Art. 24 
 
                     Indennita' genio ferrovieri 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  al  personale   militare
dell'Esercito in servizio presso il Reggimento genio ferrovieri,  che
ricopre    la    posizione     organica     di     Capo     stazione,
Manovratore/Deviatore, Capo treno, Macchinista, Comandante di squadra
operatori   ferroviari,   Comandante   di   squadra   ferrovieri/Vice
comandante  di  plotone  ferrovieri,  Operatore   dell'infrastruttura
ferroviaria,  Comandante  di  squadra  operatore  dell'infrastruttura
ferroviaria, compete una indennita' supplementare mensile pari a euro
35,00. 
  2. Al comma 4, dell'articolo 5 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  novembre  2004,  n.  302,  le   parole   «sentita   la
Rappresentanza militare» sono sostituite da: 
    «sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale  tra
militari riconosciute rappresentative  a  livello  nazionale  per  la
Forza  armata  Esercito  ai  sensi  dell'articolo  1478  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi  unica  di
accordo sindacale  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  3-quater  del
decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195,  secondo  le  procedure
definite dal Regolamento di  attuazione  di  cui  all'articolo  1475,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010». 
  3. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile con l'indennita' di
cui all'articolo  5,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 302. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  novembre  2004,  n.  302,
          recante: «Recepimento dello schema di provvedimento per  le
          Forze armate  relativo  al  biennio  economico  2004-2005»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21  dicembre
          2004, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita'). -
          1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennita' di  impiego
          operativo di  base,  prevista  per  i  gradi  di  sergente,
          sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1,
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
          giugno 2002, n. 163, e' rideterminata, rispettivamente,  in
          euro 160,00 mensili lordi, in euro 180,76 mensili  lordi  e
          in euro 237,57 mensili lordi. 
              2. In  attesa  della  revisione  dell'istituto  di  cui
          all'art. 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78,  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2004,  per  le  relative   finalita'   e'
          autorizzata la maggiore spesa di euro 945.000 annui,  ferme
          restando le modalita' di attribuzione previste nel medesimo
          art. 16. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate  e
          da versare da parte  della  Societa'  per  azioni  Ferrovie
          dello Stato o di altre societa' ferroviarie sono introitate
          nell'apposito  capitolo  del   bilancio   dello   Stato   e
          successivamente  riassegnate  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello
          stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per
          essere ripartite fra il personale militare  per  i  servizi
          resi, anche negli anni  precedenti,  nello  svolgimento  di
          attivita' ferroviarie e  di  funzioni  di  coordinamento  e
          formazione su reti ed impianti  per  conto  delle  predette
          societa'. 
              4. In relazione ai versamenti di cui al  comma  3,  con
          decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo  di
          Stato  Maggiore  della  Difesa,  sentite  le   Associazioni
          professionali   a   carattere   sindacale   tra    militari
          riconosciute rappresentative a  livello  nazionale  per  la
          Forza armata Esercito ai sensi dell'art. 1478  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie  dell'ipotesi
          unica di accordo sindacale  ai  sensi  dell'art.  7,  comma
          3-quater del decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  195,
          secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione
          di  cui  all'art.  1475,  comma  2,  del   citato   decreto
          legislativo n. 66 del 2010, sono determinate le misure  dei
          compensi  da  attribuire  alle   categorie   di   personale
          effettivamente impiegate nelle attivita' di cui al comma 3. 
              5. Le somme assegnate e non  utilizzate  nell'esercizio
          di competenza sono riassegnate, per le  medesime  esigenze,
          nell'esercizio finanziario successivo.».