Art. 5
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza
dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono
ulteriormente incrementate di euro 8.627.289.
2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza
dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono
ulteriormente incrementate di euro 242.826.
3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,
sono ulteriormente incrementate di euro 2.359.443.
4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, sono assegnati,
ove non destinati ad altre finalita', gli eventuali stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle
risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici
accessori di natura non fissa e continuativa del personale non
dirigente delle Forze armate.
5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
7. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative
e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per
il miglioramento dei servizi;
d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino
l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio;
e) compensare la presenza qualificata.
8. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo
di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di
cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i
criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate
al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le
modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi
previsti dal presente articolo.
Il decreto e' unico per tutte le Forze armate e non si da'
luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate.
La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e' unica
per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti piu' caratteristici
delle singole Forze armate.»
b. dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6,
l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM
formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in
ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e
le modalita' di attribuzione delle risorse.
6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al
comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole,
anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento
inviato dall'Amministrazione.
6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei 30 giorni
successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al
comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni
all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di
provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione
esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le
condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento e' adottato. In
assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il
provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti
nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.
6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure
di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta
provvedimenti al riguardo.
6-sexies. In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione
del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento
proposto dall'Amministrazione e' trasmesso al Ministro della Difesa
dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere
favorevole della maggioranza delle APCSM.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,
recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione
per il personale non dirigente delle Forze armate
(quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del
18 ottobre 2007, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Sono finalizzate al raggiungimento di
qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di
ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle
rispettive quote di competenza definite con determinazione
del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse
derivanti da:
a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
b) specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
servizi;
c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al
20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento
per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che,
compatibilmente con l'attivita' operativa/addestrativa e
salvo comprovate esigenze di impiego, non puo' essere
inferiore al 20 per cento, individuata con apposita
determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei
fondi previsti dal comma 9, dell'art. 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in
relazione a quanto previsto dall'art. 19, comma 1, della
legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla quota
destinata alle finalita' di cui al presente comma.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per
l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere
dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro
16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate
per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare
particolari situazioni di servizio; b) incentivare
l'impegno del personale nelle attivita' di funzionamento
individuate dai rispettivi vertici; c) compensare
l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del
miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito
della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater,
sono annualmente determinati i criteri per la destinazione,
l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2,
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita'
applicative concernenti l'attribuzione dei compensi
previsti dal presente articolo. Il decreto e' unico per
tutte le Forze armate e non si da' luogo a ripartizione
preventiva delle risorse tra Forze armate. La procedura di
cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e' unica per tutte le
Forze armate e valorizza gli aspetti piu' caratteristici
delle singole Forze armate.
6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al
comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie
dell'ultimo accordo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di
provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano,
entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in
ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione,
l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle
risorse.
6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui
al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime
parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo
schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.
6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei
trenta giorni successivi all'acquisizione dei pareri e
delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e
le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali
l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di
provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla
ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale
termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter,
il provvedimento e' adottato. In assenza di parere
favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento
e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel
decreto ministeriale riferito all'anno precedente.
6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le
procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater,
l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.
6-sexies. In deroga al comma 6-quater, solo per
l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema
di provvedimento proposto dall'Amministrazione e' trasmesso
al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza
delle APCSM.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono
comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
8. Il termine per l'espressione del parere di cui al
comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e' rideterminato
in trenta giorni.».