Art. 6 
 
                        Lavoro straordinario 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  4,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno  2002,  n.  163,  a
decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del  compenso  per  il
lavoro  straordinario  fissate  dall'articolo  8  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono rideterminate
negli importi di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
          del Presidente della Repubblica 18  giugno  2002,  n.  163,
          recante «Recepimento dello schema  diconcertazione  per  le
          Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed
          al biennio economico 2002-2003» pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002: 
                Art. 4 (Effetti dei nuovi stipendi). - (Omissis). 
              4. Gli incrementi stipendiali di  cui  all'art.  3  non
          hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie  del
          compenso per  lavoro  straordinario.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio  2002  e'  soppresso  l'art.  5  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  10  aprile  1987,  n.   150.
          Conseguentemente  le  misure  orarie  restano  fissate  nei
          seguenti importi lordi: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: 
                «Art. 8 (Lavoro straordinario). - 1.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'art.  4,  comma  4,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  13  giugno  2002,  n.  163,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso
          per il lavoro straordinario fissate dall'art. 6 del decreto
          del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.  40  sono
          rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico