Art. 3 
 
                  Eventi calamitosi e catastrofali 
 
  1. Ai fini dell'articolo 1, comma  101,  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, si intende per: 
    a) alluvione, inondazione ed  esondazione:  fuoriuscita  d'acqua,
anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche  ad  alta
densita', dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali  o
artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e
bacini,  anche  a  carattere  temporaneo,  da   reti   di   drenaggio
artificiale,  derivanti  da   eventi   atmosferici   naturali.   Sono
considerate come singolo evento  le  prosecuzioni  di  tali  fenomeni
entro le settantadue ore dalla prima manifestazione; 
    b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta  terrestre
dovuto a cause endogene, purche' i  beni  assicurati  si  trovino  in
un'area  individuata   tra   quelle   interessate   dal   sisma   nei
provvedimenti assunti dalle autorita' competenti,  localizzati  dalla
Rete  sismica  nazionale  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica   e
vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.  Le  scosse
registrate nelle settantadue ore successive al primo  evento  che  ha
dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite  a  uno  stesso
episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro; 
    c) frana: movimento, scivolamento o distacco  rapido  di  roccia,
detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto  l'azione
della gravita', scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da
infiltrazioni  d'acqua.  Sono  considerate  come  singolo  evento  le
prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue  ore  dalla  prima
manifestazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti  al  comma  101,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano le note alle
          premesse.