Art. 24
Indennita' genio ferrovieri
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare
dell'Esercito in servizio presso il Reggimento genio ferrovieri, che
ricopre la posizione organica di Capo stazione,
Manovratore/Deviatore, Capo treno, Macchinista, Comandante di squadra
operatori ferroviari, Comandante di squadra ferrovieri/Vice
comandante di plotone ferrovieri, Operatore dell'infrastruttura
ferroviaria, Comandante di squadra operatore dell'infrastruttura
ferroviaria, compete una indennita' supplementare mensile pari a euro
35,00.
2. Al comma 4, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, le parole «sentita la
Rappresentanza militare» sono sostituite da:
«sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la
Forza armata Esercito ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di
accordo sindacale ai sensi dell'articolo 7, comma 3-quater del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure
definite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010».
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile con l'indennita' di
cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302,
recante: «Recepimento dello schema di provvedimento per le
Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre
2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita'). -
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennita' di impiego
operativo di base, prevista per i gradi di sergente,
sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, e' rideterminata, rispettivamente, in
euro 160,00 mensili lordi, in euro 180,76 mensili lordi e
in euro 237,57 mensili lordi.
2. In attesa della revisione dell'istituto di cui
all'art. 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere
dal 1° gennaio 2004, per le relative finalita' e'
autorizzata la maggiore spesa di euro 945.000 annui, ferme
restando le modalita' di attribuzione previste nel medesimo
art. 16.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e
da versare da parte della Societa' per azioni Ferrovie
dello Stato o di altre societa' ferroviarie sono introitate
nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e
successivamente riassegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello
stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per
essere ripartite fra il personale militare per i servizi
resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di
attivita' ferroviarie e di funzioni di coordinamento e
formazione su reti ed impianti per conto delle predette
societa'.
4. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con
decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
Stato Maggiore della Difesa, sentite le Associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative a livello nazionale per la
Forza armata Esercito ai sensi dell'art. 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi
unica di accordo sindacale ai sensi dell'art. 7, comma
3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione
di cui all'art. 1475, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, sono determinate le misure dei
compensi da attribuire alle categorie di personale
effettivamente impiegate nelle attivita' di cui al comma 3.
5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'esercizio finanziario successivo.».