Art. 6 
 
       Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale 
 
  1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  le  province,  le  citta'
metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito  della  loro
autonomia e delle rispettive competenze, anche con la  collaborazione
delle  associazioni  e  degli   organismi   operanti   nel   settore,
iniziative,  spettacoli,  cerimonie,  convegni,  attivita'  e   altri
incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici. 
  2. In occasione della Giornata nazionale, gli  istituti  scolastici
di ogni ordine e grado, nell'ambito  della  loro  autonomia,  possono
promuovere, in aggiunta alle attivita' di cui al comma 1,  iniziative
didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla  diffusione
della tradizione manifatturiera e della cultura degli abiti  storici.
All'attuazione delle disposizioni  del  presente  comma  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.