IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2021» e, in particolare, gli articoli 1 e 21;
Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualita' delle acque
destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del
SEE);
Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e
la rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione,
del 23 gennaio 2024, recante modalita' di applicazione della
direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di
partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi
positivi europei;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione
del 23 gennaio 2024, che reca modalita' di applicazione della
direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio
istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza,
delle composizioni e dei costituenti di cui e' autorizzato l'uso
nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a contatto
con le acque destinate al consumo umano;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione,
del 23 gennaio 2024, recante modalita' di applicazione della
direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i
materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con
le acque destinate al consumo umano;
Visto il regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del
23 gennaio 2024 che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa
all'inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di
sostanze di partenza, composizioni e costituenti;
Visto il regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del
23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di
valutazione della conformita' per i prodotti che vengono a contatto
con le acque destinate al consumo umano e le norme per la
designazione degli organismi di valutazione della conformita'
coinvolti nelle procedure;
Visto il regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del
23 gennaio 2024 che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate
per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque
destinate al consumo umano;
Vista la decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione,
dell'11 marzo 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo una metodologia per
misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle
acque destinate al consumo umano»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 17 luglio 2009, recante «Individuazione delle
informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo scambio e
l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti
conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e
nazionali in materia di acque», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
settembre 2009, n. 203;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25,
recante «Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature
finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 marzo 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 29 maggio 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 giugno 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del
made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari
regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio
2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «distribuzione del gestore»
sono inserite le seguenti: «del servizio» e dopo le parole: «rete del
gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;
b) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.
Le aree di ricarica o alimentazione tengono conto delle designazioni
delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove non altrimenti specificato»;
c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) "casa o chiosco dell'acqua": un'unita' distributiva aperta
al pubblico, alimentata da acqua destinata al consumo umano conforme
ai requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui
all'articolo 5, che eroga l'acqua al consumatore direttamente in loco
previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche
organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal decreto del
Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25;»;
d) alla lettera l), le parole: «"Ente di governo dell'ambito
territoriale ottimale" (EGATO)» sono sostituite dalle seguenti:
«"Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO)"»;
e) alla lettera n):
1) al primo periodo, le parole: «una rete di distribuzione
idrica» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' sistemi di
fornitura idro-potabile»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. E' altresi'
considerato gestore idro-potabile l'operatore del settore alimentare
che si approvvigiona da fonti di acqua proprie e opera quale
fornitore di acqua.»;
f) alla lettera p), le parole: «delle risorse idriche» sono
sostituite dalle seguenti: «idrico primario» e le parole: «sono
altresi' considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore
alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano
quali fornitori di acqua;» sono soppresse;
g) alla lettera u), dopo le parole: «della qualita'» sono
inserite le seguenti: «e della quantita'», le parole: «per
monitoraggio operativo si intende» sono sostituite dalle seguenti:
«per "monitoraggio operativo" si intende» e dopo le parole: «poste in
essere» sono inserite le seguenti: «dal gestore idro-potabile»;
h) la lettera z) e' sostituita dalla seguente:
«z) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica
che immette reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi
che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, di
seguito denominati "ReMaF", sul mercato nazionale in conformita' alle
disposizioni del presente decreto; tale soggetto puo' essere il
produttore o il suo rappresentante autorizzato, l'importatore o il
distributore;»;
i) alla lettera bb), numero 2), dopo le parole: «che include il
prelievo,» sono inserite le seguenti: «l'adduzione,»;
l) alla lettera cc), dopo le parole: «La responsabilita' del
gestore» sono inserite le seguenti: «del servizio»;
m) alla lettera ii), dopo le parole: «un'area» sono inserite le
seguenti: «definita dal gestore idro-potabile»;
n) dopo la lettera ii), sono aggiunte, le seguenti:
«ii-bis) "lotto": intera quantita' di una partita di merce che
e' stata fabbricata o confezionata in condizioni identiche, in
un'unica linea produttiva e con gli stessi ingredienti, in un periodo
definito; al lotto viene assegnato un "numero di lotto" che
identifica in maniera univoca tutte le materie prime usate, le fasi
produttive e i controlli svolti;
ii-ter) "apparecchiatura di trattamento dell'acqua":
dispositivo utilizzato sia in ambito domestico che in pubblici
esercizi, alimentato da acqua destinata al consumo umano conforme ai
requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui
all'articolo 5, che eroga l'acqua previo affinamento finalizzato a
modificarne le caratteristiche organolettiche in conformita' ai
requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio
2012, n. 25;
ii-quater) "prodotto": un oggetto che viene a contatto con le
acque destinate al consumo umano composto con materiali finali e
destinato a essere immesso sul mercato;
ii-quinquies) "approvvigionamento idrico primario": insieme
delle infrastrutture idriche a monte dei settori di impiego
dell'acqua.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988
n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riportano gli articoli 1 e 21 della legge 4 agosto
2022, n. 127 recante: «Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
agosto 2022, n. 199:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
«Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la
qualita' delle acque destinate al consumo umano). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e coordinare i sistemi informatici
nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di
Unione europea, al fine di garantire lo scambio di
informazioni e di comunicazioni tra le autorita' competenti
nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale
assetto ed il riparto delle competenze previste a livello
nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo
centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica
delle acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e
ambientali al fine di acquisire informazioni relative al
controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di
garantire un idoneo accesso al pubblico nonche' la
comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorita'
pubbliche e tra queste e gli operatori del settore
idropotabile;
b) introdurre una normativa in materia di
procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi
di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di
organismi di certificazione e di indicazioni in
etichettatura;
c) introdurre una normativa volta alla revisione
del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza
dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso
l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e
sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui
ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture
per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici
dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri
sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero,
ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;
d) attribuire all'Istituto superiore di sanita' le
funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque
(CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza
delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della
qualita' tecnica dell'acqua e del servizio idrico di
competenza dell'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi
di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile,
nonche' della gestione del sistema informativo
centralizzato AnTeA;
e) prevedere una disciplina volta a consentire e
favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di
punti di acceso alle acque per edifici prioritari,
aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni della direttiva (UE)
2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative
violazioni.».
- La direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualita'
delle acque destinate al consumo umano e' pubblicata nella
GUUE del 23 dicembre 2020, n. L 435.
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6
marzo 2023.
- Il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia
europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di
osservazione in materia ambientale e' pubblicato nella GUUE
del 21 maggio 2009, n. L 126.
- La decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della
Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalita' di
applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie
per testare e accettare le sostanze di partenza, le
composizioni e i costituenti da includere negli elenchi
positivi europei e' stata pubblicata nella GUUE del 23
aprile 2024, Serie L.
- La decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della
Commissione del 23 gennaio 2024, che reca modalita' di
applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento
europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi
europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e
dei costituenti di cui e' autorizzato l'uso nella
fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a
contatto con le acque destinate al consumo umano e'
pubblicata nella GUUE del 23 aprile 2024, Serie L.
- La decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della
Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalita' di
applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e
i metodi per testare e accettare i materiali finali
utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque
destinate al consumo umano e' pubblicata nella GUUE del 23
aprile 2024, Serie L.
- Il regolamento delegato (UE) 2024/369 della
Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra la direttiva
(UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo la procedura relativa all'inclusione o alla
rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di
partenza, composizioni e costituenti e' pubblicato nella
GUUE del 23 aprile 2024, Serie L.
- Il regolamento delegato (UE) 2024/370 della
Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva
(UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo le procedure di valutazione della conformita'
per i prodotti che vengono a contatto con le acque
destinate al consumo umano e le norme per la designazione
degli organismi di valutazione della conformita' coinvolti
nelle procedure e' pubblicato nella GUUE del 23 aprile
2024, Serie L.
- Il regolamento delegato (UE) 2024/371 della
Commissione, del 23 gennaio 2024 che integra la direttiva
(UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei
prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al
consumo umano e' pubblicato nella GUUE del 23 aprile 2024,
Serie L.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 4 aprile 2006.
- Il decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012,
n. 25 recante: «Disposizioni tecniche concernenti
apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua
destinata al consumo umano» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2012.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 23
febbraio 2023, n. 18, recante: «Attuazione della direttiva
(UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque
destinate al consumo umano», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.55 del 6 marzo 2023, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) "acque destinate al consumo umano", in prosieguo
anche denominate "acque potabili":
1) tutte le acque trattate o non trattate,
destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi,
bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici
che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse
fornite tramite una rete di distribuzione, mediante
cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di
sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n.
176;
2) tutte le acque utilizzate in un'impresa
alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti
destinati al consumo umano nel corso della loro produzione,
preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul
mercato;
b) "allacciamento idrico": la condotta idrica
derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi
ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione
del servizio a uno o piu' utenti; esso di norma inizia dal
punto di innesto sulla condotta principale della rete di
distribuzione del gestore del servizio idrico integrato e
termina al punto di consegna dell'acquedotto;
l'allacciamento idrico costituisce parte della rete del
gestore del servizio idrico integrato, che ne risulta
pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza
maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi
inclusa la documentata impossibilita' del gestore
idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete
idrica ricadenti in proprieta' privata;
c) "area di ricarica o alimentazione": la porzione
di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso
di acque sotterranee, sotteso alla sezione o punto di
prelievo idropotabile. Sono da considerare nell'area di
alimentazione anche le eventuali porzioni di bacino
idrografico o idrogeologico connesse artificialmente
mediante opere di trasferimento idrico. Le aree di ricarica
o alimentazione tengono conto delle designazioni delle aree
di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove non altrimenti
specificato.
d) "Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque
potabili (AnTeA)": il sistema informativo centralizzato,
istituito presso l'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi
dell'articolo 19;
e) "autorita' sanitaria locale territorialmente
competente": l'Azienda sanitaria locale (ASL), l'Azienda
Unita' Sanitaria Locale (AUSL) o altro ente pubblico
deputato a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque
e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute
pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali;
f) "casa o chiosco dell'acqua": un'unita'
distributiva aperta al pubblico, alimentata da acqua
destinata al consumo umano conforme ai requisiti del
presente decreto nei punti di conformita' di cui
all'articolo 5, che eroga l'acqua al consumatore
direttamente in loco previo affinamento finalizzato a
modificarne le caratteristiche organolettiche in
conformita' ai requisiti previsti dal decreto del Ministro
della salute 7 febbraio 2012, n. 25;
g) "Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque
(CeNSiA)": la struttura funzionale all'attuazione del
presente decreto, attribuita all'Istituto Superiore di
Sanita' ai sensi dell'articolo 19;
h) "controllo della qualita' delle acque destinate
al consumo umano": l'insieme di attivita' effettuate
regolarmente in conformita' all'articolo 12, per garantire
che le acque erogate soddisfino nel tempo gli obblighi
generali di cui all'articolo 4, nei punti di rispetto delle
conformita' indicati all'articolo 5;
i) "edifici prioritari" o "locali prioritari": gli
immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal
domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso
pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai
rischi connessi all'acqua, come individuati in allegato
VIII;
l) "Ente di governo dell'ambito territoriale
ottimale (EGATO)": l'organismo individuato dalle regioni e
province autonome per ciascun Ambito Territoriale Ottimale
(ATO), al quale partecipano obbligatoriamente tutti i
Comuni ricadenti nell'ATO e al quale e' trasferito
l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia
di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi
dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
m) "evento pericoloso": un qualsiasi evento che
introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque
destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da
tale sistema;
n) "gestore idro-potabile": il gestore del servizio
idrico integrato cosi' come riportato all'articolo 74,
comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al
consumo umano mediante uno o piu' sistemi di fornitura
idro-potabile, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili,
o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per
la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano
in bottiglie o altri contenitori. E' altresi' considerato
gestore idro-potabile l'operatore del settore alimentare
che si approvvigiona da fonti di acqua proprie e opera
quale fornitore di acqua;
o) "filiera idro-potabile": l'insieme dei processi
che presiedono alla fornitura e distribuzione di acqua
destinata al consumo umano, comprendendo gli ambienti e i
sistemi ove detti processi hanno luogo, che possono avere
effetti sulla qualita' dell'acqua; sono parte della
filiera, tra l'altro, gli ambienti di ricarica o in
connessione con gli acquiferi sotterranei o superficiali da
cui sono prelevate acque da destinare al consumo umano, le
fasi di prelievo delle risorse idriche da destinare al
consumo umano, o, piu' in generale, gli approvvigionamenti
di risorse idriche anche di origine diversa da destinare al
consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto
e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano,
fino ai punti d'uso;
p) "sistema di fornitura idro-potabile": l'insieme
di risorse, sistemi e attivita' operate dal gestore
idro-potabile a partire dall'approvvigionamento idrico
primario, comprendendo i trattamenti e la distribuzione
delle acque fino al punto di consegna;
q) "gestore della distribuzione idrica interna": il
proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o
qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia
responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione
interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il
punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua;
r) "impresa alimentare": un'impresa alimentare
quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento
(CE) n. 178/2002;
s) "indicatori di perdite idriche di rete", da
utilizzare ai fini della valutazione dei miglioramenti
conseguiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE: gli
indicatori specificamente definiti nell'allegato A (RQTI)
alla deliberazione dell'Autorita' di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR;
t) "misura di controllo": ogni azione o attivita'
posta in essere nella filiera idro-potabile per prevenire,
eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio
correlato al consumo dell'acqua o, comunque, un'alterazione
indesiderata della qualita' dell'acqua;
u) "monitoraggio": l'esecuzione di una sequenza
pianificata di osservazioni o misurazioni su elementi
significativi della filiera idro-potabile, ai fini del
rilevamento puntuale di alterazioni della qualita' e della
quantita' dell'acqua; per "monitoraggio operativo" si
intende la sequenza programmata di osservazioni o misure
per valutare il regolare funzionamento delle "misure di
controllo" poste in essere nell'ambito della filiera
idro-potabile dal gestore idro-potabile;
v) "operatore del settore alimentare": un operatore
del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto
3, del regolamento (CE) n. 178/2002;
z) "operatore economico": qualsiasi persona fisica
o giuridica che immette reagenti chimici e materiali
filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le
acque destinate al consumo umano, di seguito denominati
"ReMaF", sul mercato nazionale in conformita' alle
disposizioni del presente decreto; tale soggetto puo'
essere il produttore o il suo rappresentante autorizzato,
l'importatore o il distributore;
aa) "pericolo": un agente biologico, chimico,
fisico o radiologico contenuto nell'acqua, o relativo alla
condizione dell'acqua, in grado di provocare danni alla
salute umana;
bb) "piano di sicurezza dell'acqua": il piano
attraverso il quale e' definita ed implementata l'analisi
di rischio della filiera idro-potabile, effettuata in
conformita' all'articolo 6, articolata in valutazione,
gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste
correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di
competenza:
1) una valutazione e gestione del rischio delle
aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da
destinare al consumo umano, effettuata in conformita'
all'articolo 7, con particolare riguardo ai piani di tutela
delle acque;
2) una valutazione e gestione del rischio del
sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza
dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che
include il prelievo, l'adduzione, il trattamento, lo
stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al
consumo umano fino al punto di consegna, effettuata in
conformita' all'articolo 8;
3) una valutazione e gestione del rischio dei
sistemi di distribuzione idrica interni all'edificio,
effettuata in conformita' all'articolo 9;
cc) "punto di consegna": il punto in cui la
condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o
agli impianti dell'utente finale (sistema di distribuzione
interna) ed e' posto in corrispondenza del misuratore dei
volumi (contatore). La responsabilita' del gestore del
servizio idrico integrato si estende fino a tale punto di
consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o del
servizio comunque non imputabili al gestore stesso, ivi
inclusa la documentata impossibilita' del gestore di
accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti
in proprieta' privata;
dd) "punto di utenza" o "punto d'uso": il punto di
uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si
puo' attingere o utilizzare direttamente l'acqua,
generalmente identificato nel rubinetto;
ee) "rete di distribuzione del gestore
idro-potabile": l'insieme delle condotte, apparecchiature e
manufatti messi in opera e controllati dal gestore
idro-potabile per alimentare le utenze private e i servizi
pubblici;
ff) "rischio": una combinazione della probabilita'
di un evento pericoloso e della gravita' delle conseguenze
se il pericolo e l'evento pericoloso si verificano nella
filiera idro-potabile;
gg) "Sistema Informativo Nazionale per la Tutela
delle Acque Italiane (SINTAI)": lo strumento per la
raccolta e diffusione delle informazioni relative allo
stato di qualita' delle acque interne e marine sviluppato e
gestito dall'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le finalita' di
cui alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e in coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132.
Il SINTAI, gestito da ISPRA, e' il nodo nazionale "Water
Information System for Europe" (WISE), come definito dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203 "Individuazione
delle informazioni territoriali e modalita' per la
raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari
alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato
di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in
materia di acque" e lo strumento per la trasmissione dei
dati all'Agenzia Europea dell'Ambiente di cui al
Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo;
hh) "sistema o impianto di distribuzione interno",
anche detto "rete di distribuzione interna" o "sistema di
distribuzione domestico": le condutture, i raccordi e le
apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente
utilizzati per le acque destinate al consumo umano in
locali sia pubblici che privati, e la "rete di
distribuzione del gestore idro-potabile", connesso a
quest'ultima direttamente o attraverso l'allacciamento
idrico;
ii) "zona di fornitura idro-potabile", di seguito
anche "zona di fornitura" o "water supply zone": un'area
definita dal gestore idro-potabile all'interno della quale
le acque destinate al consumo umano provengono da una o
varie fonti e la loro qualita' puo' essere considerata
ragionevolmente omogenea, sulla base di evidenze oggettive;
ii-bis) "lotto": intera quantita' di una partita di
merce che e' stata fabbricata o confezionata in condizioni
identiche, in un'unica linea produttiva e con gli stessi
ingredienti, in un periodo definito; al lotto viene
assegnato un "numero di lotto" che identifica in maniera
univoca tutte le materie prime usate, le fasi produttive e
i controlli svolti;
ii-ter) "apparecchiatura di trattamento
dell'acqua": dispositivo utilizzato sia in ambito domestico
che in pubblici esercizi, alimentato da acqua destinata al
consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto
nei punti di conformita' di cui all'articolo 5, che eroga
l'acqua previo affinamento finalizzato a modificarne le
caratteristiche organolettiche in conformita' ai requisiti
previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio
2012, n. 25;
ii-quater) "prodotto": un oggetto che viene a
contatto con le acque destinate al consumo umano composto
con materiali finali e destinato ad essere immesso sul
mercato;
ii-quinquies) "approvvigionamento idrico primario":
insieme delle infrastrutture idriche a monte dei settori di
impiego dell'acqua.».