Art. 3 
 
      Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese 
 
  1. E' autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro
per il finanziamento del Fondo  per  la  transizione  energetica  nel
settore industriale di cui all'articolo  27,  comma  2,  del  decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote
di emissione di CO2  dell'anno  2024,  di  cui  all'articolo  23  del
decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,   nell'ambito   delle
attribuzioni di cui al secondo  periodo  del  comma  4  del  medesimo
articolo 23. Tale quota e' versata  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e resta definitivamente acquisita all'erario. 
  3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il
comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.
47, relativamente alla  destinazione  di  risorse  al  Fondo  per  la
transizione energetica nel settore industriale. 
  4. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023, n. 41, dopo le parole «individuati  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 58, comma 1, quinto periodo,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 221,» sono inserite le seguenti:  «di  agevolazioni  per  la
fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici  in  bassa
tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW». 
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la  medesima
delibera di  cui  al  predetto  comma  1,  e'  data  attuazione  alle
disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un
semestre  la  parte  della  componente  ASOS  applicata   all'energia
prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione  con  potenza
disponibile  superiore  a  16,5  kW,   nel   limite   delle   risorse
disponibili,  necessarie  a  garantire  la  relativa   copertura,   a
qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici  e
ambientali. 
  6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle
imprese sono trasferiti dal Registro Imprese al  sistema  informativo
integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO
delle imprese. L'ARERA utilizza tali informazioni  per  analizzare  e
monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi  regolati  e
degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese  e
informa periodicamente il Ministero dell'Ambiente e  della  Sicurezza
Energetica degli esiti del monitoraggio.