Art. 3 
 
             Comitato scientifico per il riconoscimento 
                e la riproduzione degli abiti storici 
 
  1. E' istituito, presso  il  Ministero  del  turismo,  il  Comitato
scientifico per il  riconoscimento  e  la  riproduzione  degli  abiti
storici, di seguito denominato «Comitato  scientifico»,  con  compiti
generali di: 
    a) ricognizione,  approfondimento  storico  e  valutazione  della
documentazione  presentata  ai  fini  del  riconoscimento   e   della
certificazione di attendibilita'  delle  fonti  relative  agli  abiti
storici, della  loro  storicita',  veridicita'  e  fedelta',  nonche'
accoglimento o diniego delle relative richieste di  riconoscimento  e
di  certificazione  mediante  provvedimento,  corredato  di  motivata
relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal  ricevimento  della
predetta documentazione; 
    b)   autorizzazione   all'iscrizione   negli   Elenchi   di   cui
all'articolo 4, su richiesta  presentata  dai  soggetti  interessati,
previa acquisizione  di  ulteriore  documentazione  qualora  ritenuto
necessario; 
    c) individuazione dei criteri e valutazione delle  richieste  per
l'assegnazione di eventuali sovvenzioni  a  valere  sulle  risorse  a
disposizione del Ministero del turismo. 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con
il Ministro della  cultura,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono nominati i componenti e il presidente del Comitato
scientifico e sono disciplinate altresi' le modalita' di  svolgimento
dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. Ai componenti del Comitato scientifico  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese e  altri  emolumenti  comunque
denominati. Al funzionamento del  Comitato  scientifico  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si riporta l'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie
          locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del  30
          agosto 1997: 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  nella  materia  di  rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».