Art. 3 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e  6,
le nuove  misure  degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione  del
presente decreto hanno  effetto  sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza,   normale   e   privilegiato,
sull'indennita'  di  buonuscita,  sull'assegno  alimentare   per   il
dipendente sospeso,  come  previsto  dall'articolo  920  del  decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  o  da  disposizioni  analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto  entrata  INPS,  o
altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.  Agli  effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio. 
  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria  e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 920 del citato  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 920 (Norme comuni  in  materia  di  sospensione
          dall'impiego). - 1.  Al  militare  durante  la  sospensione
          dall'impiego compete la meta'  degli  assegni  a  carattere
          fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo
          trascorso in sospensione  dal  servizio  e'  computato  per
          meta'. 
              2. La sospensione dall'impiego e' disposta con  decreto
          ministeriale e puo' essere applicata  anche  nei  confronti
          del militare in aspettativa, trasferendolo dalla  posizione
          in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego. 
              3.  Per  gli  appartenenti   al   ruolo   appuntati   e
          carabinieri la sospensione e' disposta  con  determinazione
          del Comandante generale. 
              4.  L'ufficiale  nei  cui  confronti   la   sospensione
          precauzionale si prolunghi oltre un biennio e'  considerato
          in soprannumero agli organici ovvero  non  computato  nella
          consistenza massima del grado di appartenenza per tutto  il
          tempo dell'ulteriore durata della sospensione. 
              5. La  cessazione  dal  servizio,  a  qualunque  titolo
          prestato, non impedisce  lo  svolgimento  del  procedimento
          disciplinare nei confronti del militare sospeso.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  172,  della  legge  11
          luglio   1980,   n.   312,    recante:    «Nuovo    assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  190
          del 12 luglio 1980: 
                «Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
          del  nuovo  trattamento  economico).  -  Gli   uffici   che
          liquidano gli stipendi sono  autorizzati  a  provvedere  al
          pagamento  dei  nuovi   trattamenti   economici,   in   via
          provvisoria e fino  al  perfezionamento  dei  provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base dei dati  in  possesso  o  delle  comunicazioni  degli
          uffici presso cui presta servizio il personale  interessato
          relative agli elementi necessari per la determinazione  del
          trattamento stesso.».