Art. 6 
 
      Entita' di danno indennizzabile a carico dell'assicurato 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104,  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, per la fascia fino  a  30  milioni  di  euro  di  somma
assicurata, avuto riguardo al  totale  complessivo  delle  ubicazioni
assicurate,  le  polizze  assicurative  possono  prevedere,   qualora
convenuto  dalle  parti,  uno   scoperto,   che   rimane   a   carico
dell'assicurato,  non  superiore  al   15   per   cento   del   danno
indennizzabile. 
  2.  Fermo  l'obbligo  di  copertura  assicurativa,  per  la  fascia
superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al
totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le  grandi
imprese di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  o),  del  presente
decreto, la determinazione della percentuale di danno  indennizzabile
che  rimane  a  carico  dell'assicurato  e'   rimessa   alla   libera
negoziazione delle parti. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti  al  comma  104,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2023 n. 213 si vedano le note  alle
          premesse.