Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari
complessivamente a 300.000 euro per l'anno 2024, a 350.000 euro per
l'anno 2025 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si
provvede:
a) quanto a 350.000 euro per l'anno 2025 e a 550.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del turismo;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio