Art. 6
Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale
1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le citta'
metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro
autonomia e delle rispettive competenze, anche con la collaborazione
delle associazioni e degli organismi operanti nel settore,
iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attivita' e altri
incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.
2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici
di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono
promuovere, in aggiunta alle attivita' di cui al comma 1, iniziative
didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione
della tradizione manifatturiera e della cultura degli abiti storici.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.