Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della
presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° aprile 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio