Art. 7 
 
                  Massimali o limiti di indennizzo 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105,  della  legge  30  dicembre
2023,   n.   213,   le   polizze   assicurative   possono   prevedere
l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto
dalle parti, rispettano i seguenti principi: 
    a) per la fascia fino a 1 milione di  euro  di  somma  assicurata
trova  applicazione  un  limite  di  indennizzo   pari   alla   somma
assicurata; 
    b) per la fascia da 1 milione a  30  milioni  di  euro  di  somma
assicurata trova applicazione un limite di indennizzo  non  inferiore
al 70 per cento della somma assicurata. 
  2.  Fermo  l'obbligo  di  copertura  assicurativa,  per  la  fascia
superiore a 30 milioni di euro di  somma  assicurata  ovvero  per  le
grandi imprese di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  o),  la
determinazione di massimali o limiti di indennizzo  e'  rimessa  alla
libera negoziazione delle parti. 
  3. Fermo quanto disposto  dai  commi  1  e  2,  per  i  terreni  la
copertura e' prestata nella forma a primo rischio  assoluto,  fino  a
concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in  misura
proporzionale alla superficie del terreno assicurato. 
  4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera  a),  i  contratti  di
assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il  tramite  di
convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in  relazione
alle specifiche esigenze di copertura. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti  al  comma  105,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si vedano le note alle
          premesse.