Art. 2
Promozione
1. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, lo Stato, in
collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene
e valorizza la diffusione degli abiti storici e salvaguarda le
manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:
a) la diffusione, a livello nazionale e internazionale, della
conoscenza delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni
dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle
danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle
esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonche' delle
manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti
storici;
b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di
lucro per la realizzazione delle manifestazioni, dei giochi storici,
delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e
majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di
tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,
delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale nonche'
degli eventi a essi connessi, svolti in abiti storici.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.