Art. 15
Incremento contingente IEDD CMD
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il contingente di personale in
possesso di qualifica di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' rideterminato.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:
«Art. 17 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso della qualifica di operatore
improvised explosive device disposal (IEDD), conventional
munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal
(EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per
la quale e' richiesta una di dette qualifiche, e'
attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.
2. L'indennita' di cui al comma 1, compete altresi' al
personale in possesso delle predette qualifiche e in
servizio, in qualita' di istruttore, presso il Centro di
Eccellenza Counter IED.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con
le indennita' di cui all'art. 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8
del presente decreto.».