Art. 29 
 
                      Licenza e riposo solidale 
 
  1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  20
aprile 2022, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il  personale  puo'
cedere, in  tutto  o  in  parte,  al  fine  di  consentire  ad  altri
appartenenti alla stessa  Forza  Armata  di  assistere  i  figli,  il
coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della  legge  20  maggio
2016, n. 76, che, per le particolari  condizioni  di  salute  in  cui
versano, necessitano di cure costanti: 
      i.  la  licenza  ordinaria  spettante  e  non  ancora   fruita,
eccedente  le  quattro  settimane  annue,  quantificata  in  venti  o
ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario  di  lavoro
settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; 
      ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 937». 
    b. al comma 2, alla lettera b), le parole  «della  Rappresentanza
Centrale dei militari ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.  255»  sono  sostituite
dalle seguenti «delle APCSM  riconosciute  rappresentative  ai  sensi
dell'articolo 1478 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
secondo le procedure di  cui  all'articolo  1479-ter,  comma  2,  del
medesimo decreto legislativo». 
    c. dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis.  Ferme
restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3,  l'istituto  puo'
essere fruito anche dal personale che ha necessita' di  assistere  il
genitore: 
      a) convivente che, per le particolari condizioni di  salute  in
cui versa, necessita di cure costanti; 
      b) non convivente, affetto da patologie  gravi  che  richiedono
terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente  per
territorio o da struttura convenzionata.». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  19  (Licenza  e  riposo  solidale).  -  1.  Il
          personale puo' cedere, in tutto o  in  parte,  al  fine  di
          consentire ad altri appartenenti alla stessa  Forza  Armata
          di assistere i figli,  il  coniuge,  ovvero  convivente  di
          fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che,  per
          le  particolari  condizioni  di  salute  in  cui   versano,
          necessitano di cure costanti: 
                  i. la licenza  ordinaria  spettante  e  non  ancora
          fruita, eccedente le quattro settimane annue,  quantificata
          in venti o ventiquattro giorni nel  caso  di  articolazione
          dell'orario  di  lavoro  settimanale,  rispettivamente,  su
          cinque o sei giorni; 
                  ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge
          23 dicembre 1977, n. 937. 
              2. La cessione di cui al comma 1: 
                a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere
          sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile; 
                b) avviene in forma scritta, adottando misure  idonee
          a garantire la riservatezza  dei  dati  personali,  e  puo'
          essere effettuata sia mediante  cessione  diretta  sia  con
          sistemi   centralizzati,   secondo    procedure    definite
          dall'Amministrazione entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere
          delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'art.
          1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  secondo
          le  procedure  di  cui  all'art.  1479-ter,  comma  2,  del
          medesimo decreto legislativo. 
              3. Il militare ricevente: 
                a) all'atto della formalizzazione della richiesta  di
          cessione  deve  presentare  al  Comando   di   appartenenza
          adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita'
          di cui  al  comma  1,  rilasciata  da  struttura  sanitaria
          pubblica o convenzionata; 
                b) puo'  chiedere  massimo  trenta  giorni,  fruibili
          anche consecutivamente, per ciascuna domanda  di  cessione,
          fino al limite di centoventi giorni annui; 
                c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a  seguito
          dell'avvenuta completa  fruizione  dei  giorni  di  licenza
          ordinaria e di riposo di cui alla legge 23  dicembre  1977,
          n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di  pregressa
          cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima. 
              3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui  ai  commi
          1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale
          che ha necessita' di assistere il genitore: 
                a) convivente che, per le particolari  condizioni  di
          salute in cui versa, necessita di cure costanti; 
                b) non convivente, affetto  da  patologie  gravi  che
          richiedono  terapie  salvavita  documentate  dalla  azienda
          sanitaria  competente  per  territorio   o   da   struttura
          convenzionata. 
              4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti  restano  nella
          disponibilita'  del  ricevente  fino  al  perdurare   delle
          necessita'  che  hanno  giustificato  la  cessione,   fermi
          restando  in  capo  ai  beneficiari  i   termini   previsti
          dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15
          marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza ceduta  e
          dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n.  937,  per  il
          riposo ceduto. 
              5. Ove cessino le condizioni  di  cui  al  comma  1,  i
          giorni ricevuti devono  essere  restituiti  dal  ricevente,
          secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera
          b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini  di  cui
          al precedente comma 4. Resta esclusa ogni  possibilita'  di
          corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».