Art. 16 
 
                  Indennita' artificieri di Reparto 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale  che  ha  superato
con  esito  favorevole  specifici  corsi  di   specializzazione   per
artificieri presso i  centri  di  eccellenza  dell'Esercito  Italiano
ovvero presso gli Istituti di  formazione  della  Marina  Militare  e
dell'Aeronautica  Militare  e  impiegato  in  posizione  organica  di
«artificiere» e' corrisposta un'indennita' mensile di euro 50,00  per
l'effettivo svolgimento delle seguenti  attivita'  con  l'impiego  di
ordigni esplosivi: 
    disinnesco degli ordigni esplosivi  convenzionali  impiegati  nel
corso di esercitazioni a fuoco condotte  all'interno  degli  appositi
poligoni/aree addestrative; 
    brillamento degli ordigni esplosivi residui (attraverso l'impiego
di esplosivo). 
  2. L'indennita' non e' cumulabile con quella prevista  ex  articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Per  i  riferimenti  all'art.  17  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  20  aprile  2022,  n.  56,  si
          vedano le note all'art. 16.