Art. 5 
 
Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilita' delle offerte
dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente
(ARERA) definisce, con proprio provvedimento,  le  misure  occorrenti
per aumentare la trasparenza e la confrontabilita' delle  offerte  di
energia elettrica e di gas ai clienti finali  domestici  sul  mercato
libero, in maniera  da  consentire  una  agevole  leggibilita'  delle
offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei
quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi
e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi
applicabili nei contratti al dettaglio di energia  elettrica  e  gas,
con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento  per  la
definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento  di  cui
al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresi' termini e modalita' per
l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti  gia'  in
essere alla data di efficacia del provvedimento stesso. 
  2. In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi  del
comma  1,  l'ARERA  esercita  i  poteri  sanzionatori  alla  medesima
attribuiti dall'articolo 2, comma 20,  lettera  c),  della  legge  14
novembre 1995, n. 481.