Art. 19 Indennita' fighter controller/controllore tattico caccia intercettore 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale abilitato guida caccia (fighter controller/controllori tattici caccia intercettori) imbarcato su unita' portaeromobili con compiti di flight following e search and rescue e' corrisposta una indennita' supplementare mensile pari al 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.