Art. 34 
 
                Elevazione e aggiornamento culturale 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' cosi' sostituito: 
    «2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,   le   APCSM   riconosciute
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte alle Amministrazioni di
riferimento secondo le procedure  definite  dal  regolamento  di  cui
all'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare.». 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  19  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.   394,
          recante: «Recepimento del  provvedimento  di  concertazione
          del 20 luglio 1995 riguardante  il  personale  delle  Forze
          armate (Esercito, Marina e Aeronautica)»  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  222  del  22  settembre  1995,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 19 (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1.
          L'Amministrazione favorisce l'elevazione e  l'aggiornamento
          culturale del personale anche attraverso protocolli con  le
          Regioni  ovvero  con  convenzioni  con  gli  enti   locali,
          universita',    societa'    private    e    Amministrazioni
          utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di  bilancio,
          anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero
          da particolari disposizioni comunitarie. 
              2. Ai fini di cui al comma  1,  le  APCSM  riconosciute
          rappresentative  ai  sensi  dell'art.  1478   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010 n. 66 possono  avanzare  proposte
          alle Amministrazioni di riferimento  secondo  le  procedure
          definite dal regolamento di cui all'art. 1475, comma 2, del
          Codice dell'Ordinamento Militare.».