Art. 27
Indennita' servizio aviolancistico
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025,
l'indennita' per servizio aviolancistico di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e'
estesa al personale effettivo al Reparto Attivita' Sportive
Paracadutismo dell'Esercito Italiano.
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56,
recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio
2019-2021".»:
«Art. 15 (Indennita' per servizio aviolancistico). -
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso del brevetto militare di
paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio
aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato
in qualita' di direttore di lancio, addetto alla sicurezza
lancio, drop zone safety officer o departure airfield
control, e' corrisposta l'indennita' per servizio
aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.
2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non
compete ai gruppi sportivi di specialita'.».