Art. 5 Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilita' delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilita' delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilita' delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresi' termini e modalita' per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti gia' in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso. 2. In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.