Art. 28
Ridenominazione Enti/Reparti
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025
e senza ulteriori oneri, sono modificate le seguenti denominazioni di
Ente/Reparto:
all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, il «41° Reggimento Cordenons» e'
sostituito dal «41° Reggimento IMINT Cordenons»;
all'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, «COMFORPAT» e' sostituito da
«COMDINAV QUATTRO- COMFORPAT»;
all'articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, dopo le parole: «e il 9° Stormo di
Grazzanise», sono inserite le seguenti: «Nonche' presso il Reparto
Fucilieri dell'Aria di Pisa».
Note all'art. 28:
- Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 si vedano
le note all'art. 17.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 9, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita'). -
(Omissis).
9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale
dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'art. 4, comma
1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal
personale imbarcato sulle unita' di seconda linea
dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la
sorveglianza e la difesa costiera (COMDINAV
QUATTRO-COMFORPAT), e' elevata al 190 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
(Omissis).».