Art. 18 
 
                  Indennita' soccorritore marittimo 
 
  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2024,  l'indennita'  supplementare
mensile di cui all'articolo 13, comma 12, del decreto del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' elevata al  50  per  cento
dell'indennita' di impiego operativo di base. 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Per  i  riferimenti  all'art.  13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 si vedano
          le note all'art. 17.