Art. 2
Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti
vulnerabili
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
societa' Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e
modalita' stabiliti dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento
centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva
cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilita', utilizzando
gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia
elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a
termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito
di procedure competitive gestite dalla societa' medesima.»;
b) al comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
2) prima della lettera a), e' inserita la seguente:
«0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore
alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo
1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124;»;
c) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente:
«2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di
vulnerabilita', la fornitura di energia elettrica ai clienti
vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore
continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007 e la
societa' Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di
approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via
d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con le modalita' di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
ovvero mediante la stipula, con operatori del mercato all'ingrosso
selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla societa'
medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a
condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei
prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da
maggiore liquidita' per i prodotti a termine di analoga durata.».
2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il
clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, nel
rispetto delle finalita' previste dal medesimo Regolamento, sono
previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e
microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del
totale delle risorse disponibili, anche con modalita' flessibili e
diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti
energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato
per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso
a servizi energetici essenziali.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti
forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero
acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere
serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di
assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facolta' di
concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato
libero, ovvero con l'esercente la maggior tutela competente per area
territoriale.