Art. 4
Determinazione e adeguamento periodico dei premi
1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio e' determinato in
misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione
del rischio sul territorio e della vulnerabilita' dei beni
assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili,
delle mappe di pericolosita' o rischiosita' del territorio
disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando,
ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita
considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilita' di
accadimento degli eventi e della vulnerabilita' dei beni assicurati.
2. Si tiene conto, altresi', in misura proporzionale alla
conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate
dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive
cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui
all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1),
2) e 3), del codice civile, da calamita' naturali ed eventi
catastrofali.
3. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione
del principio di mutualita', al fine di riflettere l'evoluzione dei
valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto
conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilita'
dell'impresa di assicurazione.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al comma 104, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 2424 del codice civile
si vedano le note all'articolo 1.