Art. 9
Incremento Indennita' operativa equipaggi fissi volo e sperimentatori
di volo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di impiego
operativo di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della legge 23 marzo
1983, n. 78, e' elevata al 155 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 23 marzo
1983, n. 78, recante: «Aggiornamento della L. 5 maggio
1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del
personale militare», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
85 del 28 marzo 1983:
«Art. 6 (Indennita' di volo). - Agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della
Marina facenti parte degli equipaggi fissi dl volo spetta
l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla
colonna 1 dell'annessa tabella III.
Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e
della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo
spetta l'indennita' mensile di volo nella misura di lire
140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennita' per
il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970,
n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma
dei carabinieri e dei Corpi di polizia.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti
sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di
continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo
spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite
dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.
Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse
modalita' di corresponsione l'indennita' mensile di volo
dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e
militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della
Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli
indicati ai commi precedenti.».