Art. 4 
 
          Determinazione e adeguamento periodico dei premi 
 
  1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma  104,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il  premio  e'  determinato  in
misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione
del  rischio  sul  territorio  e  della   vulnerabilita'   dei   beni
assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente  disponibili,
delle  mappe  di  pericolosita'   o   rischiosita'   del   territorio
disponibili e della letteratura scientifica in materia, e  adottando,
ove  applicabili,  modelli   predittivi   che   tengono   in   debita
considerazione  l'evoluzione  nel   tempo   delle   probabilita'   di
accadimento degli eventi e della vulnerabilita' dei beni assicurati. 
  2.  Si  tiene  conto,  altresi',  in  misura   proporzionale   alla
conseguente   riduzione   del   rischio,   delle   misure    adottate
dall'impresa, anche per il tramite  delle  organizzazioni  collettive
cui aderisce, per prevenire i rischi  e  proteggere  i  beni  di  cui
all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1),
2)  e  3),  del  codice  civile,  da  calamita'  naturali  ed  eventi
catastrofali. 
  3. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in  considerazione
del principio di mutualita', al fine di riflettere  l'evoluzione  dei
valori economici e di conoscenza e modellazione del  rischio,  tenuto
conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi  di  solvibilita'
dell'impresa di assicurazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti  al  comma  104,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano le note alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti all'articolo 2424 del codice civile
          si vedano le note all'articolo 1.