Art. 7
Orario di lavoro
1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2018, n. 40, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio
2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno
retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli
appositi stanziamenti di bilancio. Le eventuali ore che non possono
essere retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio
devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31
dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro il termine che sara' stabilito dall'Amministrazione con
apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di
servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non
recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse
disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di recupero
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 13 decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante
"Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate «Triennio
normativo ed economico 2016-2018»" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Orario di lavoro). - 1. La durata
dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al
comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle
vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia,
le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al
comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia
impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario
all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal
completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il
raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per
il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il
personale ha diritto al recupero dell'intera giornata
festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia
della prestazione lavorativa. Il personale inviato in
missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore
24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per
il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il
turno giornaliero si intende completato anche ai fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'indennita' spettante ai sensi dell'art. 14, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di
lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi,
qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero
coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso
un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro
settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze
connesse all'impiego in missioni internazionali, sono
fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella
misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i
recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di
settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1°
gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro
settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro
straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di
bilancio. Le eventuali ore che non possono essere
retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio
devono essere fruite mediante recupero compensativo entro
il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono
state effettuate, tenuto conto della richiesta del
personale, da formularsi entro il termine che sara'
stabilito dall'Amministrazione con apposita circolare, e
fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso
il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate
sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse
disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di
recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di
servizio.
8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al
comma 7 per il personale successivamente inviato in
missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo
rientro nella sede di servizio.».