Art. 32
Commissione paritetica
1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal
presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 comma
2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti
interpretativi di rilevanza generale per il personale delle Forze
armate fra l'Amministrazione e le APCSM firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio
contrattuale puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla
Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame
della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa.
Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione
procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un
parere non vincolante. La relativa decisione da parte
dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata la
richiesta.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Capo di Stato Maggiore
della Difesa costituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una
commissione paritetica. La Commissione e' presieduta da un
rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal
Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e
da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato
accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM
comunica allo Stato Maggiore della Difesa il nominativo del proprio
dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.
Note all'art. 32:
- Per i riferimenti all'art. 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.