Art. 8
Trasparenza dell'offerta assicurativa
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle
offerte dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione
alle imprese che devono adempiere all'obbligo di assicurazione, le
imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito internet i
documenti di cui all'articolo 185 del Codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le
condizioni di assicurazione, secondo le modalita' individuate dalla
regolamentazione secondaria adottata dall'IVASS.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 185 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 185 (Obblighi di informazione). - 1. Le imprese
di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti
assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti
documenti:
a) il documento informativo precontrattuale per i
prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-bis,
redatto in conformita' a quanto stabilito dal regolamento
di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017(DIP);
b) il documento informativo precontrattuale per i
prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter,
diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP - Vita);
c) il documento informativo per i prodotti di
investimento redatto in conformita' a quanto stabilito dal
regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e
relative norme di attuazione (KID).
2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che
realizzano prodotti assicurativi redigono altresi' il
documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico
dell'intermediazione finanziaria e dalle relative
disposizioni di attuazione in materia di informativa
precontrattuale, il documento informativo precontrattuale
aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni,
diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative
e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti
di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessita' e
delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e
delle caratteristiche dell'impresa di assicurazione, sono
necessarie affinche' il cliente possa pervenire ad una
decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e,
ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo
contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilita' e
sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui
all'articolo 47-septies. Il documento informativo
precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire
in caso di reclamo, l'organismo o l'autorita' eventualmente
competente e la legge applicabile.
4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto,
lo schema e le istruzioni di compilazione del documento
informativo precontrattuale aggiuntivo.
5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni
che devono essere comunicate al contraente di
un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata
del contratto.».