Art. 11
Disposizioni transitorie e di rinvio
1. L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve
avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto.
2. Per le polizze gia' in essere, l'adeguamento alle previsioni di
legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile
delle stesse.
3. Qualora entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1,
comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si verifica taluno
degli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto, le imprese
di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria
proposta tariffaria, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento
catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove
coperture.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa
rinvio alle pertinenti disposizioni del codice civile e alla
regolamentazione IVASS.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 30 gennaio 2025
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 196
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al comma 101 dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2023 n. 213, si vedano le note alle
premesse.