Art. 18
Indennita' soccorritore marittimo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' supplementare
mensile di cui all'articolo 13, comma 12, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' elevata al 50 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
Note all'art. 18:
- Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 si vedano
le note all'art. 17.