Art. 15 
 
                   Incremento contingente IEDD CMD 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il contingente di personale  in
possesso  di  qualifica  di  cui  all'articolo  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' rideterminato. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: 
                «Art. 17 (Indennita' mensile  artificieri).  -  1.  A
          decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere  dal  2022,  al
          personale militare in possesso della qualifica di operatore
          improvised explosive device disposal  (IEDD),  conventional
          munitions disposal  (CMD)  o  explosive  ordnance  disposal
          (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per
          la  quale  e'  richiesta  una  di  dette   qualifiche,   e'
          attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00. 
              2. L'indennita' di cui al comma 1, compete altresi'  al
          personale  in  possesso  delle  predette  qualifiche  e  in
          servizio, in qualita' di istruttore, presso  il  Centro  di
          Eccellenza Counter IED. 
              3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con
          le indennita' di cui all'art. 13, commi 3, 4, 5, 6, 7  e  8
          del presente decreto.».