Art. 12
Indennita' notturna servizi armati e non
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025,
al personale militare che svolge, ai sensi dell'articolo 9, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
servizi armati e non, per almeno 4 ore anche non continuative, nella
fascia oraria ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 e'
riconosciuta una indennita' di turno notturno pari a euro 18,00. Non
sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente
trascorse in recupero psicofisico pur presso installazioni militari o
mezzi militari, come risultante dagli ordini di servizio.
L'indennita' e' cumulabile con il compenso forfetario di guardia ma
non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario che
remuneri il turno notturno ovvero con l'indennita' di cui al
precedente articolo 11.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 si
vedano le note all'art. 11.