Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti
                             vulnerabili 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
societa'  Acquirente  unico  S.p.a.  svolge,  secondo  condizioni   e
modalita' stabiliti dall'ARERA,  la  funzione  di  approvvigionamento
centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per  la  successiva
cessione agli esercenti il servizio  di  vulnerabilita',  utilizzando
gli strumenti  disponibili  sui  mercati  regolamentati  dell'energia
elettrica ovvero  mediante  la  stipula  di  contratti  bilaterali  a
termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati  all'esito
di procedure competitive gestite dalla societa' medesima.»; 
    b) al comma 2-bis: 
      1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse; 
      2) prima della lettera a), e' inserita la seguente: 
        «0a) la decorrenza del servizio da  una  data  non  anteriore
alla conclusione del servizio a tutele graduali di  cui  all'articolo
1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124;»; 
    c) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente: 
      «2-quater.  Nelle  more  dell'aggiudicazione  del  servizio  di
vulnerabilita',  la  fornitura  di  energia  elettrica   ai   clienti
vulnerabili di cui al comma 1  che  non  hanno  scelto  un  fornitore
continua a  essere  assicurata  dall'esercente  il  servizio  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge  n.  73  del  2007  e  la
societa' Acquirente unico  S.p.a.  svolge  la  relativa  funzione  di
approvvigionamento  sulla  base  di  condizioni  stabilite,  in   via
d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  17  maggio  2022,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
ovvero mediante la stipula, con operatori  del  mercato  all'ingrosso
selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla societa'
medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi  fissi,  a
condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla  media  dei
prezzi a termine rilevabili nei  mercati  europei  caratterizzati  da
maggiore liquidita' per i prodotti a termine di analoga durata.». 
  2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per  il
clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del  10  maggio  2023,  nel
rispetto delle finalita'  previste  dal  medesimo  Regolamento,  sono
previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie  e
microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del
totale delle risorse disponibili, anche con  modalita'  flessibili  e
diversificate in  ragione  dell'andamento  dei  prezzi  dei  prodotti
energetici, in maniera da garantire misure  di  intervento  immediato
per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini  dell'accesso
a servizi energetici essenziali. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i  clienti
forniti nell'ambito del servizio  a  tutele  graduali  che  dovessero
acquisire la qualifica di clienti  vulnerabili  continuano  a  essere
serviti  nel  medesimo  servizio  fino  alla  fine  del  periodo   di
assegnazione  dello  stesso,  ferma  restando  la  loro  facolta'  di
concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato
libero, ovvero con l'esercente la maggior tutela competente per  area
territoriale.