Art. 3
Comitato scientifico per il riconoscimento
e la riproduzione degli abiti storici
1. E' istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato
scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti
storici, di seguito denominato «Comitato scientifico», con compiti
generali di:
a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della
documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della
certificazione di attendibilita' delle fonti relative agli abiti
storici, della loro storicita', veridicita' e fedelta', nonche'
accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e
di certificazione mediante provvedimento, corredato di motivata
relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della
predetta documentazione;
b) autorizzazione all'iscrizione negli Elenchi di cui
all'articolo 4, su richiesta presentata dai soggetti interessati,
previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto
necessario;
c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per
l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a
disposizione del Ministero del turismo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con
il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono nominati i componenti e il presidente del Comitato
scientifico e sono disciplinate altresi' le modalita' di svolgimento
dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque
denominati. Al funzionamento del Comitato scientifico si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».