Art. 8 
 
                Trasparenza dell'offerta assicurativa 
 
  1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle
offerte dei servizi assicurativi,  nonche'  un'adeguata  informazione
alle imprese che devono adempiere all'obbligo  di  assicurazione,  le
imprese di assicurazione  pubblicano  sul  proprio  sito  internet  i
documenti di cui all'articolo  185  del  Codice  delle  assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  le
condizioni di assicurazione, secondo le modalita'  individuate  dalla
regolamentazione secondaria adottata dall'IVASS. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  185  del  citato
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
                «Art. 185 (Obblighi di informazione). - 1. Le imprese
          di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti
          assicurativi da vendere  ai  clienti  redigono  i  seguenti
          documenti: 
                  a) il documento informativo precontrattuale  per  i
          prodotti assicurativi danni di  cui  all'articolo  185-bis,
          redatto in conformita' a quanto stabilito  dal  regolamento
          di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017(DIP); 
                  b) il documento informativo precontrattuale  per  i
          prodotti assicurativi vita  di  cui  all'articolo  185-ter,
          diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP - Vita); 
                  c) il  documento  informativo  per  i  prodotti  di
          investimento redatto in conformita' a quanto stabilito  dal
          regolamento (UE)  n.  1286/2014  del  26  novembre  2014  e
          relative norme di attuazione (KID). 
                2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che
          realizzano  prodotti  assicurativi  redigono  altresi'   il
          documento informativo precontrattuale aggiuntivo. 
                3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  testo  unico
          dell'intermediazione   finanziaria   e    dalle    relative
          disposizioni  di  attuazione  in  materia  di   informativa
          precontrattuale, il documento  informativo  precontrattuale
          aggiuntivo di cui al  comma  2  contiene  le  informazioni,
          diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative
          e complementari rispetto a quelle contenute  nei  documenti
          di cui al comma 1 che, tenendo conto della  complessita'  e
          delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente  e
          delle caratteristiche dell'impresa di  assicurazione,  sono
          necessarie affinche' il  cliente  possa  pervenire  ad  una
          decisione informata su diritti e obblighi  contrattuali  e,
          ove opportuno, sulla situazione patrimoniale  dell'impresa.
          Il   documento   informativo   precontrattuale   aggiuntivo
          contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilita' e
          sulla   condizione   finanziaria   dell'impresa   di    cui
          all'articolo   47-septies.   Il    documento    informativo
          precontrattuale aggiuntivo indica la procedura  da  seguire
          in caso di reclamo, l'organismo o l'autorita' eventualmente
          competente e la legge applicabile. 
                4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto,
          lo schema e le istruzioni  di  compilazione  del  documento
          informativo precontrattuale aggiuntivo. 
                5. L'IVASS determina con regolamento le  informazioni
          che   devono   essere   comunicate   al    contraente    di
          un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di  durata
          del contratto.».