Art. 7
Massimali o limiti di indennizzo
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere
l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto
dalle parti, rispettano i seguenti principi:
a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata
trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma
assicurata;
b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma
assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore
al 70 per cento della somma assicurata.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia
superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le
grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la
determinazione di massimali o limiti di indennizzo e' rimessa alla
libera negoziazione delle parti.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la
copertura e' prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a
concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura
proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di
assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di
convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione
alle specifiche esigenze di copertura.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al comma 105, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si vedano le note alle
premesse.