Art. 6 
 
Disposizioni  per  l'effettivita'  della   tutela   nell'ambito   dei
procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorita' di settore 
 
  1. All'articolo 45, comma 6-bis, del decreto legislativo 1°  giugno
2011, n. 93, dopo le parole «di misure cautelari», sono  inserite  le
seguenti: «che assicurino il piu' utile  e  tempestivo  perseguimento
degli interessi tutelati» e, dopo le parole «anche  prima  dell'avvio
del  procedimento   sanzionatorio»,   sono   inserite   le   seguenti
«avvalendosi,   ove   necessario,   delle    facolta'    disciplinate
dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481». 
  2. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «In  ogni  caso  il
mancato pagamento di  sanzioni  amministrative  pecuniarie  comminate
dall'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  ai  sensi  del
presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione
di euro e  sempreche'  la  sanzione  non  sia  piu'  contestabile  in
giudizio  per  decorso  dei  termini  o  per  intervenuto   giudicato
dell'eventuale   impugnazione   comporta   l'oscuramento   del   sito
internet.».