Art. 11
Indennita' notturna per attivita' addestrativa/operativa
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025,
al personale della Marina militare, compreso quello delle Capitanerie
di porto, imbarcato su Unita' appartenenti al naviglio militare ed
impiegato in attivita' addestrativa o operativa ai sensi
dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2002, n. 163, e' corrisposta una indennita' di turno
notturno pari a 12 euro per l'attivita' lavorativa svolta nell'arco
notturno dalle ore 22.00 alle 06.00 del mattino successivo, come
risultante dai piani di operazione o dagli ordini di servizio.
L'indennita' e' maturata in ragione di almeno 4 ore di servizio
svolte anche in modalita' non continuativa nell'arco notturno dalle
22.00 alle 06.00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore
eventualmente trascorse in recupero psicofisico. L'indennita' e'
corrisposta per un massimo di dieci turni notturni nel mese ed e'
cumulabile con il compenso forfettario di impiego.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
«Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di
impiego). - 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza
operativa continua ad essere corrisposto secondo le
modalita' di cui all'art. 8 del secondo quadriennio
normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del
biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'art. 29,
comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1
sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento
di cui all'art. 16 della legge finanziaria 2002. In
relazione alle predette risorse il periodo di fruizione
puo' essere elevato fino ad un massimo di centoventi
giorni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale
impiegato nei servizi armati e non di durata pari o
superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze
funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non
possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11
comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia
nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di
lavoro giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in
aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e
al recupero della festivita' o della giornata non
lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle
predette giornate.
5. Per servizi armati e non si intendono i servizi
presidiari, di caserma e di guardia nonche' tutte quelle
attivita' che esulano comunque dalle normali attribuzioni
derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non
richiedono specifiche professionalita' da parte del
personale e comunque e' assicurato al personale, in via
prioritaria, quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione
all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito
il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere
riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in
sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al
personale impegnato in esercitazioni od in operazioni
militari, caratterizzate da particolari condizioni di
impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario
di lavoro, che si protraggono senza soluzione di
continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di
rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o
nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7
sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze
dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il
Capo di Stato Maggiore della Difesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
10. Dal 1° gennaio 2003 e' abrogato l'art. 8 del
secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato
dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed
e' disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.».