Art. 3 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli  7,  9,  10,
11, 12 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente  legge,
valutati in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, 9,7 milioni di  euro
per l'anno 2026, 12 milioni di euro per l'anno 2027, 13,6 milioni  di
euro per l'anno 2028, 13,8 milioni di  euro  per  l'anno  2029,  15,4
milioni di euro per l'anno 2030, 17,3  milioni  di  euro  per  l'anno
2031, 18 milioni di euro per l'anno 2032, 18,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2033 e 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si
provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,7  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2026,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2025, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, e, quanto a  2,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, 4,1 milioni di euro
per l'anno 2029, 5,7 milioni di euro per l'anno 2030, 7,6 milioni  di
euro per l'anno 2031, 8,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2032,  8,7
milioni di euro per l'anno  2033  e  9,3  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2. Dall'attuazione della presente legge,  a  esclusione  di  quanto
previsto al comma 1 del presente articolo, non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti  provvedono  all'attuazione   delle   disposizioni   della
presente  legge  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione vigente.