Art. 12 
 
              Indennita' notturna servizi armati e non 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025,
al personale militare che svolge, ai sensi dell'articolo 9, comma  5,
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,  n.  163,
servizi armati e non, per almeno 4 ore anche non continuative,  nella
fascia  oraria  ricompresa  tra  le  ore  22.00  e  le  ore  6.00  e'
riconosciuta una indennita' di turno notturno pari a euro 18,00.  Non
sono  utili  alla  maturazione  del  compenso  le  ore  eventualmente
trascorse in recupero psicofisico pur presso installazioni militari o
mezzi  militari,  come   risultante   dagli   ordini   di   servizio.
L'indennita' e' cumulabile con il compenso forfetario di  guardia  ma
non e' cumulabile  con  il  compenso  per  lavoro  straordinario  che
remuneri  il  turno  notturno  ovvero  con  l'indennita'  di  cui  al
precedente articolo 11. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Per  i  riferimenti  all'art.  9  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica  13  giugno  2002,  n.  163  si
          vedano le note all'art. 11.