Art. 31
Licenza straordinaria per congedo parentale
1. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' cosi' sostituito:
«1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende
avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a
richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non
superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo,
del medesimo decreto:
a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla
misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati,
nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale
previsto per il medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato
articolo 34, comma 1, primo periodo.»
2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2018, n. 40, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:
«4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non
riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della
tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di
servizio.».
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 11, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40:
«Art. 11 (Licenza straordinaria per congedo
parentale). - 1. Al personale con figli minori di dodici
anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui
all'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e
comunque per un periodo complessivamente non superiore a
quello previsto dall'art. 34, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto:
a) la licenza straordinaria di cui all'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni,
anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro
il limite massimo annuale previsto per il medesimo
istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del
citato art. 34, comma 1, primo periodo.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza
almeno cinque giorni prima della data di inizio della
licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore
a tre anni i periodi di congedo di cui all'art. 47 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non comportano
riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di
cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre
il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra
i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad
astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque
giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta
alcuna retribuzione.
4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e
4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo
della tredicesima mensilita' e sono computati per intero
nell'anzianita' di servizio.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri
spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti
prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso
strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha
facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la
sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo
ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo
nazionale ed internazionale di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' concesso un
corrispondente periodo di licenza straordinaria senza
assegni non computabile nel limite dei quarantacinque
giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e
la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'
di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di
paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario
nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e
seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla
tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».