Art. 23 
 
Indennita' personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena 
 
  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2024,  l'indennita'  di  cui  all'
articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica  16
aprile 2009, n. 52 e' rideterminata come da tabella di seguito: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  12,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2009  n.
          52 recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione
          per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 settembre 2007,  n.  171,  relativo  al
          quadriennio normativo  2006-2009  e  al  biennio  economico
          2006-2007» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  119  del
          25 maggio 2009: 
                Art. 9 (Indennita'  di  impiego  operativo  ed  altre
          indennita'). - (Omissis). 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  per  il  solo
          personale  militare  destinato  presso   gli   stabilimenti
          militari di pena, l'art. 2, comma 2-bis, del  decreto-legge
          16 settembre 1987, n. 379, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  14  novembre  1987,  n.  468,  e   successive
          integrazioni, non si applica. A  decorrere  dalla  medesima
          data,  allo   stesso   personale   compete,   per   tredici
          mensilita', un'indennita' di impiego operativo aggiuntiva a
          quelle in godimento  pari  agli  importi  mensili  indicati
          nella tabella 3 allegata al presente decreto. 
              (Omissis).».