Art. 2 
 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore  del
punto parametrale di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  30
maggio 2003, n. 193, e' fissato in  euro  183,6993  annui  lordi.  Il
trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze   armate   e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre  2023,  il  valore
del punto parametrale di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo
30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui  lordi.  Il
trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze   armate   e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle  misure
mensili lorde e rideterminato nei valori  annui  lordi  di  cui  alla
seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2  e
3, per la quota parte relativa all'indennita'  integrativa  speciale,
conglobata dal 1°  gennaio  2005  nel  trattamento  stesso  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003,  n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base  pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge  8  agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal  personale
in servizio all'estero. 
  5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1  e  2  sono  pari
all'elemento  provvisorio  della   retribuzione   corrisposto   quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  2022,
n. 56, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  6. I valori stipendiali di cui  al  comma  3  includono  l'elemento
provvisorio  della  retribuzione  corrisposto  quale  indennita'   di
vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56,  e  1,
comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata  a
decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28,  della  legge
30 dicembre 2023, n. 213. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 e dell'art. 3,  comma
          1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,  recante
          «Sistema dei parametri stipendiali  per  il  personale  non
          dirigente delle Forze di polizia e delle  Forze  armate,  a
          norma dell'art. 7  della  legge  29  marzo  2001,  n.  86»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173  del  28  luglio
          2003: 
                «Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art.
          1 sono attribuiti i parametri  stipendiali  indicati  nelle
          tabelle 1 e  2,  che  costituiscono  parte  integrante  del
          presente  decreto,   con   contestuale   soppressione   dei
          previgenti livelli stipendiali. 
              1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di
          cui al comma 1 e' sostituita  dalla  seguente.  I  relativi
          parametri  stipendiali,  correlati   all'anzianita'   nella
          qualifica o nel grado, sono attribuiti  dopo  gli  anni  di
          effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o  grado
          ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al  1°
          ottobre 2017. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              1-ter.  Ai  primi   marescialli   che   conseguono   la
          promozione al grado di luogotenente antecedentemente al  1°
          ottobre 2017, a decorrere dalla  data  della  promozione  e
          fino al 30  settembre  2017,  e'  attribuito  il  parametro
          stipendiale vigente per il primo maresciallo con  qualifica
          di luogotenente. 
              1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al  31
          dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli  e  gradi
          corrispondenti   con   un'anzianita'   di   servizio    dal
          conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
          aspirante,  inferiore  a  tredici  anni  e'  attribuito  il
          parametro stipendiale 154,00. 
              2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica
          o nel grado sono attribuiti dopo  otto  anni  di  effettivo
          servizio nella stessa qualifica o grado. 
              3. A decorrere  dal  1°  gennaio  2005  il  trattamento
          stipendiale e' determinato dal prodotto tra il  valore  del
          punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle  1
          e 2. 
              4. In sede di prima applicazione del  presente  decreto
          il valore del punto di parametro e' fissato in euro  149,15
          annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al  comma
          1 avviene in base alle qualifiche  o  ai  gradi  rivestiti,
          nonche' alle posizioni di provenienza al 1°  gennaio  2005,
          individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
          integrante del presente  decreto.  Nelle  medesime  tabelle
          sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
          data  in  applicazione  del  sistema  di  cui  al  presente
          articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2. 
              5. Fermi restando i parametri  stabiliti  dal  presente
          decreto, la determinazione  dei  miglioramenti  stipendiali
          derivanti dai  rinnovi  degli  accordi  sindacali  e  dalle
          procedure  di  concertazione,  a  decorrere   dal   biennio
          2004-2005, si effettua aumentando il valore  del  punto  di
          parametro. 
                Art.   3   (Effetti   del   sistema   dei   parametri
          stipendiali). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2005  nello
          stipendio basato sul sistema dei parametri  confluiscono  i
          valori  stipendiali  correlati  ai   livelli   retributivi,
          l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici  e
          aggiuntivi, nonche' gli  emolumenti  pensionabili  indicati
          nelle tabelle 3, 4 e 5. 
              2.   Il   conglobamento   dell'indennita'   integrativa
          speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica  la
          base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla
          legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e
          dell'applicazione dell'art. 2,  comma  10,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti  e  indiretti
          sul trattamento complessivo fruito, in  base  alle  vigenti
          disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 
              3. Ai fini dell'applicazione del comma 2  si  considera
          l'indennita' integrativa speciale in godimento nei  livelli
          retributivi di provenienza  negli  importi  indicati  nelle
          tabelle 6 e 7. 
              4. Nello stipendio di cui al comma 1  non  confluiscono
          la retribuzione individuale di anzianita'  maturata  al  1°
          gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi
          da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. 
              5. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  2,  gli
          stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla  tredicesima
          mensilita',  sul  trattamento  ordinario   di   quiescenza,
          normale e privilegiato,  sulla  indennita'  di  buonuscita,
          sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,
          sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute   previdenziali   e
          assistenziali e relativi contributi, compresi  la  ritenuta
          in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza  per
          i dipendenti dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e  i
          contributi di riscatto. 
              6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso
          a  qualifiche  o  gradi  superiori  di  ruoli  diversi  che
          comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a  quello
          in godimento, al personale  interessato  e'  attribuito  un
          assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita'
          di buonuscita e della base pensionabile di cui  alla  legge
          29 aprile 1976, n.  177,  e  successive  modificazioni,  da
          riassorbire all'atto della promozione alla qualifica  o  al
          grado superiore, pari  alla  differenza  tra  lo  stipendio
          relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel
          nuovo parametro. 
              7. La  corresponsione  degli  stipendi,  nonche'  delle
          anticipazioni stipendiali  di  cui  all'art.  5,  derivanti
          dall'applicazione del presente  decreto,  avviene,  in  via
          provvisoria e salvo  conguaglio,  ai  sensi  dell'art.  172
          della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini  della
          determinazione dell'indennita' di  ausiliaria,  di  cui  al
          decreto legislativo 30  aprile  1997,  n.  165,  non  hanno
          effetto nei  confronti  del  personale  gia'  collocato  in
          ausiliaria al 2 gennaio 2005.». 
              -  La  legge  29  aprile   1976,   n.   177,   recante:
          «Collegamento delle  pensioni  del  settore  pubblico  alla
          dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del  trattamento
          di quiescenza del personale statale e degli  iscritti  alle
          casse pensioni degli istituti di previdenza» e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 7 maggio 1976. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  10,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma  del  sistema
          pensionistico  obbligatorio  e  complementare»   pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995: 
                «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 
              10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2  dell'art.
          15 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  in  materia  di
          assoggettamento  alla  ritenuta  in   conto   entrate   del
          Ministero del tesoro della  quota  di  maggiorazione  della
          base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9  opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge  29  aprile
          1976, n. 177, rispettivamente,  per  il  personale  civile,
          militare, ferroviario e per quello previsto  dall'art.  15,
          comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e durata).  -  1.  Ai
          sensi dell'art. 2, comma  2,  del  decreto  legislativo  12
          maggio  1995,  n.  195,  e  successive  modificazioni,   il
          presente decreto si applica, per il periodo dal 1°  gennaio
          2019  al  31   dicembre   2021,   al   personale   militare
          dell'Esercito italiano, della Marina militare,  incluse  le
          Capitanerie di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare,  con
          esclusione  dei  rispettivi  dirigenti  e   del   personale
          volontario non in servizio permanente. 
              2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari  a  tre
          mesi dalla  data  di  scadenza  del  presente  decreto,  al
          personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire  dal
          mese successivo, un'anticipazione dei benefici  complessivi
          che saranno attribuiti dal  nuovo  decreto  del  Presidente
          della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
          decreto legislativo n. 195 del 1995,  pari  al  trenta  per
          cento  dell'indice  dei  prezzi  al   consumo   armonizzato
          (I.P.C.A.), al netto della dinamica  dei  prezzi  dei  beni
          energetici importati, applicato  ai  parametri  stipendiali
          vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di  vacanza  contrattuale,
          detto importo e' pari al cinquanta per cento  del  predetto
          indice e cessa di essere  erogato  dalla  decorrenza  degli
          effetti  economici  previsti   dal   citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica emanato ai sensi  dell'art.  2,
          comma 2, del  decreto  legislativo  n.  195  del  1995.  La
          predetta anticipazione e'  comunque  riconosciuta  entro  i
          limiti  previsti  dalla  legge  di  bilancio  in  sede   di
          definizione delle risorse contrattuali». 
              - Per i riferimenti al comma 609,  dell'art.  1,  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti all'art. 1, comma 28,  della  legge
          30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse.