Art. 4 
 
                   Importo aggiuntivo pensionabile 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  le  misure  dell'importo
aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20  aprile  2022,  n.  56,   sono
incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 4 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: 
                «Art. 4 (Importo aggiuntivo  pensionabile).  -  1.  A
          decorrere dal 1°  febbraio  2021,  le  misure  dell'importo
          aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 4, comma 1, decreto
          del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40,  come
          integrate dall'art. 10, comma 7-bis del decreto legislativo
          29 maggio 2017, n. 94, sono  incrementate  e  rideterminate
          nei seguenti importi mensili lordi: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico