Art. 17 
 
                  Indennita' operatore sensori APR 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in servizio presso
il 3°  Reggimento  Supporto  Targeting  Bondone,  in  possesso  della
qualifica di operatore sensori  APR  facente  parte  degli  equipaggi
operanti nell'ambito di una stazione remota di  controllo  e  comando
per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto di peso  superiore
a 20 kg di cui all'articolo 246  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' corrisposta una indennita' di impiego operativo  pari
al 170 per cento dell'indennita' di impiego operativa di  base,  come
prevista all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente  della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 56. 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  246  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010 n. 66: 
                «Art. 246 (Nozione). -  1.  Ai  fini  della  presente
          sezione, per aeromobile a  pilotaggio  remoto,  di  seguito
          denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da  un
          equipaggio che opera da una stazione remota  di  comando  e
          controllo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: 
                «Art. 13 (Indennita' di impiego  operativo  ai  sensi
          della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'). -  1.
          A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,
          l'indennita' mensile di impiego operativo di  cui  all'art.
          3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al
          140 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
              2. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal
          2022, l'indennita' mensile  di  impiego  operativo  di  cui
          all'art. 9, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e'  elevata  al  140  per
          cento. 
              3. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal
          2022,  al  personale  militare  in  possesso  di   brevetto
          militare di incursore o operatore subacqueo e  in  servizio
          presso reparti incursori e subacquei, nonche' presso centri
          e nuclei aero-soccorritori, l'indennita' di cui all'art. 9,
          comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e'  rideterminata
          nella misura del 190 per cento della  indennita'  d'impiego
          operativo di  base,  stabilita  in  relazione  al  grado  e
          all'anzianita' di servizio militare. 
              4. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal
          2022, al personale militare in  possesso  dei  brevetti  di
          "acquisitore obiettivi" o di  "ranger"  rispettivamente  in
          servizio   presso   il   185°   reggimento    paracadutisti
          Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4°  reggimento
          alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i  Reparti,
          le strutture di comando  e  le  posizioni  organiche  delle
          Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile
          nella misura del 170 per cento dell'indennita'  di  impiego
          operativo di base. 
              5. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal
          2022,  al  personale  militare  in  possesso  del  brevetto
          militare di incursore o di  "acquisitore  obiettivi"  o  di
          "ranger" ed in servizio presso i Reparti, le  strutture  di
          comando e le  posizioni  organiche  delle  Forze  speciali,
          individuati con apposite determinazioni del Capo  di  Stato
          Maggiore della Difesa, oltre  all'indennita'  supplementare
          mensile di cui all'art. 9, comma 2, della  legge  23  marzo
          1983, n. 78 e di cui all'art. 9, comma 6, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,  n.  52,  nelle
          misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete  un'indennita'
          supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella
          misura mensile di euro 120,00. 
              6. Il personale militare in possesso  del  brevetto  di
          incursore o  di  "acquisitore  obiettivi"  o  di  "ranger",
          mantiene il trattamento di cui all'art. 9, comma  2,  della
          legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'art.  9,  comma  6,
          del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,
          n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche  se
          impiegato, per finalita' ed in operazioni/esercitazioni che
          richiedano l'espletamento  delle  attivita'  tipiche  delle
          Forze Speciali, presso altri comandi  ed  unita'  operative
          delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni. 
              7. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal
          2022, al personale militare  in  possesso  di  abilitazione
          anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o
          unita'  da  sbarco  o  anfibie,  compete   una   indennita'
          supplementare  mensile  nella  misura  del  70  per   cento
          dell'indennita' di impiego operativo di base. 
              8. A decorrere dal 31 dicembre  2021  e  a  valere  dal
          2022,  al  personale  militare  in  possesso  di  qualifica
          anfibia alfa, propedeutica alla successiva  abilitazione  e
          in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da
          sbarco o  anfibie,  compete  una  indennita'  supplementare
          mensile nella misura del 40 per  cento  dell'indennita'  di
          impiego operativo di base. 
              9.  Al  personale   militare   non   in   possesso   di
          abilitazione  anfibia  e  in  servizio  presso  unita'  con
          capacita' anfibia o unita' da sbarco  o  anfibie,  compete,
          limitatamente ai  giorni  di  effettiva  partecipazione  ad
          operazioni ed  esercitazioni,  un'indennita'  supplementare
          giornaliera  nella  misura  mensile  del   60   per   cento
          dell'indennita' di impiego operativo di base. 
              10. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a  valere  dal
          2022, al personale  militare  in  servizio  presso  il  32°
          Stormo, il 41° Reggimento  IMINT  Cordenons,  i  Gruppi  di
          Volo, i Reparti e i Servizi  con  sede  nelle  stazioni  di
          Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica  di
          operatore  sensori  APR,  facenti  parte  degli   equipaggi
          operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo  e
          comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto,
          di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'art. 246
          del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  l'indennita'
          mensile di impiego operativo di cui all'art.  3,  comma  1,
          della legge 23 marzo 1983, n. 78, e'  elevata  al  170  per
          cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
              11. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a  valere  dal
          2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata
          alla  legge  23  marzo  1983,   n.   78,   sono   stabilite
          rispettivamente   nel   155,   170   e   185   per    cento
          dell'indennita' di impiego operativo di base. 
              12. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a  valere  dal
          2022,  al  personale  militare   qualificato   soccorritore
          marittimo e imbarcato  sulle  unita'  navali  iscritte  nel
          quadro del naviglio militare per  assolvere  i  compiti  di
          soccorritore  marittimo,  e'  corrisposta  una   indennita'
          supplementare mensile  in  misura  pari  al  20  per  cento
          dell'indennita' di impiego operativo di base. 
              13. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a  valere  dal
          2022, al personale militare  abilitato  aero-controllore  e
          imbarcato sulle  unita'  navali  iscritte  nel  quadro  del
          naviglio militare, per assolvere i compiti  di  controllore
          aeromobili, compete  un'indennita'  supplementare  mensile,
          con riferimento alle indennita'  di  impiego  operativo  di
          base, nelle seguenti misure percentuali,  in  relazione  al
          livello di abilitazione posseduto: 
                a) alfa, 70 per cento; 
                b) bravo, 50 per cento; 
                c) charlie, 30 per cento; 
                d) delta, 20 per cento. 
              14. L'indennita' supplementare mensile di cui al  comma
          13, nella misura percentuale riferita al livello  alfa,  e'
          altresi'  corrisposta,  al  personale  militare   abilitato
          controllore del traffico aereo  e  imbarcato  sulle  unita'
          portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore  del
          traffico aereo. 
              15. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a  valere  dal
          2022, l'indennita' giornaliera prevista  per  il  personale
          militare   delle   Forze   Armate   impiegato   in    turni
          continuativi, di cui  all'art.  4,  comma  3,  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.  255,  come
          incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13
          giugno 2002, n. 163, e' rideterminata in euro 4,10. 
              16. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a  valere  dal
          2022, al personale militare dell'Esercito, in  possesso  di
          qualifica cyber e in servizio presso il  Reparto  Sicurezza
          Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unita'  Computer
          Incident Response Team dei  Battaglioni  Trasmissioni,  nei
          Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e  il  VI
          Reparto dello Stato Maggiore Esercito, e'  corrisposta  una
          indennita' supplementare mensile in misura pari al  40  per
          cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
              17. L'indennita' di cui al  comma  16  e'  corrisposta,
          altresi', con la stessa decorrenza: 
                a)  al  personale  militare  della  Marina  e   delle
          Capitanerie di Porto in possesso di qualifica  cyber  e  in
          servizio rispettivamente presso la  Sezione  Cyber  Defence
          dello Stato Maggiore della  Marina,  il  Comando  C4S  e  i
          Centri  Telecomunicazioni  ed  Informatica   della   Marina
          militare e presso il Reparto VII del Comando  Generale  del
          Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; 
                b) al personale militare dell'Aeronautica militare in
          possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto
          Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto  Gestione  ed
          Innovazione  Sistemi  Comando  e  Controllo,   il   Reparto
          Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica  e  la  terza
          Divisione del Comando Logistico di Roma; 
                c) al personale militare dell'Esercito, della  Marina
          e dell'Aeronautica  in  possesso  di  qualifica  cyber  nel
          settore della cyber sicurezza e in servizio  presso  il  VI
          Reparto dello  Stato  Maggiore  Difesa,  il  Reparto  Cyber
          Operations, il Reparto  Sicurezza  e  Cyber  Defence  e  il
          Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete  e  presso
          l'Ufficio  Cyber  Intelligence  del   Centro   Intelligence
          interforze. 
              18. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a  valere  dal
          2022, al personale militare  in  possesso  di  abilitazione
          avanzata aeromobile e in servizio presso il 66°  reggimento
          fanteria aeromobile Trieste, e' corrisposta una  indennita'
          supplementare mensile  in  misura  pari  al  20  per  cento
          dell'indennita' di impiego operativo di base. 
              19. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a  valere  dal
          2022, al personale militare in possesso della qualifica  di
          fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16°  Stormo  di
          Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise nonche'  presso
          il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa, e' corrisposta  una
          indennita' supplementare mensile in misura pari al  20  per
          cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 
              20. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a  valere  dal
          2022 al personale militare in servizio presso le unita' dei
          bersaglieri, l'indennita' mensile di impiego  operativo  di
          cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n.  78,
          e' elevata al 160  per  cento  dell'indennita'  di  impiego
          operativo di base. 
              21. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a  valere  dal
          2022, al personale militare,  limitatamente  ai  giorni  di
          effettivo servizio collettivo, in drappelli  di  almeno  10
          uomini compresi i militari di truppa, fuori  dall'ordinaria
          sede di servizio, per la durata di almeno 4  ore,  comprese
          le attivita' formative, spetta  l'indennita'  supplementare
          di marcia, di cui all'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo
          1983, n.  78,  nella  misura  mensile  del  280  per  cento
          dell'indennita' d'impiego operativo di base. 
              22. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a  valere  dal
          2022, al personale militare imbarcato su navi  militari  in
          armamento e in allestimento e' corrisposta  nei  giorni  di
          navigazione, purche' di durata non  inferiore  alle  4  ore
          continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede,  di
          cui all'art. 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
          nella misura mensile del 280 per cento  dell'indennita'  di
          impiego operativo di base. Tale indennita'  e'  corrisposta
          altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova  fuori
          dalla sede di assegnazione. 
              23. L'indennita' supplementare giornaliera  di  cui  al
          comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge
          l'Unita' Navale in posizione di fuori sede. 
              24. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a  valere  dal
          2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in  possesso
          della  qualifica   di   Meteorologia   Aeronautica   e   ai
          Sottufficiali dell'Aeronautica militare in  possesso  della
          qualifica di  Meteorologia,  effettivamente  impiegati,  in
          relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche
          del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e  che
          svolgono  attivita'   operative   legate   alla   specifica
          qualifica,  e'  corrisposta  una  indennita'  supplementare
          mensile in misura pari al 40 per cento  dell'indennita'  di
          impiego operativo di base.».