Art. 6
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a
decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il
lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono rideterminate
negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 163,
recante «Recepimento dello schema diconcertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed
al biennio economico 2002-2003» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002:
Art. 4 (Effetti dei nuovi stipendi). - (Omissis).
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 3 non
hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e' soppresso l'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:
«Art. 8 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso
per il lavoro straordinario fissate dall'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 sono
rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico