Art. 3
Eventi calamitosi e catastrofali
1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, si intende per:
a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua,
anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta
densita', dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o
artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e
bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio
artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono
considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni
entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre
dovuto a cause endogene, purche' i beni assicurati si trovino in
un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei
provvedimenti assunti dalle autorita' competenti, localizzati dalla
Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse
registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha
dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso
episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia,
detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione
della gravita', scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da
infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le
prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima
manifestazione.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al comma 101, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano le note alle
premesse.