoltori
          partecipanti  sulla  base  degli  elenchi  di  liquidazione
          trasmessi dal soggetto  gestore  del  Fondo,  nonche'  alla
          verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto  di
          un cumulo degli interventi del Fondo con  altri  regimi  di
          gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le
          attivita'  di  sperimentazione   per   la   definizione   e
          implementazione delle procedure di competenza. 
                518.   Nelle   more   dell'emanazione   del   decreto
          ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  5
          maggio 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016. 
                519. Al fine di garantire la copertura  del  maggiore
          fabbisogno finanziario relativo  all'attuazione  del  Fondo
          mutualistico di cui al  comma  515,  nonche'  della  misura
          "assicurazioni  agevolate  in  agricoltura"  prevista   dal
          Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal  Fondo
          europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento
          statale a carico del fondo di rotazione di cui  alla  legge
          16 aprile 1987, n.  183,  e'  incrementato  di  complessivi
          178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro  riservati
          alla misura "assicurazioni agevolate in  agricoltura",  per
          ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, lettera  r-bis,
          2 e 210 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209
          recante: «Codice delle assicurazioni  private»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre  2005,  S.O.
          n. 163: 
                «Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti  del  codice
          delle assicurazioni private si intendono per: 
                  a) - r) Omissis 
                  r-bis) gruppo: un gruppo: 
                    1)  composto  da  una  societa'  partecipante   o
          controllante, dalle sue societa'  controllate  o  da  altre
          entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
          sue  societa'  controllate  detengono  una  partecipazione,
          nonche' da societa' legate da direzione unitaria  ai  sensi
          dell'articolo 96; ovvero 
                    2) basato sull'instaurazione, contrattuale  o  di
          altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra
          tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
          altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che: 
                    2.1) una delle imprese  eserciti  effettivamente,
          tramite  un   coordinamento   centralizzato,   un'influenza
          dominante   sulle   decisioni,   incluse    le    decisioni
          finanziarie, di  tutte  le  imprese  che  fanno  parte  del
          gruppo; e 
                    2.2) la costituzione e lo  scioglimento  di  tali
          relazioni  ai   fini   del   titolo   XV   siano   soggetti
          all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
          gruppo;  laddove  l'impresa  che  esegue  il  coordinamento
          centralizzato  e'  considerata  l'impresa  controllante   o
          partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
          controllate o partecipate. 
                Omissis.» 
                «Art. 2 (Classificazione per ramo).  -  1.  Nei  rami
          vita la classificazione per ramo e' la seguente: 
                  I. le assicurazioni sulla durata della vita umana; 
                  II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita'; 
                  III. le assicurazioni, di cui ai rami I  e  II,  le
          cui prestazioni principali sono direttamente  collegate  al
          valore di quote di organismi di investimento collettivo del
          risparmio o di fondi interni ovvero a  indici  o  ad  altri
          valori di riferimento; 
                  IV.  l'assicurazione  malattia  e   l'assicurazione
          contro  il  rischio  di  non  autosufficienza   che   siano
          garantite  mediante  contratti   di   lunga   durata,   non
          rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta  a
          malattia o a infortunio o a longevita'; 
                  V. le operazioni di capitalizzazione; 
                  VI. le operazioni di gestione di  fondi  collettivi
          costituiti per  l'erogazione  di  prestazioni  in  caso  di
          morte, in caso di vita o in caso di cessazione o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa. 
                2.  L'impresa  che   ha   ottenuto   l'autorizzazione
          all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami  I,  II  o
          III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1
          se e' stata autorizzata ad esercitare anche un  altro  ramo
          vita con  assunzione  di  un  rischio  demografico,  con  i
          relativi contratti puo' garantire in  via  complementare  i
          rischi di danni alla  persona,  comprese  l'incapacita'  al
          lavoro professionale, la morte in  seguito  ad  infortunio,
          l'invalidita'  a  seguito  di  infortunio  o  di  malattia.
          L'impresa che ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'esercizio
          delle operazioni di cui al ramo VI  del  comma  1,  in  via
          complementare  ai  relativi   contratti,   puo'   garantire
          prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo  quanto
          previsto  nella  normativa   sulle   forme   pensionistiche
          complementari. 
                3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la
          seguente: 
                  1. Infortuni (compresi gli infortuni sul  lavoro  e
          le  malattie   professionali);   prestazioni   forfettarie;
          indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate; 
                  2. Malattia:  prestazioni  forfettarie;  indennita'
          temporanee; forme miste; 
                  3.  Corpi  di  veicoli  terrestri  (esclusi  quelli
          ferroviari):  ogni  danno  subito  da:  veicoli   terrestri
          automotori; veicoli terrestri non automotori; 
                  4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni  danno  subito
          da veicoli ferroviari; 
                  5. Corpi di veicoli aerei:  ogni  danno  subito  da
          veicoli aerei; 
                  6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
          ogni danno subito da: veicoli fluviali;  veicoli  lacustri;
          veicoli marittimi; 
                  7. Merci trasportate  (compresi  merci,  bagagli  e
          ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate
          o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo  di
          trasporto; 
                  8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito
          dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5,  6  e
          7) causato da:  incendio;  esplosione;  tempesta;  elementi
          naturali  diversi   dalla   tempesta;   energia   nucleare;
          cedimento del terreno; 
                  9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai  beni
          (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato
          dalla grandine o  dal  gelo,  nonche'  da  qualsiasi  altro
          evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8; 
                  10. Responsabilita' civile  autoveicoli  terrestri:
          ogni responsabilita'  risultante  dall'uso  di  autoveicoli
          terrestri (compresa la responsabilita' del vettore); 
                  11.   Responsabilita'   civile   aeromobili:   ogni
          responsabilita'  risultante  dall'uso  di   veicoli   aerei
          (compresa la responsabilita' del vettore); 
                  12.  Responsabilita'  civile   veicoli   marittimi,
          lacustri  e  fluviali:  ogni   responsabilita'   risultante
          dall'uso  di  veicoli  fluviali,   lacustri   e   marittimi
          (compresa la responsabilita' del vettore); 
                  13.   Responsabilita'   civile    generale:    ogni
          responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri  10,
          11 e 12; 
                  14.  Credito:  perdite  patrimoniali  derivanti  da
          insolvenze;  credito  all'esportazione;  vendita  a   rate;
          credito ipotecario; credito agricolo; 
                  15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta; 
                  16. Perdite  pecuniarie  di  vario  genere:  rischi
          relativi   all'occupazione;   insufficienza   di    entrate
          (generale); intemperie; perdite di  utili;  persistenza  di
          spese generali; spese commerciali  impreviste;  perdita  di
          valore venale; perdita  di  fitti  o  di  redditi;  perdite
          commerciali  indirette   diverse   da   quelle   menzionate
          precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali;  altre
          perdite pecuniarie; 
                  17. Tutela legale: tutela legale; 
                  18.  Assistenza:   assistenza   alle   persone   in
          situazione di difficolta'. 
                4.  Nei  rami   danni   l'autorizzazione   rilasciata
          cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata: 
                  a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni  e
          malattia"; 
                  b)  per  i  rami  di  cui  ai  numeri  1,   persone
          trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto"; 
                  c)  per  i  rami  di  cui  ai  numeri  1,   persone
          trasportate, 4, 6,  7  e  12,  "Assicurazioni  marittime  e
          trasporti; 
                  d) per i rami di cui al numero 1,  rischio  persone
          trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche"; 
                  e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio  ed
          altri danni ai beni"; 
                  f) per i rami di cui ai numeri 10,  11,  12  e  13,
          "Responsabilita' civile"; 
                  g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito  e
          cauzione"; 
                  h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni". 
                5.  Nei  rami  danni  l'impresa   che   ha   ottenuto
          l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad
          un ramo o ad un gruppo di rami,  puo'  garantire  i  rischi
          compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore
          autorizzazione quando i medesimi rischi: 
                  a) sono connessi con il rischio principale; 
                  b) riguardano l'oggetto coperto contro  il  rischio
          principale; 
                  c) sono garantiti dallo stesso contratto che  copre
          il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15  e
          17 di  cui  al  comma  3  non  possono  essere  considerati
          accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto  delle
          condizioni di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  i  rischi
          compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi
          accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi
          solo l'assistenza da fornire alle  persone  in  difficolta'
          durante trasferimenti o assenze dal domicilio o  dal  luogo
          di residenza  o  quando  riguardino  controversie  relative
          all'utilizzazione  di  navi  o  comunque  connesse  a  tale
          utilizzazione. 
                6. L'IVASS adotta,  con  regolamento,  le  istruzioni
          applicative sulla classificazione  dei  rischi  all'interno
          dei  rami  nel  rispetto  del  principio   di   equivalenza
          dell'autorizzazione nel territorio comunitario.». 
                «Art. 210 (Vigilanza sul gruppo). - 1. La vigilanza a
          livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal
          presente Titolo e  secondo  le  disposizioni  stabilite  da
          IVASS con regolamento: 
                  a)   alle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica che siano controllanti o partecipanti in  almeno
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione,  o  in
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  avente
          sede legale in uno Stato terzo; 
                  b)   alle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica  che  siano  controllate  da  una  societa'   di
          partecipazione  assicurativa   o   da   una   societa'   di
          partecipazione finanziaria mista con  sede  nel  territorio
          della Repubblica o in un altro Stato membro; 
                  c)   alle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica  che  siano  controllate  da  una  societa'   di
          partecipazione assicurativa, una societa' di partecipazione
          finanziaria mista o da un'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; 
                  d)   alle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica  che  siano  controllate  da  una  societa'   di
          partecipazione assicurativa mista; 
                  e)   alle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica che controllano una societa' strumentale; 
                  f)   alle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica  soggette  a   direzione   unitaria   ai   sensi
          dell'articolo 96. 
                2. Fatto salvo quanto  previsto  dai  Capi  IV-bis  e
          IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a  livello
          dell'ultima   societa'   controllante   italiana,    ovvero
          l'impresa  di  assicurazione  o  di   riassicurazione,   la
          societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione
          finanziaria mista con sede nel territorio della  Repubblica
          che, nell'ambito del gruppo, non e' a sua volta controllata
          da una impresa di assicurazione o  di  riassicurazione,  da
          una  societa'  di  partecipazione  assicurativa  o  da  una
          societa' di partecipazione finanziaria mista con  sede  nel
          territorio della Repubblica. 
                3.  Fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo
          220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima
          societa'  controllante  italiana  ai  sensi  del  comma  2,
          l'IVASS determina le modalita' applicative della  vigilanza
          sul  gruppo,  inclusa   l'individuazione   della   societa'
          responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in
          luogo della ultima societa' controllante italiana. 
                4. Fatto salvo quanto previsto dal  presente  Titolo,
          le disposizioni in materia di vigilanza  sulle  imprese  di
          assicurazione o  di  riassicurazione  del  presente  codice
          continuano ad applicarsi alle stesse. 
                5. Ai fini del presente Titolo,  le  sedi  secondarie
          nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione
          o  riassicurazione  con  sede  in  uno  Stato  terzo   sono
          considerate alla stregua  di  imprese  di  assicurazione  o
          riassicurazione italiane.».