Art. 7 
 
         Informazione radiofonica, televisiva e multimediale 
                      nella Giornata nazionale 
 
  1. La societa' concessionaria del  servizio  pubblico  radiofonico,
televisivo e  multimediale,  secondo  le  disposizioni  previste  dal
contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi  alla
Giornata  nazionale  nell'ambito  della   programmazione   televisiva
pubblica nazionale e regionale. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.