Art. 2 
 
                             Promozione 
 
  1. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo  1,  lo  Stato,  in
collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene
e valorizza la  diffusione  degli  abiti  storici  e  salvaguarda  le
manifestazioni inerenti alla loro celebrazione. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura: 
    a) la diffusione, a livello  nazionale  e  internazionale,  della
conoscenza delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni
dei gruppi folcloristici, delle bande  musicali  e  majorette,  delle
danze o dei balli  popolari  e  della  musica  di  tradizione,  delle
esibizioni  degli  sbandieratori  e  dei  tamburini   nonche'   delle
manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti  in  abiti
storici; 
    b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di
lucro per la realizzazione delle manifestazioni, dei giochi  storici,
delle esibizioni dei gruppi folcloristici,  delle  bande  musicali  e
majorette, delle danze  o  dei  balli  popolari  e  della  musica  di
tradizione, delle esibizioni degli  sbandieratori  e  dei  tamburini,
delle manifestazioni di  carattere  religioso  e  presepiale  nonche'
degli eventi a essi connessi, svolti in abiti storici. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.