Art. 17
Indennita' operatore sensori APR
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in servizio presso
il 3° Reggimento Supporto Targeting Bondone, in possesso della
qualifica di operatore sensori APR facente parte degli equipaggi
operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando
per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto di peso superiore
a 20 kg di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e' corrisposta una indennita' di impiego operativo pari
al 170 per cento dell'indennita' di impiego operativa di base, come
prevista all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 246 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66:
«Art. 246 (Nozione). - 1. Ai fini della presente
sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito
denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un
equipaggio che opera da una stazione remota di comando e
controllo.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:
«Art. 13 (Indennita' di impiego operativo ai sensi
della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'). - 1.
A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art.
3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al
140 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui
all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' elevata al 140 per
cento.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso di brevetto
militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio
presso reparti incursori e subacquei, nonche' presso centri
e nuclei aero-soccorritori, l'indennita' di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' rideterminata
nella misura del 190 per cento della indennita' d'impiego
operativo di base, stabilita in relazione al grado e
all'anzianita' di servizio militare.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso dei brevetti di
"acquisitore obiettivi" o di "ranger" rispettivamente in
servizio presso il 185° reggimento paracadutisti
Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento
alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti,
le strutture di comando e le posizioni organiche delle
Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile
nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso del brevetto
militare di incursore o di "acquisitore obiettivi" o di
"ranger" ed in servizio presso i Reparti, le strutture di
comando e le posizioni organiche delle Forze speciali,
individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare
mensile di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo
1983, n. 78 e di cui all'art. 9, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle
misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete un'indennita'
supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella
misura mensile di euro 120,00.
6. Il personale militare in possesso del brevetto di
incursore o di "acquisitore obiettivi" o di "ranger",
mantiene il trattamento di cui all'art. 9, comma 2, della
legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'art. 9, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,
n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche se
impiegato, per finalita' ed in operazioni/esercitazioni che
richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche delle
Forze Speciali, presso altri comandi ed unita' operative
delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso di abilitazione
anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o
unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita'
supplementare mensile nella misura del 70 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso di qualifica
anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e
in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da
sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare
mensile nella misura del 40 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base.
9. Al personale militare non in possesso di
abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con
capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad
operazioni ed esercitazioni, un'indennita' supplementare
giornaliera nella misura mensile del 60 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in servizio presso il 32°
Stormo, il 41° Reggimento IMINT Cordenons, i Gruppi di
Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di
Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di
operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi
operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e
comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto,
di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'art. 246
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'indennita'
mensile di impiego operativo di cui all'art. 3, comma 1,
della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 170 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata
alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite
rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare qualificato soccorritore
marittimo e imbarcato sulle unita' navali iscritte nel
quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di
soccorritore marittimo, e' corrisposta una indennita'
supplementare mensile in misura pari al 20 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare abilitato aero-controllore e
imbarcato sulle unita' navali iscritte nel quadro del
naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore
aeromobili, compete un'indennita' supplementare mensile,
con riferimento alle indennita' di impiego operativo di
base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al
livello di abilitazione posseduto:
a) alfa, 70 per cento;
b) bravo, 50 per cento;
c) charlie, 30 per cento;
d) delta, 20 per cento.
14. L'indennita' supplementare mensile di cui al comma
13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, e'
altresi' corrisposta, al personale militare abilitato
controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unita'
portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore del
traffico aereo.
15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, l'indennita' giornaliera prevista per il personale
militare delle Forze Armate impiegato in turni
continuativi, di cui all'art. 4, comma 3, decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come
incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, e' rideterminata in euro 4,10.
16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di
qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza
Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unita' Computer
Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei
Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI
Reparto dello Stato Maggiore Esercito, e' corrisposta una
indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
17. L'indennita' di cui al comma 16 e' corrisposta,
altresi', con la stessa decorrenza:
a) al personale militare della Marina e delle
Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in
servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence
dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i
Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina
militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
b) al personale militare dell'Aeronautica militare in
possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto
Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed
Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto
Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza
Divisione del Comando Logistico di Roma;
c) al personale militare dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel
settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI
Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber
Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il
Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso
l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence
interforze.
18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso di abilitazione
avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento
fanteria aeromobile Trieste, e' corrisposta una indennita'
supplementare mensile in misura pari al 20 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso della qualifica di
fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di
Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise nonche' presso
il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa, e' corrisposta una
indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022 al personale militare in servizio presso le unita' dei
bersaglieri, l'indennita' mensile di impiego operativo di
cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.
21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di
effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10
uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria
sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese
le attivita' formative, spetta l'indennita' supplementare
di marcia, di cui all'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo
1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento
dell'indennita' d'impiego operativo di base.
22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare imbarcato su navi militari in
armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di
navigazione, purche' di durata non inferiore alle 4 ore
continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede, di
cui all'art. 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base. Tale indennita' e' corrisposta
altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori
dalla sede di assegnazione.
23. L'indennita' supplementare giornaliera di cui al
comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge
l'Unita' Navale in posizione di fuori sede.
24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso
della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai
Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della
qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in
relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche
del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che
svolgono attivita' operative legate alla specifica
qualifica, e' corrisposta una indennita' supplementare
mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base.».