Art. 4
Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo
aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono
incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 4 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:
«Art. 4 (Importo aggiuntivo pensionabile). - 1. A
decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo
aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 4, comma 1, decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come
integrate dall'art. 10, comma 7-bis del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate
nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico