Art. 29
Licenza e riposo solidale
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 2022, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il personale puo'
cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri
appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il
coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio
2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui
versano, necessitano di cure costanti:
i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita,
eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o
ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro
settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 937».
b. al comma 2, alla lettera b), le parole «della Rappresentanza
Centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255» sono sostituite
dalle seguenti «delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter, comma 2, del
medesimo decreto legislativo».
c. dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme
restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo'
essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il
genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in
cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono
terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per
territorio o da struttura convenzionata.».
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 19, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Licenza e riposo solidale). - 1. Il
personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di
consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata
di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di
fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per
le particolari condizioni di salute in cui versano,
necessitano di cure costanti:
i. la licenza ordinaria spettante e non ancora
fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata
in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione
dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su
cinque o sei giorni;
ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge
23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere
sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee
a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo'
essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con
sistemi centralizzati, secondo procedure definite
dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere
delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'art.
1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo
le procedure di cui all'art. 1479-ter, comma 2, del
medesimo decreto legislativo.
3. Il militare ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta di
cessione deve presentare al Comando di appartenenza
adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita'
di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria
pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili
anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione,
fino al limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito
dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza
ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977,
n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa
cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale
che ha necessita' di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di
salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che
richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda
sanitaria competente per territorio o da struttura
convenzionata.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle
necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi
restando in capo ai beneficiari i termini previsti
dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza ceduta e
dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il
riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i
giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera
b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui
al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilita' di
corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».