Art. 9 
 
Incremento Indennita' operativa equipaggi fissi volo e sperimentatori
                               di volo 
 
  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  l'indennita'  di  impiego
operativo di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della  legge  23  marzo
1983, n. 78, e' elevata al 155 per cento dell'indennita'  di  impiego
operativo di base. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 23  marzo
          1983, n. 78, recante:  «Aggiornamento  della  L.  5  maggio
          1976,  n.  187,  relativa  alle  indennita'  operative  del
          personale militare», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
          85 del 28 marzo 1983: 
                «Art. 6 (Indennita' di volo). - Agli ufficiali  e  ai
          sottufficiali  dell'Aeronautica,  dell'Esercito   e   della
          Marina facenti parte degli equipaggi fissi dl  volo  spetta
          l'indennita' mensile di volo nelle misure  stabilite  dalla
          colonna 1 dell'annessa tabella III. 
              Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e
          della Marina facenti parte degli equipaggi  fissi  di  volo
          spetta l'indennita' mensile di volo nella  misura  di  lire
          140.000 e di lire 70.000, cumulabili con  l'indennita'  per
          il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre  1970,
          n. 1054, e successive modificazioni, per  quelli  dell'Arma
          dei carabinieri e dei Corpi di polizia. 
              Agli ufficiali  e  ai  sottufficiali  dell'Aeronautica,
          dell'Esercito  e   della   Marina   assegnati   a   reparti
          sperimentali di volo e che vi svolgono,  con  carattere  di
          continuita', effettive mansioni di sperimentatore  in  volo
          spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure  stabilite
          dalla colonna 2 dell'annessa tabella III. 
              Resta  ferma  nelle  misure   spettanti   anteriormente
          all'entrata in vigore della presente legge e con le  stesse
          modalita' di corresponsione l'indennita'  mensile  di  volo
          dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali  e  ai  graduati  e
          militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e  della
          Marina che effettuano servizi di  volo  diversi  da  quelli
          indicati ai commi precedenti.».