Art. 27 
 
                 Indennita' servizio aviolancistico 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025,
l'indennita' per servizio aviolancistico di cui all'articolo  15  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  2022,  n.  56,  e'
estesa  al  personale  effettivo  al   Reparto   Attivita'   Sportive
Paracadutismo dell'Esercito Italiano. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica  20  aprile  2022,  n.  56,
          recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
          il personale non dirigente  delle  Forze  armate  "Triennio
          2019-2021".»: 
                «Art. 15 (Indennita' per servizio aviolancistico).  -
          1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
          personale militare in possesso  del  brevetto  militare  di
          paracadutismo che,  durante  lo  svolgimento  del  servizio
          aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato
          in qualita' di direttore di lancio, addetto alla  sicurezza
          lancio, drop  zone  safety  officer  o  departure  airfield
          control,   e'   corrisposta   l'indennita'   per   servizio
          aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00. 
              2. L'emolumento  di  cui  al  precedente  comma  1  non
          compete ai gruppi sportivi di specialita'.».