Art. 32 
 
                       Commissione paritetica 
 
  1. Qualora in sede  di  applicazione  delle  materie  regolate  dal
presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 comma
2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti
interpretativi di rilevanza generale per  il  personale  delle  Forze
armate fra  l'Amministrazione  e  le  APCSM  firmatarie  dell'accordo
sindacale  recepito  con  il  decreto  relativo  all'ultimo  triennio
contrattuale puo' essere formulata, da  ciascuna  delle  parti,  alla
Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di  esame
della questione controversa con la specifica e  puntuale  indicazione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la  stessa  si  basa.
Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta  Commissione
procede ad un esame della  questione  controversa,  predisponendo  un
parere   non   vincolante.   La   relativa   decisione    da    parte
dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata  la
richiesta. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Capo  di  Stato  Maggiore
della Difesa costituisce, entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale,  una
commissione  paritetica.  La  Commissione   e'   presieduta   da   un
rappresentante  dell'Amministrazione  e  composta,  oltre   che   dal
Presidente, in pari numero da rappresentanti  dell'Amministrazione  e
da un membro  designato  da  ciascuna  APCSM  firmataria  del  citato
accordo. A tal fine, entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
relativo  decreto  di  recepimento,  ciascuna  delle  suddette  APCSM
comunica allo Stato Maggiore della Difesa il nominativo  del  proprio
dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per i riferimenti all'art. 2 del decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.