Art. 5 
 
          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 
 
  1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per  l'efficienza
dei servizi istituzionali, di cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  11  settembre  2007,  n.   171,   sono
ulteriormente incrementate di euro 8.627.289. 
  2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per  l'efficienza
dei servizi istituzionali, di cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  11  settembre  2007,  n.   171,   sono
ulteriormente incrementate di euro 242.826. 
  3. A  decorrere  dal  2026,  le  risorse  destinate  al  fondo  per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,  n.  171,
sono ulteriormente incrementate di euro 2.359.443. 
  4. Al fondo per  l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni,  sono  assegnati,
ove non destinati ad  altre  finalita',  gli  eventuali  stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per  l'incremento  delle
risorse  destinate  al  finanziamento   dei   trattamenti   economici
accessori di natura  non  fissa  e  continuativa  del  personale  non
dirigente delle Forze armate. 
  5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 
  6.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio   di
competenza sono riassegnate,  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno
successivo. 
  7. Le risorse destinate  al  fondo  per  l'efficienza  dei  servizi
istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: 
    a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; 
    b) incentivare l'impiego del personale nelle attivita'  operative
e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; 
    c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per
il miglioramento dei servizi; 
    d) compensare l'impiego in compiti  o  incarichi  che  comportino
l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio; 
    e) compensare la presenza qualificata. 
  8. All'articolo 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  11
settembre 2007, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a. il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo
di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di
cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati  i
criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle  risorse  indicate
al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre  di  ciascun  anno,  e  le
modalita'  applicative  concernenti   l'attribuzione   dei   compensi
previsti dal presente articolo. 
      Il decreto e' unico per tutte le Forze  armate  e  non  si  da'
luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate. 
      La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater  e'  unica
per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti piu' caratteristici
delle singole Forze armate.» 
    b. dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma  6,
l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo  di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio  1995,
n. 195, lo schema di provvedimento,  in  merito  al  quale  le  APCSM
formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e  proposte  in
ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e
le modalita' di attribuzione delle risorse. 
      6-ter. L'Amministrazione adotta  il  provvedimento  di  cui  al
comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole,
anche  mediante  silenzio  assenso,  sullo  schema  di  provvedimento
inviato dall'Amministrazione. 
      6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei  30  giorni
successivi all'acquisizione dei pareri e delle  proposte  di  cui  al
comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite  riunioni
all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema  di
provvedimento  alle  APCSM,  che  entro  10  giorni  dalla  ricezione
esprimono il proprio parere. Decorso tale termine,  se  ricorrono  le
condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento  e'  adottato.  In
assenza di  parere  favorevole  della  maggioranza  delle  APCSM,  il
provvedimento e' adottato utilizzando di massima i  criteri  previsti
nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente. 
      6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure
di cui ai  commi  6-bis  e  6-quater,  l'Amministrazione  non  adotta
provvedimenti al riguardo. 
      6-sexies. In deroga al comma 6-quater,  solo  per  l'emanazione
del decreto  riferito  all'anno  2024,  lo  schema  di  provvedimento
proposto dall'Amministrazione e' trasmesso al Ministro  della  Difesa
dal  Capo  di  Stato  Maggiore  della  Difesa,  acquisito  il  parere
favorevole della maggioranza delle APCSM.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.  171,
          recante: «Recepimento del  provvedimento  di  concertazione
          per  il  personale  non  dirigente   delle   Forze   armate
          (quadriennio  normativo  2006-2009  e   biennio   economico
          2006-2007)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del
          18 ottobre 2007, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  5  (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali). - 1. Sono finalizzate al raggiungimento  di
          qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
          miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali  di
          ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle
          rispettive quote di competenza definite con  determinazione
          del  Capo  di  Stato  maggiore  della  difesa,  le  risorse
          derivanti da: 
                  a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
          limiti previsti dall'art.  43,  comma  7,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449; 
                  b) specifiche disposizioni normative che  destinano
          risparmi per promuovere miglioramenti  nell'efficienza  dei
          servizi; 
                  c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al
          20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento
          per il 2009 e, per gli anni  successivi,  una  misura  che,
          compatibilmente con  l'attivita'  operativa/addestrativa  e
          salvo comprovate  esigenze  di  impiego,  non  puo'  essere
          inferiore  al  20  per  cento,  individuata  con   apposita
          determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei
          fondi previsti dal comma 9, dell'art. 9,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163; 
                  d) provvedimenti  che  dispongono  stanziamenti  in
          relazione a quanto previsto dall'art. 19,  comma  1,  della
          legge 4 novembre 2010, n.  183,  limitatamente  alla  quota
          destinata alle finalita' di cui al presente comma. 
              2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge:  a)  per
          l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a  decorrere
          dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di  euro
          16.358.000,00. 
              3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma  2
          non comprendono gli oneri contributivi e  l'IRAP  a  carico
          dello Stato.  Quelli  afferenti  all'anno  2007  non  hanno
          effetto di trascinamento nell'anno successivo. 
              4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di competenza sono riassegnate, per le  medesime  esigenze,
          nell'anno successivo. 
              5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2  sono  utilizzate
          per attribuire  compensi  finalizzati  a:  a)  fronteggiare
          particolari  situazioni   di   servizio;   b)   incentivare
          l'impegno del personale nelle  attivita'  di  funzionamento
          individuate   dai   rispettivi   vertici;   c)   compensare
          l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del
          miglioramento dei servizi. 
              6. Con decreto del Ministro della difesa,  su  proposta
          del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito
          della procedura di cui ai commi 6-bis,  6-ter  e  6-quater,
          sono annualmente determinati i criteri per la destinazione,
          l'utilizzazione delle risorse indicate  al  comma  1  e  2,
          disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le  modalita'
          applicative   concernenti   l'attribuzione   dei   compensi
          previsti dal presente articolo. Il  decreto  e'  unico  per
          tutte le Forze armate e non si  da'  luogo  a  ripartizione
          preventiva delle risorse tra Forze armate. La procedura  di
          cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e' unica per tutte  le
          Forze armate e valorizza gli  aspetti  piu'  caratteristici
          delle singole Forze armate. 
              6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto  di  cui  al
          comma 6,  l'Amministrazione  invia  alle  APCSM  firmatarie
          dell'ultimo accordo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,   lo   schema   di
          provvedimento, in merito al quale  le  APCSM  formalizzano,
          entro 20 giorni  dalla  ricezione,  pareri  e  proposte  in
          ordine  ai  criteri  ivi  indicati  per  la   destinazione,
          l'utilizzazione  e  le  modalita'  di  attribuzione   delle
          risorse. 
              6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui
          al comma 6-bis  ove  la  maggioranza  delle  APCSM  esprime
          parere favorevole, anche mediante silenzio  assenso,  sullo
          schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione. 
              6-quater. Fuori dal caso di cui  al  comma  6-ter,  nei
          trenta giorni  successivi  all'acquisizione  dei  pareri  e
          delle proposte di cui al comma 6-bis,  l'Amministrazione  e
          le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito  delle  quali
          l'Amministrazione   trasmette   un    nuovo    schema    di
          provvedimento  alle  APCSM,  che  entro  10  giorni   dalla
          ricezione  esprimono  il  proprio  parere.   Decorso   tale
          termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma  6-ter,
          il  provvedimento  e'  adottato.  In  assenza   di   parere
          favorevole della maggioranza delle APCSM, il  provvedimento
          e' adottato utilizzando di massima i criteri  previsti  nel
          decreto ministeriale riferito all'anno precedente. 
              6-quinquies. Durante il periodo in cui si  svolgono  le
          procedure   di   cui   ai   commi   6-bis    e    6-quater,
          l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. 
              6-sexies.  In  deroga  al  comma  6-quater,  solo   per
          l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo  schema
          di provvedimento proposto dall'Amministrazione e' trasmesso
          al Ministro della Difesa dal Capo di Stato  Maggiore  della
          Difesa, acquisito il parere  favorevole  della  maggioranza
          delle APCSM. 
              7. Le risorse di  cui  ai  commi  1  e  2  non  possono
          comportare una distribuzione indistinta e generalizzata. 
              8. Il termine per l'espressione del parere  di  cui  al
          comma 3 dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 16 marzo  1999,  n.  255,  e'  rideterminato
          in trenta giorni.».