Art. 33
Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e
salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo
delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale,
ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo,
nonche' la gestione degli enti di assistenza del personale
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con
determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero con
piu' determinazioni dirigenziali delegate dallo stesso, sono
istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di
verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli
spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di
benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento
culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di
assistenza del personale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1, nell'indicare le competenze
dei suddetti organi, dovranno prevedere che:
a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante
dell'ente corrispondente con facolta' di delega;
b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte
le categorie del personale;
c) due dei componenti siano indicati congiuntamente, entro trenta
giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti
arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito
di competenza dell'ente presso cui e' costituito l'organo di
verifica;
d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto,
la costituzione e l'operativita' degli stessi sono assicurate con i
componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 1478 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1478 (Rappresentativita'). - 1. Le APCSM per
essere considerate rappresentative a livello nazionale
devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4
per cento della forza effettiva complessiva della Forza
armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di
riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello in cui si rende necessario determinare la
rappresentativita' delle associazioni medesime.
2. Se l'APCSM e' invece costituita da militari
appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a
ordinamento militare, per essere considerata
rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere
un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della
forza effettiva della singola Forza armata o Forza di
polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data
di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di
cui al primo periodo, l'APCSM puo' essere considerata
rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate
o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali
raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento.
3. Ai fini della consistenza associativa, sono
conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo
sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.
4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa,
la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della
Forza di polizia a ordinamento militare si calcola
escludendo il personale che, ai sensi dell'art. 1476, comma
5, non puo' aderire alle APCSM.
5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al
presente articolo sono riconosciute rappresentative a
livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva
competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze.».