Art. 6
Entita' di danno indennizzabile a carico dell'assicurato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma
assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni
assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora
convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico
dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno
indennizzabile.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia
superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al
totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi
imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente
decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile
che rimane a carico dell'assicurato e' rimessa alla libera
negoziazione delle parti.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al comma 104, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023 n. 213 si vedano le note alle
premesse.