Art. 4
Elenchi nazionali
1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti l'Elenco
nazionale delle associazioni per gli abiti storici e l'Elenco
nazionale delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni
dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle
danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle
esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonche' delle
manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti
storici.
2. Alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato
scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.
3. Il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con
deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua:
a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da
inserire nell'Elenco nazionale delle manifestazioni di cui al
medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;
b) i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle
associazioni per gli abiti storici;
c) le modalita' per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale
dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici.
4. L'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e'
pubblicato e aggiornato annualmente nel sito internet istituzionale
del Ministero del turismo.
5. Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 e' autorizzata
la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle
spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.