Art. 5 
 
                 Capacita' di assunzione del rischio 
                da parte delle imprese assicuratrici 
 
  1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di
assicurazione  autorizzate  in  Italia  nell'ambito  del  sistema  di
gestione  dei  rischi  e  della  propensione  al  rischio,   definita
dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
e), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018,  definiscono,  con
riferimento  ai  complessivi  rischi  da  assumere  con  i  contratti
assicurativi di  cui  all'articolo  1,  comma  101,  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza  con  il
fabbisogno di solvibilita' globale delle stesse, fissando i  relativi
limiti di tolleranza al rischio. 
  2. I limiti di tolleranza  al  rischio  di  cui  al  comma  1  sono
aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento
all'intero portafoglio acquisito su tali rischi,  tenendo  conto  del
ricorso ai  meccanismi  di  cessione  del  rischio,  ivi  inclusa  la
cessione a SACE S.p.A. 
  3. Le imprese che superano il limite di tolleranza  al  rischio  di
cui al comma 1 cessano l'assunzione di ulteriori  rischi  nell'intero
territorio  nazionale.  Di  tale  circostanza  viene  data  immediata
informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito  web
della compagnia. 
  4. Il titolare  della  funzione  di  gestione  del  rischio,  nella
relazione annuale di cui all'articolo 30 del regolamento IVASS n.  38
del 2018, riferisce sulle  metodologie  e  modelli  utilizzati  nella
definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del  rispetto
dell'obbligo di  cui  all'articolo  1,  comma  107,  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213. 
  5. Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica
di  sottoscrizione  globale  e  sull'adeguatezza  degli  accordi   di
riassicurazione, di cui all'articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti
delegati, e all'articolo 30-sexies, comma 1, lettere  g)  e  h),  del
Codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, fornisce specifica  evidenza  sull'assunzione
dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30  dicembre
2023, n. 213. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  4  e  5  si  applicano,
compatibilmente  con  quanto  previsto  nei  rispettivi   ordinamenti
nazionali, alle imprese abilitate all'esercizio in Italia  del  «Ramo
8» ed operanti in regime di stabilimento o di libera  prestazione  di
servizio.  Ove  tali  imprese  intendono  cessare   l'attivita'   per
superamento del limite di tolleranza al rischio  ne  danno  immediata
informativa all'IVASS e all'Autorita' di  vigilanza  dello  Stato  di
origine  e  ai  terzi  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  della
compagnia. 
  7.  In  caso  di  imprese  di  assicurazione  designate  ai   sensi
dell'articolo 1, lettera c), i limiti di tolleranza al  rischio  sono
definiti tenendo conto della capacita' assuntiva di tutte le  imprese
del gruppo abilitate all'esercizio del «ramo 8» di  cui  all'articolo
2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP)  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di  quanto
previsto dai commi da 1 a 5. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30-sexies  del
          citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209: 
                «Art. 30-sexies (Funzione attuariale). - 1. L'impresa
          istituisce una efficace funzione  attuariale.  La  funzione
          attuariale: 
                  a) coordina il calcolo delle riserve tecniche; 
                  b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei
          modelli sottostanti utilizzati, nonche'  delle  ipotesi  su
          cui si basa il calcolo delle riserve tecniche; 
                  c) valuta la sufficienza e  la  qualita'  dei  dati
          utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; 
                  d) confronta le migliori stime con i  dati  desunti
          dall'esperienza; 
                  e)  informa   il   consiglio   di   amministrazione
          sull'affidabilita' e  sull'adeguatezza  del  calcolo  delle
          riserve tecniche; 
                  f) supervisiona il calcolo delle  riserve  tecniche
          nei casi di cui all'articolo 36-duodecies; 
                  g)   formula   un   parere   sulla   politica    di
          sottoscrizione globale; 
                  h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi
          di riassicurazione; 
                  i) contribuisce ad applicare in  modo  efficace  il
          sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo  30-bis,
          in particolare con  riferimento  alla  modellizzazione  dei
          rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui
          al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna  del
          rischio e della solvibilita' di cui all'articolo 30-ter. 
                2.  La  funzione  attuariale  e'  esercitata  da   un
          attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge
          9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che  dispongono
          di: 
                  a)   conoscenze   di   matematica   attuariale    e
          finanziaria, adeguate alla  natura,  alla  portata  e  alla
          complessita'    dei    rischi    inerenti     all'attivita'
          dell'impresa; 
                  b)  comprovata   esperienza   professionale   nelle
          materie     rilevanti     ai     fini     dell'espletamento
          dell'incarico.». 
              - Per i riferimenti  al  comma  101,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si vedano le note alle
          premesse. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  2   del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  si  vedano  le  note
          all'articolo 1.