Art. 3
Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese
1. E' autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro
per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote
di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle
attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo
articolo 23. Tale quota e' versata all'entrata del bilancio dello
Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.
3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il
comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la
transizione energetica nel settore industriale.
4. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, dopo le parole «individuati con le modalita' di cui
all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre
2015, n. 221,» sono inserite le seguenti: «di agevolazioni per la
fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa
tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW».
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima
delibera di cui al predetto comma 1, e' data attuazione alle
disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un
semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia
prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza
disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse
disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a
qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e
ambientali.
6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle
imprese sono trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo
integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO
delle imprese. L'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e
monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e
degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e
informa periodicamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica degli esiti del monitoraggio.