Art. 34
Elevazione e aggiornamento culturale
1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' cosi' sostituito:
«2. Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo
15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte alle Amministrazioni di
riferimento secondo le procedure definite dal regolamento di cui
all'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare.».
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394,
recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione
del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze
armate (Esercito, Marina e Aeronautica)» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1.
L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento
culturale del personale anche attraverso protocolli con le
Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali,
universita', societa' private e Amministrazioni
utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio,
anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero
da particolari disposizioni comunitarie.
2. Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute
rappresentative ai sensi dell'art. 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte
alle Amministrazioni di riferimento secondo le procedure
definite dal regolamento di cui all'art. 1475, comma 2, del
Codice dell'Ordinamento Militare.».