Art. 11 
 
                Disposizioni transitorie e di rinvio 
 
  1. L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve
avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di  pubblicazione
del presente decreto. 
  2. Per le polizze gia' in essere, l'adeguamento alle previsioni  di
legge decorre a partire dal  primo  rinnovo  o  quietanzamento  utile
delle stesse. 
  3. Qualora entro la scadenza del termine  di  cui  all'articolo  1,
comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si  verifica  taluno
degli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto,  le  imprese
di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria
proposta tariffaria, entro trenta giorni dal verificarsi  dell'evento
catastrofale, al  fine  di  proseguire  la  sottoscrizione  di  nuove
coperture. 
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa
rinvio  alle  pertinenti  disposizioni  del  codice  civile  e   alla
regolamentazione IVASS. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 30 gennaio 2025 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                    Giorgetti         
Il Ministro delle imprese 
    e del made in Italy   
          Urso            
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 196 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti al comma 101 dell'articolo 1, della
          legge 30 dicembre 2023 n.  213,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.