Art. 30
Tutela della genitorialita'
1. L'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' cosi' sostituito:
«d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni
monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in
caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini
del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo
anno di eta' del figlio convivente;»
dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per
il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle
agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal
servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie
gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio
medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di
struttura convenzionata.».
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, al personale delle Forze armate si applicano le
seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa
dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra
genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con
figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali
esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino
al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno
o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le
situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati
sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le
situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico
affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il
genitore collocatario nei termini del relativo
provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno
di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori
sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una
giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale
con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto
istanza per essere esonerato dai servizi continuativi,
notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i
dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale
risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla legge
5 febbraio 1992, n. 104;
f-bis) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, in attesa del
perfezionamento della concessione delle agevolazioni
previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio
notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie
gravi che richiedono terapie salvavita documentate
dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria
competente per territorio o di struttura convenzionata;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i
lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli
fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che
fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in
servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo
dell'istruzione affetti da disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico di cui all'art. 1 della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che
sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di
orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita'
scolastiche a casa richiesta dal piano didattico
personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida
emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'art. 7
della legge n. 170 del 2010.
3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono
concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio,
due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e'
escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui
all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».