Art. 19 
 
Indennita' fighter controller/controllore tattico caccia intercettore 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al  personale  abilitato  guida
caccia (fighter controller/controllori tattici  caccia  intercettori)
imbarcato su unita' portaeromobili con compiti di flight following  e
search and rescue e' corrisposta una indennita' supplementare mensile
pari al 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.