Art. 4 
 
  Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili 
 
  1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura
di gas naturale ed energia elettrica dalle  famiglie  e  microimprese
vulnerabili, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas
naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con riguardo  ai  consumi
di gas naturale per usi domestici e ai consumi di  energia  elettrica
nelle  abitazioni  relativi  al  bimestre  solare  precedente,   sono
accertate  le  maggiori  entrate  relative  all'imposta  sul   valore
aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas  naturale.
Per le  predette  finalita',  con  successivo  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, un  ammontare  di  risorse  pari  alle
maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al  netto  di
quanto afferente alle Regioni a  statuto  speciale  e  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, e' iscritto su un apposito Fondo  dello
stato di previsione del Ministero  dell'Ambiente  e  della  sicurezza
energetica. 
  2. Il decreto di cui al primo  periodo  del  comma  1  puo'  essere
adottato  se  la  media  aritmetica  del  prezzo  del  gas  naturale,
individuato dal Gestore dei Mercati  Energetici  (GME)  in  relazione
alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio  Virtuale  del  gas
naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno
il venti per cento, del valore di  riferimento  del  prezzo  del  gas
naturale, espresso in  euro  per  megawattora,  indicato  nell'ultimo
documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto  tiene
conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato  dal
GME come media aritmetica del  quadrimestre  precedente  all'adozione
del  medesimo  decreto,  rispetto  a  quello  indicato  nel  predetto
aggiornamento del documento di programmazione. 
  3. L'Autorita' di Regolazione per  Energia  Reti  e  Ambiente,  con
proprie delibere, individua, in favore dei soggetti di cui  al  comma
1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di  energia
elettrica e di gas naturale  nel  limite  delle  risorse  finanziarie
affluite al fondo di cui al comma 1. 
  4. Dall'adozione dei  decreti  previsti  dal  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.