Art. 9 
 
               Disposizioni relative all'operativita' 
            della riassicurazione da parte di SACE S.p.A. 
 
  1. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si  avvalgono  della
copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma  108,  della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A.
i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a  copertura
dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge  n.  213  del
2023 ovvero i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle  polizze
a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101,  della  legge
n. 213 del 2023 al netto delle polizze  sottoscritte  con  le  grandi
imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o). 
  2. Restano escluse dalla copertura di  cui  all'articolo  1,  comma
108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le  polizze  non  conformi
alle disposizioni di legge,  ivi  comprese  quelle  beneficianti  del
regime transitorio di cui all'articolo  11,  comma  2,  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti ai commi 101 e  108,  dell'articolo
          1, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si vedano  le  note
          alle premesse.