Art. 5 
 
       Indizione della Giornata nazionale degli abiti storici 
 
  1. La Repubblica riconosce il giorno  11  novembre  quale  Giornata
nazionale  degli  abiti  storici,  di  seguito  denominata  «Giornata
nazionale», al fine di celebrare gli abiti storici in tutte  le  loro
forme, gli artisti, gli artigiani,  i  cultori  e  i  lavoratori  del
settore, di promuovere lo sviluppo,  la  diffusione  e  la  fruizione
degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il  loro
contributo  allo   sviluppo   della   cultura   e   all'arricchimento
dell'identita' culturale e del patrimonio spirituale  della  societa'
italiana. Nella  Giornata  nazionale  le  amministrazioni  pubbliche,
anche con la collaborazione degli enti e degli organismi interessati,
possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti
storici e  delle  tradizioni  popolari,  dei  giochi  storici,  delle
esibizioni  dei  gruppi  folcloristici,  delle   bande   musicali   e
majorette, delle danze  o  dei  balli  popolari  e  della  musica  di
tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e  dei  tamburini  e
delle rievocazioni presepiali, svolti in abiti  storici,  nell'ambito
delle  rispettive  competenze  e  attraverso  idonee  iniziative   di
comunicazione e sensibilizzazione. 
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  3. Il Ministero del turismo assicura annualmente  la  realizzazione
delle   attivita'   di   promozione,   di    comunicazione    e    di
sensibilizzazione sul tema degli abiti  storici  e  delle  tradizioni
popolari,  dei  giochi   storici,   delle   esibizioni   dei   gruppi
folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle  danze  o  dei
balli popolari e della musica di tradizione, delle  esibizioni  degli
sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, svolti
in abiti storici. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata  la  spesa  di
300.000 euro per l'anno 2025 e di  500.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi  dell'articolo
8. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  La  legge  27  maggio   1949,   n.   260,   recante:
          «Disposizioni  in  materia  di  ricorrenze   festive.»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124  del  31  maggio
          1949.