Art. 7
Informazione radiofonica, televisiva e multimediale
nella Giornata nazionale
1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal
contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla
Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva
pubblica nazionale e regionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.