Art. 33 
 
Criteri per l'istituzione di organi  di  verifica  della  qualita'  e
  salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci,  per  lo  sviluppo
  delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale,
  ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo,
  nonche' la gestione degli enti di assistenza del personale 
 
  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,  con
determinazione del Capo di Stato Maggiore  della  Difesa  ovvero  con
piu'  determinazioni  dirigenziali  delegate   dallo   stesso,   sono
istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di
verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di  mensa,  e  degli
spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione  sociale  e  di
benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e  l'aggiornamento
culturale del  medesimo,  nonche'  per  la  gestione  degli  enti  di
assistenza del personale. 
  2. I provvedimenti di cui al comma 1, nell'indicare  le  competenze
dei suddetti organi, dovranno prevedere che: 
    a) la  presidenza  degli  stessi  sia  attribuita  al  comandante
dell'ente corrispondente con facolta' di delega; 
    b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di  tutte
le categorie del personale; 
    c) due dei componenti siano indicati congiuntamente, entro trenta
giorni dalla richiesta, dalle  articolazioni  periferiche  competenti
arealmente  delle  APCSM  riconosciute   rappresentative   ai   sensi
dell'articolo 1478 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito
di  competenza  dell'ente  presso  cui  e'  costituito  l'organo   di
verifica; 
    d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine  previsto,
la costituzione e l'operativita' degli stessi sono assicurate  con  i
componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b). 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1478 del citato decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 1478 (Rappresentativita'). - 1.  Le  APCSM  per
          essere  considerate  rappresentative  a  livello  nazionale
          devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari  al  4
          per cento della forza  effettiva  complessiva  della  Forza
          armata o della Forza di polizia a ordinamento  militare  di
          riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a
          quello  in  cui  si   rende   necessario   determinare   la
          rappresentativita' delle associazioni medesime. 
              2.  Se  l'APCSM  e'  invece  costituita   da   militari
          appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a
          ordinamento    militare,     per     essere     considerata
          rappresentativa a livello nazionale, essa deve  raggiungere
          un numero di iscritti non inferiore al 3  per  cento  della
          forza effettiva della  singola  Forza  armata  o  Forza  di
          polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data
          di cui al comma 1. In mancanza del numero  di  iscritti  di
          cui al  primo  periodo,  l'APCSM  puo'  essere  considerata
          rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate
          o Forze di polizia a  ordinamento  militare  per  le  quali
          raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento. 
              3.  Ai  fini  della   consistenza   associativa,   sono
          conteggiate esclusivamente le  deleghe  per  un  contributo
          sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio. 
              4. Ai fini del calcolo della  consistenza  associativa,
          la forza effettiva complessiva delle Forza armata  e  della
          Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare   si   calcola
          escludendo il personale che, ai sensi dell'art. 1476, comma
          5, non puo' aderire alle APCSM. 
              5. Le  APCSM  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al
          presente  articolo  sono  riconosciute  rappresentative   a
          livello nazionale con decreto del Ministro per la  pubblica
          amministrazione,  sentiti,   per   quanto   di   rispettiva
          competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle
          finanze.».