Art. 4 
 
                          Elenchi nazionali 
 
  1.  Presso  il  Ministero  del  turismo  sono  istituiti   l'Elenco
nazionale  delle  associazioni  per  gli  abiti  storici  e  l'Elenco
nazionale delle manifestazioni, dei giochi storici, delle  esibizioni
dei gruppi folcloristici, delle bande  musicali  e  majorette,  delle
danze o dei balli  popolari  e  della  musica  di  tradizione,  delle
esibizioni  degli  sbandieratori  e  dei  tamburini   nonche'   delle
manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti  in  abiti
storici. 
  2. Alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato
scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati. 
  3. Il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con
deliberazione da adottare  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, individua: 
    a) la tipologia  delle  manifestazioni  di  cui  al  comma  1  da
inserire  nell'Elenco  nazionale  delle  manifestazioni  di  cui   al
medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati; 
    b) i  requisiti  per  l'iscrizione  nell'Elenco  nazionale  delle
associazioni per gli abiti storici; 
    c) le modalita' per l'iscrizione e  per  l'aggiornamento  annuale
dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici. 
  4. L'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti  storici  e'
pubblicato e aggiornato annualmente nel sito  internet  istituzionale
del Ministero del turismo. 
  5. Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 e' autorizzata
la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte  alle
spese relative alla tenuta degli  Elenchi  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
All'onere derivante dall'attuazione del  presente  articolo,  pari  a
300.000 euro per l'anno 2024  e  a  50.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.