IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea  - Legge  di  delegazione  europea
2021» e, in particolare, gli articoli 1 e 21; 
  Vista la direttiva (UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la  qualita'  delle  acque
destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai  fini  del
SEE); 
  Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea  dell'ambiente  e
la  rete  europea  d'informazione  e  di  osservazione   in   materia
ambientale; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/365  della  Commissione,
del  23  gennaio  2024,  recante  modalita'  di  applicazione   della
direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del  Consiglio  per
quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di
partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli  elenchi
positivi europei; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2024/367  della  Commissione
del 23  gennaio  2024,  che  reca  modalita'  di  applicazione  della
direttiva (UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze  di  partenza,
delle composizioni e dei costituenti  di  cui  e'  autorizzato  l'uso
nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono  a  contatto
con le acque destinate al consumo umano; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/368  della  Commissione,
del  23  gennaio  2024,  recante  modalita'  di  applicazione   della
direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del  Consiglio  per
quanto riguarda le procedure e i metodi per  testare  e  accettare  i
materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a  contatto  con
le acque destinate al consumo umano; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione,  del
23  gennaio  2024  che  integra  la  direttiva  (UE)  2020/2184   del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la  procedura  relativa
all'inclusione o alla rimozione dagli  elenchi  positivi  europei  di
sostanze di partenza, composizioni e costituenti; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione,  del
23  gennaio  2024,  che  integra  la  direttiva  (UE)  2020/2184  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  stabilendo  le  procedure  di
valutazione della conformita' per i prodotti che vengono  a  contatto
con  le  acque  destinate  al  consumo  umano  e  le  norme  per   la
designazione  degli  organismi  di  valutazione   della   conformita'
coinvolti nelle procedure; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione,  del
23  gennaio  2024  che  integra  la  direttiva  (UE)  2020/2184   del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche  armonizzate
per la marcatura dei prodotti che vengono a  contatto  con  le  acque
destinate al consumo umano; 
  Vista la  decisione  delegata  (UE)  2024/1441  della  Commissione,
dell'11 marzo 2024, che  integra  la  direttiva  (UE)  2020/2184  del
Parlamento europeo e del Consiglio  stabilendo  una  metodologia  per
misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2023,  n.  18,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente  la  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 17 luglio 2009, recante  «Individuazione  delle
informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo  scambio  e
l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei  rapporti
conoscitivi sullo stato di attuazione  degli  obblighi  comunitari  e
nazionali in materia di acque», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
settembre 2009, n. 203; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n.  25,
recante   «Disposizioni    tecniche    concernenti    apparecchiature
finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 marzo 2025; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 29 maggio 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 giugno 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese  e  del
made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle
foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
           del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  23  febbraio
2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), dopo le parole: «distribuzione  del  gestore»
sono inserite le seguenti: «del servizio» e dopo le parole: «rete del
gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»; 
    b) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.
Le aree di ricarica o alimentazione tengono conto delle  designazioni
delle aree  di  salvaguardia  di  cui  all'articolo  94  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove non altrimenti specificato»; 
    c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
      «f) "casa o chiosco dell'acqua": un'unita' distributiva  aperta
al pubblico, alimentata da acqua destinata al consumo umano  conforme
ai requisiti del presente decreto nei punti  di  conformita'  di  cui
all'articolo 5, che eroga l'acqua al consumatore direttamente in loco
previo  affinamento  finalizzato  a  modificarne  le  caratteristiche
organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal  decreto  del
Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25;»; 
    d) alla lettera l), le  parole:  «"Ente  di  governo  dell'ambito
territoriale  ottimale"  (EGATO)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«"Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO)"»; 
    e) alla lettera n): 
      1) al primo periodo, le  parole:  «una  rete  di  distribuzione
idrica» sono sostituite  dalle  seguenti:  «uno  o  piu'  sistemi  di
fornitura idro-potabile»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «.  E'  altresi'
considerato gestore idro-potabile l'operatore del settore  alimentare
che si  approvvigiona  da  fonti  di  acqua  proprie  e  opera  quale
fornitore di acqua.»; 
    f) alla lettera p),  le  parole:  «delle  risorse  idriche»  sono
sostituite dalle seguenti:  «idrico  primario»  e  le  parole:  «sono
altresi' considerati gestori idro-potabili gli operatori del  settore
alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano
quali fornitori di acqua;» sono soppresse; 
    g) alla  lettera  u),  dopo  le  parole:  «della  qualita'»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  della  quantita'»,   le   parole:   «per
monitoraggio operativo si intende» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per "monitoraggio operativo" si intende» e dopo le parole: «poste in
essere» sono inserite le seguenti: «dal gestore idro-potabile»; 
    h) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: 
      «z) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica
che immette reagenti chimici e materiali filtranti attivi  e  passivi
che vengono a contatto con le acque destinate al  consumo  umano,  di
seguito denominati "ReMaF", sul mercato nazionale in conformita' alle
disposizioni del presente  decreto;  tale  soggetto  puo'  essere  il
produttore o il suo rappresentante autorizzato,  l'importatore  o  il
distributore;»; 
    i) alla lettera bb), numero 2), dopo le parole: «che  include  il
prelievo,» sono inserite le seguenti: «l'adduzione,»; 
    l) alla lettera cc), dopo  le  parole:  «La  responsabilita'  del
gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»; 
    m) alla lettera ii), dopo le parole: «un'area» sono  inserite  le
seguenti: «definita dal gestore idro-potabile»; 
    n) dopo la lettera ii), sono aggiunte, le seguenti: 
      «ii-bis) "lotto": intera quantita' di una partita di merce  che
e' stata  fabbricata  o  confezionata  in  condizioni  identiche,  in
un'unica linea produttiva e con gli stessi ingredienti, in un periodo
definito;  al  lotto  viene  assegnato  un  "numero  di  lotto"   che
identifica in maniera univoca tutte le materie prime usate,  le  fasi
produttive e i controlli svolti; 
      ii-ter)   "apparecchiatura    di    trattamento    dell'acqua":
dispositivo utilizzato  sia  in  ambito  domestico  che  in  pubblici
esercizi, alimentato da acqua destinata al consumo umano conforme  ai
requisiti del presente  decreto  nei  punti  di  conformita'  di  cui
all'articolo 5, che eroga l'acqua previo  affinamento  finalizzato  a
modificarne  le  caratteristiche  organolettiche  in  conformita'  ai
requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute  7  febbraio
2012, n. 25; 
      ii-quater) "prodotto": un oggetto che viene a contatto  con  le
acque destinate al consumo umano  composto  con  materiali  finali  e
destinato a essere immesso sul mercato; 
      ii-quinquies)  "approvvigionamento  idrico  primario":  insieme
delle  infrastrutture  idriche  a  monte  dei  settori   di   impiego
dell'acqua.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23  agosto  1988
          n. 400 recante: «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riportano gli articoli 31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  234,  recante:  «Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio
          2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riportano gli articoli 1 e 21 della legge 4 agosto
          2022, n. 127 recante: «Delega al Governo per il recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          normativi  dell'Unione  europea  - Legge   di   delegazione
          europea  2021»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          agosto 2022, n. 199: 
                «Art. 1 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure e i principi e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  2  a  21
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui al  medesimo  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
                «Art.  21  (Principi  e  criteri  direttivi  per   il
          recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente  la
          qualita' delle acque destinate  al  consumo  umano).  -  1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva (UE)  2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 16 dicembre 2020, il Governo osserva,  oltre
          ai  principi  e   criteri   direttivi   generali   di   cui
          all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
          i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) adeguare  e  coordinare  i  sistemi  informatici
          nazionali ai sistemi informatici  istituiti  a  livello  di
          Unione  europea,  al  fine  di  garantire  lo  scambio   di
          informazioni e di comunicazioni tra le autorita' competenti
          nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale
          assetto ed il riparto delle competenze previste  a  livello
          nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo
          centralizzato, denominato  Anagrafe  territoriale  dinamica
          delle acque potabili (AnTeA), contenente  dati  sanitari  e
          ambientali al fine di acquisire  informazioni  relative  al
          controllo dell'attuazione delle  nuove  prescrizioni  e  di
          garantire  un  idoneo  accesso  al  pubblico   nonche'   la
          comunicazione e la condivisione dei dati tra  le  autorita'
          pubbliche  e  tra  queste  e  gli  operatori  del   settore
          idropotabile; 
                  b)  introdurre  una   normativa   in   materia   di
          procedimenti  volti  al  rilascio  delle  approvazioni  per
          l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi
          di trattamento (ReMM) a contatto  con  acqua  potabile,  di
          organismi   di   certificazione   e   di   indicazioni   in
          etichettatura; 
                  c) introdurre una normativa  volta  alla  revisione
          del sistema  di  vigilanza,  sorveglianza  della  sicurezza
          dell'acqua   potabile   e   controllo,   anche   attraverso
          l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e
          sulle  acque  destinate  ad  edifici  prioritari,  tra  cui
          ospedali, strutture sanitarie, case  di  riposo,  strutture
          per l'infanzia, scuole,  istituti  di  istruzione,  edifici
          dotati di  strutture  ricettive,  ristoranti,  bar,  centri
          sportivi e commerciali,  strutture  per  il  tempo  libero,
          ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi; 
                  d) attribuire all'Istituto superiore di sanita'  le
          funzioni di Centro nazionale per la sicurezza  delle  acque
          (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di  sicurezza
          delle acque  (PSA),  nell'ambito  della  valutazione  della
          qualita'  tecnica  dell'acqua  e  del  servizio  idrico  di
          competenza dell'Autorita' di regolazione per energia,  reti
          e ambiente (ARERA), del  rilascio  delle  approvazioni  per
          l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi
          di  trattamento  (ReMM)  a  contatto  con  acqua  potabile,
          nonche'   della   gestione    del    sistema    informativo
          centralizzato AnTeA; 
                  e) prevedere una disciplina volta  a  consentire  e
          favorire l'accesso all'acqua,  che  comprenda  obblighi  di
          punti  di  acceso  alle  acque  per   edifici   prioritari,
          aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari; 
                  f)  ridefinire  il  sistema  sanzionatorio  per  la
          violazione  delle   disposizioni   della   direttiva   (UE)
          2020/2184 attraverso la previsione  di  sanzioni  efficaci,
          dissuasive e proporzionate  alla  gravita'  delle  relative
          violazioni.». 
              - La direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la  qualita'
          delle acque destinate al consumo umano e' pubblicata  nella
          GUUE del 23 dicembre 2020, n. L 435. 
              - Il decreto  legislativo  23  febbraio  2023,  n.  18,
          recante: «Attuazione della  direttiva  (UE)  2020/2184  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre  2020,
          concernente la qualita' delle acque  destinate  al  consumo
          umano» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55  del  6
          marzo 2023. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  401/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 aprile  2009,  sull'Agenzia
          europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di
          osservazione in materia ambientale e' pubblicato nella GUUE
          del 21 maggio 2009, n. L 126. 
              -  La  decisione  di  esecuzione  (UE)  2024/365  della
          Commissione, del 23  gennaio  2024,  recante  modalita'  di
          applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  metodologie
          per  testare  e  accettare  le  sostanze  di  partenza,  le
          composizioni e i costituenti  da  includere  negli  elenchi
          positivi europei e' stata  pubblicata  nella  GUUE  del  23
          aprile 2024, Serie L. 
              -  La  decisione  di  esecuzione  (UE)  2024/367  della
          Commissione del 23 gennaio  2024,  che  reca  modalita'  di
          applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio  istituendo  gli  elenchi  positivi
          europei delle sostanze di partenza,  delle  composizioni  e
          dei  costituenti  di  cui  e'   autorizzato   l'uso   nella
          fabbricazione  dei  materiali  o  prodotti  che  vengono  a
          contatto  con  le  acque  destinate  al  consumo  umano  e'
          pubblicata nella GUUE del 23 aprile 2024, Serie L. 
              -  La  decisione  di  esecuzione  (UE)  2024/368  della
          Commissione, del 23  gennaio  2024,  recante  modalita'  di
          applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure  e
          i  metodi  per  testare  e  accettare  i  materiali  finali
          utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque
          destinate al consumo umano e' pubblicata nella GUUE del  23
          aprile 2024, Serie L. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2024/369   della
          Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra  la  direttiva
          (UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          stabilendo la  procedura  relativa  all'inclusione  o  alla
          rimozione dagli elenchi positivi  europei  di  sostanze  di
          partenza, composizioni e costituenti  e'  pubblicato  nella
          GUUE del 23 aprile 2024, Serie L. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2024/370   della
          Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la  direttiva
          (UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          stabilendo le procedure di  valutazione  della  conformita'
          per  i  prodotti  che  vengono  a  contatto  con  le  acque
          destinate al consumo umano e le norme per  la  designazione
          degli organismi di valutazione della conformita'  coinvolti
          nelle procedure e' pubblicato  nella  GUUE  del  23  aprile
          2024, Serie L. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2024/371   della
          Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra  la  direttiva
          (UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          stabilendo specifiche  armonizzate  per  la  marcatura  dei
          prodotti che vengono a contatto con le acque  destinate  al
          consumo umano e' pubblicato nella GUUE del 23 aprile  2024,
          Serie L. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          recante: «Norme in materia ambientale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 4 aprile 2006. 
              - Il decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012,
          n.   25   recante:   «Disposizioni   tecniche   concernenti
          apparecchiature  finalizzate  al   trattamento   dell'acqua
          destinata al consumo umano» e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2012. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  23
          febbraio 2023, n. 18, recante: «Attuazione della  direttiva
          (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 dicembre  2020,  concernente  la  qualita'  delle  acque
          destinate al  consumo  umano»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.55  del  6  marzo  2023,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si applicano le definizioni seguenti: 
                  a) "acque destinate al consumo umano", in prosieguo
          anche denominate "acque potabili": 
                    1)  tutte  le  acque  trattate  o  non  trattate,
          destinate a uso potabile,  per  la  preparazione  di  cibi,
          bevande o per altri usi domestici, in locali  sia  pubblici
          che privati, a prescindere dalla loro origine,  siano  esse
          fornite  tramite  una  rete  di   distribuzione,   mediante
          cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di
          sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre  2011,  n.
          176; 
                    2)  tutte  le  acque  utilizzate  in   un'impresa
          alimentare  e  incorporate  negli   alimenti   o   prodotti
          destinati al consumo umano nel corso della loro produzione,
          preparazione, trattamento, conservazione o  immissione  sul
          mercato; 
                  b)  "allacciamento  idrico":  la  condotta   idrica
          derivata dalla condotta principale e  relativi  dispositivi
          ed elementi accessori e attacchi,  dedicati  all'erogazione
          del servizio a uno o piu' utenti; esso di norma inizia  dal
          punto di innesto sulla condotta principale  della  rete  di
          distribuzione del gestore del servizio idrico  integrato  e
          termina   al    punto    di    consegna    dell'acquedotto;
          l'allacciamento idrico costituisce  parte  della  rete  del
          gestore del  servizio  idrico  integrato,  che  ne  risulta
          pertanto responsabile,  salvo  comprovate  cause  di  forza
          maggiore o comunque non imputabili al gestore  stesso,  ivi
          inclusa   la   documentata   impossibilita'   del   gestore
          idro-potabile di accedere o intervenire su tratti  di  rete
          idrica ricadenti in proprieta' privata; 
                  c) "area di ricarica o alimentazione": la  porzione
          di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico  nel  caso
          di acque sotterranee,  sotteso  alla  sezione  o  punto  di
          prelievo idropotabile. Sono  da  considerare  nell'area  di
          alimentazione  anche  le  eventuali  porzioni   di   bacino
          idrografico  o   idrogeologico   connesse   artificialmente
          mediante opere di trasferimento idrico. Le aree di ricarica
          o alimentazione tengono conto delle designazioni delle aree
          di  salvaguardia  di  cui  all'articolo  94   del   decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  ove  non  altrimenti
          specificato. 
                  d)  "Anagrafe  Territoriale  dinamica  delle  Acque
          potabili (AnTeA)": il  sistema  informativo  centralizzato,
          istituito presso l'Istituto Superiore di Sanita'  ai  sensi
          dell'articolo 19; 
                  e)  "autorita'  sanitaria  locale  territorialmente
          competente": l'Azienda sanitaria  locale  (ASL),  l'Azienda
          Unita'  Sanitaria  Locale  (AUSL)  o  altro  ente  pubblico
          deputato a svolgere controlli sulla salubrita' delle  acque
          e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute
          pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali; 
                  f)   "casa   o   chiosco   dell'acqua":   un'unita'
          distributiva  aperta  al  pubblico,  alimentata  da   acqua
          destinata  al  consumo  umano  conforme  ai  requisiti  del
          presente  decreto  nei  punti   di   conformita'   di   cui
          all'articolo  5,   che   eroga   l'acqua   al   consumatore
          direttamente  in  loco  previo  affinamento  finalizzato  a
          modificarne   le    caratteristiche    organolettiche    in
          conformita' ai requisiti previsti dal decreto del  Ministro
          della salute 7 febbraio 2012, n. 25; 
                  g) "Centro Nazionale per la Sicurezza  delle  Acque
          (CeNSiA)":  la  struttura  funzionale  all'attuazione   del
          presente  decreto,  attribuita  all'Istituto  Superiore  di
          Sanita' ai sensi dell'articolo 19; 
                  h) "controllo della qualita' delle acque  destinate
          al  consumo  umano":  l'insieme  di  attivita'   effettuate
          regolarmente in conformita' all'articolo 12, per  garantire
          che le acque erogate  soddisfino  nel  tempo  gli  obblighi
          generali di cui all'articolo 4, nei punti di rispetto delle
          conformita' indicati all'articolo 5; 
                  i) "edifici prioritari" o "locali prioritari":  gli
          immobili  di  grandi  dimensioni,  ad   uso   diverso   dal
          domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso
          pubblico, con numerosi  utenti  potenzialmente  esposti  ai
          rischi connessi all'acqua,  come  individuati  in  allegato
          VIII; 
                  l)  "Ente  di  governo   dell'ambito   territoriale
          ottimale (EGATO)": l'organismo individuato dalle regioni  e
          province autonome per ciascun Ambito Territoriale  Ottimale
          (ATO),  al  quale  partecipano  obbligatoriamente  tutti  i
          Comuni  ricadenti  nell'ATO  e  al  quale   e'   trasferito
          l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi  in  materia
          di  gestione  del  Servizio  Idrico  Integrato   ai   sensi
          dell'articolo 147,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152; 
                  m) "evento pericoloso":  un  qualsiasi  evento  che
          introduce  pericoli  nel  sistema  di  fornitura  di  acque
          destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da
          tale sistema; 
                  n) "gestore idro-potabile": il gestore del servizio
          idrico integrato  cosi'  come  riportato  all'articolo  74,
          comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al
          consumo umano mediante uno  o  piu'  sistemi  di  fornitura
          idro-potabile, oppure attraverso cisterne, fisse o  mobili,
          o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per
          la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo  umano
          in bottiglie o altri contenitori. E'  altresi'  considerato
          gestore idro-potabile l'operatore  del  settore  alimentare
          che si approvvigiona da fonti  di  acqua  proprie  e  opera
          quale fornitore di acqua; 
                  o) "filiera idro-potabile": l'insieme dei  processi
          che presiedono alla  fornitura  e  distribuzione  di  acqua
          destinata al consumo umano, comprendendo gli ambienti  e  i
          sistemi ove detti processi hanno luogo, che  possono  avere
          effetti  sulla  qualita'  dell'acqua;  sono   parte   della
          filiera,  tra  l'altro,  gli  ambienti  di  ricarica  o  in
          connessione con gli acquiferi sotterranei o superficiali da
          cui sono prelevate acque da destinare al consumo umano,  le
          fasi di prelievo delle  risorse  idriche  da  destinare  al
          consumo umano, o, piu' in generale, gli  approvvigionamenti
          di risorse idriche anche di origine diversa da destinare al
          consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il  trasporto
          e la distribuzione dell'acqua destinata al  consumo  umano,
          fino ai punti d'uso; 
                  p) "sistema di fornitura idro-potabile":  l'insieme
          di  risorse,  sistemi  e  attivita'  operate  dal   gestore
          idro-potabile  a  partire  dall'approvvigionamento   idrico
          primario, comprendendo i  trattamenti  e  la  distribuzione
          delle acque fino al punto di consegna; 
                  q) "gestore della distribuzione idrica interna": il
          proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o
          qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che  sia
          responsabile del  sistema  idro-potabile  di  distribuzione
          interno ai locali pubblici  e  privati,  collocato  fra  il
          punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua; 
                  r)  "impresa  alimentare":  un'impresa   alimentare
          quale definita all'articolo 3,  punto  2,  del  regolamento
          (CE) n. 178/2002; 
                  s) "indicatori di  perdite  idriche  di  rete",  da
          utilizzare ai  fini  della  valutazione  dei  miglioramenti
          conseguiti  ai  sensi  della  direttiva   2000/60/CE:   gli
          indicatori specificamente definiti nell'allegato  A  (RQTI)
          alla  deliberazione  dell'Autorita'  di   Regolazione   per
          Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR; 
                  t) "misura di controllo": ogni azione  o  attivita'
          posta in essere nella filiera idro-potabile per  prevenire,
          eliminare  o  ridurre  a  livello  accettabile  un  rischio
          correlato al consumo dell'acqua o, comunque, un'alterazione
          indesiderata della qualita' dell'acqua; 
                  u) "monitoraggio":  l'esecuzione  di  una  sequenza
          pianificata  di  osservazioni  o  misurazioni  su  elementi
          significativi della  filiera  idro-potabile,  ai  fini  del
          rilevamento puntuale di alterazioni della qualita' e  della
          quantita'  dell'acqua;  per  "monitoraggio  operativo"   si
          intende la sequenza programmata di  osservazioni  o  misure
          per valutare il regolare  funzionamento  delle  "misure  di
          controllo"  poste  in  essere  nell'ambito  della   filiera
          idro-potabile dal gestore idro-potabile; 
                  v) "operatore del settore alimentare": un operatore
          del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto
          3, del regolamento (CE) n. 178/2002; 
                  z) "operatore economico": qualsiasi persona  fisica
          o  giuridica  che  immette  reagenti  chimici  e  materiali
          filtranti attivi e passivi che vengono a  contatto  con  le
          acque destinate al consumo  umano,  di  seguito  denominati
          "ReMaF",  sul  mercato  nazionale   in   conformita'   alle
          disposizioni  del  presente  decreto;  tale  soggetto  puo'
          essere il produttore o il suo  rappresentante  autorizzato,
          l'importatore o il distributore; 
                  aa)  "pericolo":  un  agente  biologico,   chimico,
          fisico o radiologico contenuto nell'acqua, o relativo  alla
          condizione dell'acqua, in grado  di  provocare  danni  alla
          salute umana; 
                  bb)  "piano  di  sicurezza  dell'acqua":  il  piano
          attraverso il quale e' definita ed  implementata  l'analisi
          di  rischio  della  filiera  idro-potabile,  effettuata  in
          conformita'  all'articolo  6,  articolata  in  valutazione,
          gestione del rischio,  comunicazione  ed  azioni  a  queste
          correlate. Esso comprende,  per  i  differenti  aspetti  di
          competenza: 
                    1) una valutazione e gestione del  rischio  delle
          aree di alimentazione dei punti di  prelievo  di  acque  da
          destinare  al  consumo  umano,  effettuata  in  conformita'
          all'articolo 7, con particolare riguardo ai piani di tutela
          delle acque; 
                    2) una valutazione e  gestione  del  rischio  del
          sistema di  fornitura  idro-potabile  (piano  di  sicurezza
          dell'acqua del  sistema  di  fornitura  idro-potabile)  che
          include  il  prelievo,  l'adduzione,  il  trattamento,   lo
          stoccaggio e la  distribuzione  delle  acque  destinate  al
          consumo umano fino al  punto  di  consegna,  effettuata  in
          conformita' all'articolo 8; 
                    3) una valutazione e  gestione  del  rischio  dei
          sistemi  di  distribuzione  idrica  interni   all'edificio,
          effettuata in conformita' all'articolo 9; 
                  cc)  "punto  di  consegna":  il  punto  in  cui  la
          condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto  o
          agli impianti dell'utente finale (sistema di  distribuzione
          interna) ed e' posto in corrispondenza del  misuratore  dei
          volumi (contatore).  La  responsabilita'  del  gestore  del
          servizio idrico integrato si estende fino a tale  punto  di
          consegna, salvo comprovate cause di forza  maggiore  o  del
          servizio comunque non imputabili  al  gestore  stesso,  ivi
          inclusa  la  documentata  impossibilita'  del  gestore   di
          accedere o intervenire su tratti di rete  idrica  ricadenti
          in proprieta' privata; 
                  dd) "punto di utenza" o "punto d'uso": il punto  di
          uscita dell'acqua destinata al consumo  umano,  da  cui  si
          puo'   attingere   o   utilizzare   direttamente   l'acqua,
          generalmente identificato nel rubinetto; 
                  ee)   "rete   di    distribuzione    del    gestore
          idro-potabile": l'insieme delle condotte, apparecchiature e
          manufatti  messi  in  opera  e  controllati   dal   gestore
          idro-potabile per alimentare le utenze private e i  servizi
          pubblici; 
                  ff) "rischio": una combinazione della  probabilita'
          di un evento pericoloso e della gravita' delle  conseguenze
          se il pericolo e l'evento pericoloso  si  verificano  nella
          filiera idro-potabile; 
                  gg) "Sistema Informativo Nazionale  per  la  Tutela
          delle  Acque  Italiane  (SINTAI)":  lo  strumento  per   la
          raccolta e  diffusione  delle  informazioni  relative  allo
          stato di qualita' delle acque interne e marine sviluppato e
          gestito dall'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le  finalita'  di
          cui alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, e in coerenza con la legge 28 giugno 2016, n.  132.
          Il SINTAI, gestito da ISPRA, e' il  nodo  nazionale  "Water
          Information System for Europe" (WISE),  come  definito  dal
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare  17  luglio  2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203 "Individuazione
          delle  informazioni  territoriali  e   modalita'   per   la
          raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei  dati  necessari
          alla predisposizione dei rapporti conoscitivi  sullo  stato
          di attuazione degli  obblighi  comunitari  e  nazionali  in
          materia di acque" e lo strumento per  la  trasmissione  dei
          dati  all'Agenzia   Europea   dell'Ambiente   di   cui   al
          Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo; 
                  hh) "sistema o impianto di distribuzione  interno",
          anche detto "rete di distribuzione interna" o  "sistema  di
          distribuzione domestico": le condutture, i  raccordi  e  le
          apparecchiature  installati  fra  i  rubinetti  normalmente
          utilizzati per le  acque  destinate  al  consumo  umano  in
          locali  sia  pubblici  che   privati,   e   la   "rete   di
          distribuzione  del  gestore  idro-potabile",   connesso   a
          quest'ultima  direttamente  o  attraverso   l'allacciamento
          idrico; 
                  ii) "zona di fornitura idro-potabile",  di  seguito
          anche "zona di fornitura" o "water  supply  zone":  un'area
          definita dal gestore idro-potabile all'interno della  quale
          le acque destinate al consumo umano  provengono  da  una  o
          varie fonti e la  loro  qualita'  puo'  essere  considerata
          ragionevolmente omogenea, sulla base di evidenze oggettive; 
                  ii-bis) "lotto": intera quantita' di una partita di
          merce che e' stata fabbricata o confezionata in  condizioni
          identiche, in un'unica linea produttiva e  con  gli  stessi
          ingredienti,  in  un  periodo  definito;  al  lotto   viene
          assegnato un "numero di lotto" che  identifica  in  maniera
          univoca tutte le materie prime usate, le fasi produttive  e
          i controlli svolti; 
                  ii-ter)     "apparecchiatura     di     trattamento
          dell'acqua": dispositivo utilizzato sia in ambito domestico
          che in pubblici esercizi, alimentato da acqua destinata  al
          consumo umano conforme ai requisiti  del  presente  decreto
          nei punti di conformita' di cui all'articolo 5,  che  eroga
          l'acqua previo affinamento  finalizzato  a  modificarne  le
          caratteristiche organolettiche in conformita' ai  requisiti
          previsti dal decreto del Ministro della salute  7  febbraio
          2012, n. 25; 
                  ii-quater)  "prodotto":  un  oggetto  che  viene  a
          contatto con le acque destinate al consumo  umano  composto
          con materiali finali e  destinato  ad  essere  immesso  sul
          mercato; 
                  ii-quinquies) "approvvigionamento idrico primario":
          insieme delle infrastrutture idriche a monte dei settori di
          impiego dell'acqua.».