Art. 26
Estensione dell'indennita' di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025,
al personale militare che svolge il servizio di «assistente militare
piste da sci» spetta l'indennita' di cui all'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, nelle misure e
con le modalita' ivi previste.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:
«Art. 18 (Indennita' per soccorritori alpini). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso di qualifica di "operatore
soccorso alpino militare" (OSAM) o "tecnico soccorso alpino
militare" (TESAM), in servizio presso comandi, grandi
unita', unita', reparti e supporti delle Truppe Alpine e
impiegati per il soccorso alpino, e' riconosciuta
l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello
svolgimento di attivita' operative o di mantenimento
dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore
a tre ore.».