Art. 5
Capacita' di assunzione del rischio
da parte delle imprese assicuratrici
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di
assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di
gestione dei rischi e della propensione al rischio, definita
dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
e), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, definiscono, con
riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti
assicurativi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza con il
fabbisogno di solvibilita' globale delle stesse, fissando i relativi
limiti di tolleranza al rischio.
2. I limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1 sono
aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento
all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del
ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la
cessione a SACE S.p.A.
3. Le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di
cui al comma 1 cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero
territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata
informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web
della compagnia.
4. Il titolare della funzione di gestione del rischio, nella
relazione annuale di cui all'articolo 30 del regolamento IVASS n. 38
del 2018, riferisce sulle metodologie e modelli utilizzati nella
definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30
dicembre 2023, n. 213.
5. Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica
di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di
riassicurazione, di cui all'articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti
delegati, e all'articolo 30-sexies, comma 1, lettere g) e h), del
Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, fornisce specifica evidenza sull'assunzione
dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre
2023, n. 213.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano,
compatibilmente con quanto previsto nei rispettivi ordinamenti
nazionali, alle imprese abilitate all'esercizio in Italia del «Ramo
8» ed operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizio. Ove tali imprese intendono cessare l'attivita' per
superamento del limite di tolleranza al rischio ne danno immediata
informativa all'IVASS e all'Autorita' di vigilanza dello Stato di
origine e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della
compagnia.
7. In caso di imprese di assicurazione designate ai sensi
dell'articolo 1, lettera c), i limiti di tolleranza al rischio sono
definiti tenendo conto della capacita' assuntiva di tutte le imprese
del gruppo abilitate all'esercizio del «ramo 8» di cui all'articolo
2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di quanto
previsto dai commi da 1 a 5.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 30-sexies del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209:
«Art. 30-sexies (Funzione attuariale). - 1. L'impresa
istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione
attuariale:
a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei
modelli sottostanti utilizzati, nonche' delle ipotesi su
cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
c) valuta la sufficienza e la qualita' dei dati
utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
d) confronta le migliori stime con i dati desunti
dall'esperienza;
e) informa il consiglio di amministrazione
sull'affidabilita' e sull'adeguatezza del calcolo delle
riserve tecniche;
f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche
nei casi di cui all'articolo 36-duodecies;
g) formula un parere sulla politica di
sottoscrizione globale;
h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi
di riassicurazione;
i) contribuisce ad applicare in modo efficace il
sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis,
in particolare con riferimento alla modellizzazione dei
rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui
al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del
rischio e della solvibilita' di cui all'articolo 30-ter.
2. La funzione attuariale e' esercitata da un
attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge
9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono
di:
a) conoscenze di matematica attuariale e
finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla
complessita' dei rischi inerenti all'attivita'
dell'impresa;
b) comprovata esperienza professionale nelle
materie rilevanti ai fini dell'espletamento
dell'incarico.».
- Per i riferimenti al comma 101, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si vedano le note
all'articolo 1.