Art. 30 
 
                     Tutela della genitorialita' 
 
  1. L'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' cosi' sostituito: 
    «d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per  le  situazioni
monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero,  in
caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario  nei  termini
del relativo provvedimento, sino al  compimento  del  quattordicesimo
anno di eta' del figlio convivente;» 
  dopo la lettera f), e' inserita la seguente: 
    «f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per
il padre, in  attesa  del  perfezionamento  della  concessione  delle
agevolazioni previste dalla  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  dal
servizio notturno per l'assistenza dei  figli  affetti  da  patologie
gravi  che  richiedono  terapie  salvavita  documentate  dall'ufficio
medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio  o  di
struttura convenzionata.». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 21 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre  a
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, al  personale  delle  Forze  armate  si  applicano  le
          seguenti disposizioni: 
                  a)   esonero   dalla    sovrapposizione    completa
          dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra
          genitori,  dipendenti  dalla  stessa  Amministrazione,  con
          figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali
          esigenze del minore; 
                  b)  esonero,   a   domanda,   per   la   madre   o,
          alternativamente, per il padre, dal servizio notturno  sino
          al compimento del terzo anno di eta' del figlio; 
                  c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
          anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno
          o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le
          situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati
          sulle 24 ore; 
                  d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le
          situazioni monoparentali, ivi compreso  il  genitore  unico
          affidatario ovvero, in caso di  affidamento  condiviso,  il
          genitore   collocatario   nei    termini    del    relativo
          provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo  anno
          di eta' del figlio convivente; 
                  e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori
          sede o in servizio di  ordine  pubblico  per  piu'  di  una
          giornata, senza il consenso dell'interessato, il  personale
          con figli di eta' inferiore a  tre  anni  che  ha  proposto
          istanza per  essere  esonerato  dai  servizi  continuativi,
          notturni o dalla sovrapposizione dei servizi; 
                  f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per  i
          dipendenti che assistono un soggetto disabile per il  quale
          risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla  legge
          5 febbraio 1992, n. 104; 
              f-bis)  esonero,   a   domanda,   per   la   madre   o,
          alternativamente,   per   il   padre,   in    attesa    del
          perfezionamento  della   concessione   delle   agevolazioni
          previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal  servizio
          notturno per l'assistenza dei figli  affetti  da  patologie
          gravi  che   richiedono   terapie   salvavita   documentate
          dall'ufficio   medico   legale    dell'azienda    sanitaria
          competente per territorio o di struttura convenzionata; 
                  g) possibilita' per le lavoratrici madri  e  per  i
          lavoratori padri vincitori di concorso interno,  con  figli
          fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
          formazione  presso  la  scuola  piu'  vicina  al  luogo  di
          residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; 
                  h) divieto di impiegare la madre  o  il  padre  che
          fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi  degli  articoli
          39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151  in
          servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 
              2. Il personale genitore di studenti  del  primo  ciclo
          dell'istruzione   affetti   da   disturbi   specifici    di
          apprendimento in ambito scolastico di cui all'art. 1  della
          legge 8  ottobre  2010,  n.  170,  ha  diritto,  salvo  che
          sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire  di
          orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle  attivita'
          scolastiche  a   casa   richiesta   dal   piano   didattico
          personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida
          emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi  dell'art.  7
          della legge n. 170 del 2010. 
              3. Al militare  padre  che  ne  faccia  richiesta  sono
          concessi, entro la prima settimana di nascita  del  figlio,
          due  giorni  di  licenza  straordinaria.  Tale  periodo  e'
          escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di  cui
          all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica  31
          luglio 1995, n. 394. 
              4. Nel caso di adozione o  affidamento  preadottivo,  i
          benefici di cui al presente  articolo  si  applicano  dalla
          data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».