Art. 28 
 
                    Ridenominazione Enti/Reparti 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio  2025
e senza ulteriori oneri, sono modificate le seguenti denominazioni di
Ente/Reparto: 
      all'articolo 13, comma 10, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, il «41°  Reggimento  Cordenons»  e'
sostituito dal «41° Reggimento IMINT Cordenons»; 
      all'articolo 5, comma  9,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2002,  n.  163,  «COMFORPAT»  e'  sostituito  da
«COMDINAV QUATTRO- COMFORPAT»; 
      all'articolo 13, comma 19, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, dopo le parole: «e il 9° Stormo  di
Grazzanise», sono inserite le seguenti: «Nonche'  presso  il  Reparto
Fucilieri dell'Aria di Pisa». 
 
          Note all'art. 28: 
              -  Per  i  riferimenti  all'art.  13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 si vedano
          le note all'art. 17. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 9, del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,  n.
          163, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita'). -
          (Omissis). 
              9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale
          dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'art. 4, comma
          1, della legge sulle indennita'  operative,  percepita  dal
          personale  imbarcato  sulle   unita'   di   seconda   linea
          dipendenti dal  Comando  forze  da  pattugliamento  per  la
          sorveglianza    e    la    difesa    costiera     (COMDINAV
          QUATTRO-COMFORPAT),   e'   elevata   al   190   per   cento
          dell'indennita' di impiego operativo di base. 
              (Omissis).».