Art. 31 
 
             Licenza straordinaria per congedo parentale 
 
  1. L'articolo  11,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' cosi' sostituito: 
    «1. Al personale con figli minori  di  dodici  anni  che  intende
avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo  32  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a
richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non
superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo,
del medesimo decreto: 
      a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.  394,  sino  alla
misura  complessiva  di  quarantacinque  giorni,  anche   frazionati,
nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite  massimo  annuale
previsto per il medesimo istituto; 
      b)  il  congedo  parentale  determinato  ai  sensi  del  citato
articolo 34, comma 1, primo periodo.» 
  2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2018, n. 40, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: 
    «4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi  3  e  4  non
riducono  la  licenza  ordinaria  spettante   ne'   l'importo   della
tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di
servizio.». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40: 
                «Art.   11   (Licenza   straordinaria   per   congedo
          parentale). - 1. Al personale con figli  minori  di  dodici
          anni che intende avvalersi del  congedo  parentale  di  cui
          all'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,
          sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e
          comunque per un periodo complessivamente  non  superiore  a
          quello previsto dall'art. 34, comma 1, primo  periodo,  del
          medesimo decreto: 
                  a) la licenza straordinaria di cui all'art. 13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.
          394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni,
          anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro
          il  limite  massimo  annuale  previsto  per   il   medesimo
          istituto; 
                  b) il congedo parentale determinato  ai  sensi  del
          citato art. 34, comma 1, primo periodo. 
              2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui  al  comma
          1,  il  personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di   oggettiva
          impossibilita', a  preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza
          almeno cinque giorni  prima  della  data  di  inizio  della
          licenza. 
              3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore
          a tre anni i periodi di congedo  di  cui  all'art.  47  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  non  comportano
          riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo  di
          cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun  anno,  oltre
          il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 
              4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa  tra
          i tre e gli  otto  anni  ciascun  genitore  ha  diritto  ad
          astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di  cinque
          giorni lavorativi annui per i quali non  viene  corrisposta
          alcuna retribuzione. 
              4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3  e
          4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo
          della tredicesima mensilita' e sono  computati  per  intero
          nell'anzianita' di servizio. 
              5. In caso di parto prematuro  alle  lavoratrici  madri
          spettano i periodi di  congedo  di  maternita'  non  goduti
          prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
          periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
          prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza  presso
          strutture ospedaliere pubbliche  o  private,  la  madre  ha
          facolta'  di  riprendere  effettivo  servizio  richiedendo,
          previa presentazione di un certificato medico attestante la
          sua  idoneita'  al  servizio,  la  fruizione  del  restante
          periodo di congedo obbligatorio post-partum e  del  periodo
          ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data  di
          effettivo rientro a casa del bambino. 
              6. Nei casi di adozione o  di  affidamento  preadottivo
          nazionale ed internazionale di cui all'art. 36 del  decreto
          legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e'   concesso   un
          corrispondente  periodo  di  licenza  straordinaria   senza
          assegni  non  computabile  nel  limite  dei  quarantacinque
          giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e
          la tredicesima mensilita' ed e'  computato  nell'anzianita'
          di servizio. 
              7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di
          paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario
          nella misura intera. 
              8. I riposi giornalieri  di  cui  agli  articoli  39  e
          seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
          incidono  sul  periodo  di  licenza   ordinaria   e   sulla
          tredicesima mensilita'. 
              9. Nel caso di adozione o  affidamento  preadottivo,  i
          benefici di cui al presente  articolo  si  applicano  dalla
          data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».