Art. 5 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  della
presente legge  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 1° aprile 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                        Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio