Art. 26 
 
Estensione dell'indennita' di cui all'articolo  18  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025,
al personale militare che svolge il servizio di «assistente  militare
piste da sci» spetta l'indennita' di cui all'articolo 18 del  decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, nelle misure e
con le modalita' ivi previste. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: 
                «Art. 18 (Indennita' per soccorritori alpini). - 1. A
          decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere  dal  2022,  al
          personale militare in possesso di qualifica  di  "operatore
          soccorso alpino militare" (OSAM) o "tecnico soccorso alpino
          militare"  (TESAM),  in  servizio  presso  comandi,  grandi
          unita', unita', reparti e supporti delle  Truppe  Alpine  e
          impiegati  per  il   soccorso   alpino,   e'   riconosciuta
          l'indennita' giornaliera di euro 6,00  in  occasione  dello
          svolgimento  di  attivita'  operative  o  di   mantenimento
          dell'efficienza operativa esterne, di durata non  inferiore
          a tre ore.».