Art. 6 Disposizioni per l'effettivita' della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorita' di settore 1. All'articolo 45, comma 6-bis, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole «di misure cautelari», sono inserite le seguenti: «che assicurino il piu' utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati» e, dopo le parole «anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio», sono inserite le seguenti «avvalendosi, ove necessario, delle facolta' disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481». 2. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro e sempreche' la sanzione non sia piu' contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione comporta l'oscuramento del sito internet.».