Art. 9
Disposizioni relative all'operativita'
della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.
1. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgono della
copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A.
i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura
dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del
2023 ovvero i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze
a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge
n. 213 del 2023 al netto delle polizze sottoscritte con le grandi
imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o).
2. Restano escluse dalla copertura di cui all'articolo 1, comma
108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze non conformi
alle disposizioni di legge, ivi comprese quelle beneficianti del
regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 2, del presente
decreto.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti ai commi 101 e 108, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si vedano le note
alle premesse.