Art. 11 
 
      Indennita' notturna per attivita' addestrativa/operativa 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025,
al personale della Marina militare, compreso quello delle Capitanerie
di porto, imbarcato su Unita' appartenenti al  naviglio  militare  ed
impiegato  in   attivita'   addestrativa   o   operativa   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2002, n.  163,  e'  corrisposta  una  indennita'  di  turno
notturno pari a 12 euro per l'attivita' lavorativa  svolta  nell'arco
notturno dalle ore 22.00 alle  06.00  del  mattino  successivo,  come
risultante dai piani  di  operazione  o  dagli  ordini  di  servizio.
L'indennita' e' maturata in ragione  di  almeno  4  ore  di  servizio
svolte anche in modalita' non continuativa nell'arco  notturno  dalle
22.00 alle 06.00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore
eventualmente trascorse  in  recupero  psicofisico.  L'indennita'  e'
corrisposta per un massimo di dieci turni notturni  nel  mese  ed  e'
cumulabile con il compenso forfettario di impiego. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: 
                «Art.  9  (Compensi  forfettari  di  guardia   e   di
          impiego). - 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza
          operativa  continua  ad  essere  corrisposto   secondo   le
          modalita'  di  cui  all'art.  8  del  secondo   quadriennio
          normativo Forze armate,  come  integrato  dall'art.  9  del
          biennio economico Forze armate 2000-2001,  e  all'art.  29,
          comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 
              2. Le risorse destinate al compenso di cui al  comma  1
          sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento
          di  cui  all'art.  16  della  legge  finanziaria  2002.  In
          relazione alle predette risorse  il  periodo  di  fruizione
          puo'  essere  elevato  fino  ad  un  massimo  di centoventi
          giorni. 
              3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  al  personale
          impiegato nei  servizi  armati  e  non  di  durata  pari  o
          superiori alle 24 ore,  che  per  imprescindibili  esigenze
          funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non
          possa fruire dei recuperi compensativi di cui  all'art.  11
          comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di  guardia
          nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella  2
          per ogni otto ore di servizio prestato  oltre  l'orario  di
          lavoro giornaliero. 
              4. Il compenso di cui al  comma  3  e'  corrisposto  in
          aggiunta alla giornata lavorativa di riposo  psicofisico  e
          al  recupero  della  festivita'  o   della   giornata   non
          lavorativa qualora il servizio sia stato  effettuato  nelle
          predette giornate. 
              5. Per servizi armati e  non  si  intendono  i  servizi
          presidiari, di caserma e di guardia  nonche'  tutte  quelle
          attivita' che esulano comunque dalle  normali  attribuzioni
          derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento  non
          richiedono  specifiche  professionalita'   da   parte   del
          personale e comunque e' assicurato  al  personale,  in  via
          prioritaria, quanto previsto dall'art.  11,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,  n.
          163. 
              6. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  in  attuazione
          all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86,  e'  istituito
          il compenso forfettario d'impiego nelle misure  giornaliere
          riportate  nell'allegata  tabella  3  da  corrispondere  in
          sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro. 
              7. Il compenso di cui al  comma  6  e'  corrisposto  al
          personale  impegnato  in  esercitazioni  od  in  operazioni
          militari,  caratterizzate  da  particolari  condizioni   di
          impiego prolungato e continuativo oltre il  normale  orario
          di  lavoro,  che  si   protraggono   senza   soluzione   di
          continuita' per almeno quarantotto  ore  con  l'obbligo  di
          rimanere disponibili nell'ambito  dell'unita'  operativa  o
          nell'area di esercitazione. 
              8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al  comma  7
          sono determinate nell'ambito  delle  rispettive  competenze
          dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il
          Capo di Stato Maggiore della Difesa. 
              9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei  compensi
          di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando  le  risorse
          di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono  ripartite  con
          decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa. 
              10. Dal 1°  gennaio  2003  e'  abrogato  l'art.  8  del
          secondo quadriennio normativo Forze armate, come  integrato
          dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed
          e' disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo
          8 maggio 2001, n. 215.».