Art. 7 
 
                          Orario di lavoro 
 
  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2018, n. 40, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere  dal  1°  gennaio
2025,  le  ore  eccedenti  l'orario  di  lavoro   settimanale   vanno
retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli
appositi stanziamenti di bilancio. Le eventuali ore che  non  possono
essere retribuite nell'ambito dei  citati  stanziamenti  di  bilancio
devono essere fruite  mediante  recupero  compensativo  entro  il  31
dicembre  dei  due  anni  successivi  a  quello  in  cui  sono  state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro  il  termine  che  sara'  stabilito  dall'Amministrazione   con
apposita circolare,  e  fatte  salve  le  improrogabili  esigenze  di
servizio. Decorso il predetto termine del 31  dicembre,  le  ore  non
recuperate  sono  comunque  retribuite  nell'ambito   delle   risorse
disponibili, a condizione che la  pertinente  richiesta  di  recupero
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.». 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  decreto   del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.  40,  recante
          "Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  per  il
          personale  non  dirigente  delle  Forze  armate   «Triennio
          normativo  ed  economico   2016-2018»"   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  100  del  2  maggio   2018,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  13  (Orario  di  lavoro).  -  1.   La   durata
          dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 
              2. Al completamento dell'orario di  lavoro  di  cui  al
          comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia,
          le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui  al
          comma 4 ed i riposi compensativi. 
              3. Il personale inviato in servizio fuori sede che  sia
          impiegato  oltre   la   durata   del   turno   giornaliero,
          comprensivo  sia  dei  viaggi  che  del  tempo   necessario
          all'effettuazione     dell'incarico,      e'      esonerato
          dall'espletamento  del  turno  ordinario  previsto  o   dal
          completamento  dello  stesso.  Qualora  i  viaggi  per   il
          raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per
          il rientro in sede si  svolgano  in  giornata  festiva,  il
          personale  ha  diritto  al  recupero  dell'intera  giornata
          festiva indipendentemente dalla durata  e  dalla  tipologia
          della  prestazione  lavorativa.  Il  personale  inviato  in
          missione, qualora il servizio si  protragga  oltre  le  ore
          24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un  intervallo  per
          il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore.  Il
          turno giornaliero  si  intende  completato  anche  ai  fini
          dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. 
              4. Fermo restando il diritto al recupero, al  personale
          che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio  sia
          chiamato  dall'Amministrazione  a  prestare  servizio   nel
          giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
          infrasettimanale,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2009,
          l'indennita' spettante ai sensi dell'art. 14, comma 9,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,  n.
          52, a compensazione della  sola  ordinaria  prestazione  di
          lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. 
              5.  Al  personale  impiegato  in  turni   continuativi,
          qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno  libero
          coincida con una festivita' infrasettimanale,  e'  concesso
          un ulteriore giorno di riposo da fruire  entro  le  quattro
          settimane successive. 
              6.  I  riposi  settimanali,  non  fruiti  per  esigenze
          connesse  all'impiego  in  missioni  internazionali,   sono
          fruiti all'atto del rientro in territorio  nazionale  nella
          misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i
          recuperi e riposi accordati ai  sensi  della  normativa  di
          settore; tale beneficio non e' monetizzabile. 
              7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere  dal  1°
          gennaio  2025,  le  ore  eccedenti   l'orario   di   lavoro
          settimanale vanno retribuite con  il  compenso  per  lavoro
          straordinario nell'ambito degli  appositi  stanziamenti  di
          bilancio.  Le  eventuali  ore  che   non   possono   essere
          retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di  bilancio
          devono essere fruite mediante recupero  compensativo  entro
          il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono
          state  effettuate,  tenuto  conto   della   richiesta   del
          personale,  da  formularsi  entro  il  termine  che   sara'
          stabilito dall'Amministrazione con  apposita  circolare,  e
          fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.  Decorso
          il predetto termine del 31 dicembre, le ore non  recuperate
          sono  comunque   retribuite   nell'ambito   delle   risorse
          disponibili, a condizione che la  pertinente  richiesta  di
          recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di
          servizio. 
              8. Fermo restando quanto disposto ai commi  precedenti,
          a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui  al
          comma  7  per  il  personale  successivamente  inviato   in
          missione all'estero e' di un anno dalla data  di  effettivo
          rientro nella sede di servizio.».