Art. 16
Indennita' artificieri di Reparto
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale che ha superato
con esito favorevole specifici corsi di specializzazione per
artificieri presso i centri di eccellenza dell'Esercito Italiano
ovvero presso gli Istituti di formazione della Marina Militare e
dell'Aeronautica Militare e impiegato in posizione organica di
«artificiere» e' corrisposta un'indennita' mensile di euro 50,00 per
l'effettivo svolgimento delle seguenti attivita' con l'impiego di
ordigni esplosivi:
disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel
corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno degli appositi
poligoni/aree addestrative;
brillamento degli ordigni esplosivi residui (attraverso l'impiego
di esplosivo).
2. L'indennita' non e' cumulabile con quella prevista ex articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, si
vedano le note all'art. 16.