Art. 23
Indennita' personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all'
articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 52 e' rideterminata come da tabella di seguito:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 12, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009 n.
52 recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione
per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del
25 maggio 2009:
Art. 9 (Indennita' di impiego operativo ed altre
indennita'). - (Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo
personale militare destinato presso gli stabilimenti
militari di pena, l'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive
integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima
data, allo stesso personale compete, per tredici
mensilita', un'indennita' di impiego operativo aggiuntiva a
quelle in godimento pari agli importi mensili indicati
nella tabella 3 allegata al presente decreto.
(Omissis).».